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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11608/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 14/11/2025 del Tribunale di Como che aveva confermato il sequestro preventivo disposto con decreto del G.i.p. del 13/08/2025. Il sequestro era diretto o per equivalente su somme/crediti ritenuti profitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e su crediti d'imposta indebitamente compensati o ceduti (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). Le censure principali erano: mancata autonoma valutazione nel decreto di sequestro e/o omessa valutazione di elementi forniti dalla difesa; errata interpretazione della possibilità di computare nelle asseverazioni gli stati di avanzamento lavori (SAL) anche per forniture con posa in opera; errata qualificazione giuridica della condotta (316-ter vs 640/640-bis) e della consumazione; vizio nella quantificazione del profitto sequestrabile e, infine, motivazione insufficiente circa il periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sez. II, ha in massima parte respinto i ricorsi: ha ritenuto corretta la valutazione del G.i.p. (esistenza di autonomo vaglio esposto nelle "conclusioni di sintesi") e ha confermato i principi applicati dal Tribunale di Como su dolo, sulla possibilità di sequestrare i crediti d'imposta generati da asseverazioni non veritiere e sulla legittimità della motivazione relativa al periculum in mora. Ha inoltre richiamato l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite (Notaro) secondo cui le condotte rientrano negli artt. 640 e 640-bis e sono consumate. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente la doglianza di carattere processuale: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione delle somme relative alle voci che il Tribunale di Como non aveva effettivamente confermato nel dispositivo (ossia dove il riesame aveva escluso la consumazione o non aveva determinato definitivamente il profitto) e ha rinviato al Tribunale di Como per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p., affinché sia disposta la restituzione delle somme non più sorrette da presupposti cautelari.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La Corte conferma che la costituzione di crediti d'imposta fittizi tramite asseverazioni false può integrare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; si tratta di reato a dolo generico e, se accertata la falsità, i crediti sono assoggettabili a sequestro e successiva confisca come profitto illecito

  • art. 316-ter cod. pen.

    La questione se la fattispecie debba essere qualificata come indebita percezione (art. 316-ter) è stata rimessa alle Sezioni Unite; le Sezioni Unite (informazione provvisoria) hanno però ritenuto applicabili artt. 640 e 640-bis, rigettando la tesi della mera indebita percezione

  • art. 321 cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la motivazione deve indicare il periculum in mora correlato alla necessità di anticipare l'effetto ablativo

  • art. 324 cod. proc. pen.

    art. 324, comma 7 e comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede il riesame dei provvedimenti di sequestro da parte del tribunale; impone che il tribunale possa annullare o modificare il decreto e, in caso di annullamento parziale, determini la restituzione delle somme non più sottese dal provvedimento

  • art. 309 cod. proc. pen.

    art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Regola la motivazione dei provvedimenti cautelari e l'obbligo di autonoma valutazione: la Corte conferma applicabilità, nell'ambito compatibile, al sequestro ma precisa limiti e contenuto dell'obbligo motivazionale

  • art. 292 cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.

    Stabilisce che nel provvedimento che dispone la misura debbano essere valutati gli "elementi forniti dalla difesa"; la Corte precisa che rientrano tra tali elementi solo i dati oggettivi e concludenti, non le mere argomentazioni giuridiche o tesi alternative

  • art. 121 dl 19/05/2020 n.34 (Decreto Rilancio)

    comma 1-bis e comma 5 dell'art. 121 del d.l. n. 34/2020

    Stabilisce regole sugli stati di avanzamento lavori (max due SAL, ciascuno riferito ad almeno il 30%) e prevede il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di mancata sussistenza dei requisiti; la Corte interpreta che, se l'asseverazione è falsa e determina la decadenza, i crediti sono integralmente assoggettabili a sequestro/confisca

  • decreto Min. infrastrutture e trasporti 7/3/2018 n.49

    art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. n. 49/2018

    Definisce il SAL come documento che riassume tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite; la Corte indica che le forniture possono essere contabilizzate nei SAL solo se concretamente apportate "a piè d'opera"

  • art. 10-quater d.lgs. 10/03/2000 n.74

    art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Sanziona l'indebita compensazione; la Corte conferma che l'uso in compensazione di crediti d'imposta non spettanti può integrare illecito imputabile agli odierni indagati

  • massime delle Sezioni Unite (Capasso, Ellade, Mariano)

    Sez. U, n. 18954/2016 (Capasso); Sez. U, n. 36959/2021 (Ellade); Sez. U, n. 7/2000 (Mariano)

    Richiamate come principi su obbligo motivazionale, periculum in mora e limiti del controllo in sede di riesame: il riesame non decide il merito ma verifica compatibilità, motivazione e fumus del reato; la motivazione sul periculum in mora dev'essere concisa ma sufficiente

Massime di principio

  • Nel procedimento di sequestro il giudice deve fornire un'autonoma valutazione delle ragioni che fondano la misura, ma l'obbligo motivazionale riguarda in particolare dati oggettivi e concludenti prodotti dalla difesa; mere argomentazioni giuridiche o tesi alternative non impongono annullamento del decreto.
  • Le forniture possono essere contabilizzate nello stato di avanzamento lavori (SAL) solo se concretamente apportate al cantiere ("a piè d'opera"); il semplice acquisto non è sufficiente per ritenere valida l'asseverazione.
  • Quando un credito d'imposta si genera in conseguenza di asseverazioni non veritiere che fanno venir meno il presupposto del beneficio fiscale, l'intero credito può essere considerato profitto illecito e sottoposto a sequestro/confisca, senza riconoscere una "legittimità differita" o automatica detrazione dei costi sostenuti.
  • La distinzione tra tentativo e consumazione e la qualificazione tra indebita percezione (art. 316-ter) e truffa aggravata (art. 640-bis) possono essere decise dalle Sezioni Unite: fino a decisione contraria, la tendenza giurisprudenziale qui richiamata ritiene applicabili gli artt. 640 e 640-bis e la consumazione quando il credito è effettivamente posto in circolazione.
  • In sede di riesame, se il tribunale conferma il sequestro solo parzialmente, deve esplicitamente revocare le voci non confermate e disporre la restituzione delle somme corrispondenti; omissioni procedurali su questo punto possono determinare annullamento limitato della decisione e rinvio.
  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo può essere motivato anche attraverso indici fattuali (sistematicità delle condotte, trasferimenti a società del gruppo, trasferimenti su conti esteri); la motivazione non deve essere meramente formale ma può essere necessariamente sintetica.
  • La pubblica accusa non è obbligata a trasmettere al giudice del riesame le memorie difensive; tuttavia il giudice deve valutare gli elementi oggettivi significativi prodotti dalla difesa quando rilevanti per la decisione cautelare.

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