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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25214/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Bari, riconosciuta la continuazione tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in 20 anni di reclusione e 180.000,00 euro di multa. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per mancata ricognizione delle frazioni di pena applicate in sede di cognizione e per insufficiente esposizione del percorso dosimetrico adottato per quantificare l'aumento di pena a titolo di continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e ha rinviato al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio esecutivo conforme ai principi indicati: preliminare scorporo delle frazioni di pena, individuazione del reato più grave, calcolo distinto e motivato degli aumenti per ciascun reato satellite e adeguata motivazione del percorso dosimetrico.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Regola la continuazione: in sede esecutiva la pena complessiva deve essere calcolata partendo dalla pena del reato più grave e aggiungendo aumenti per i reati satellite; il principio implica la necessità di computare e motivare distintamente gli aumenti.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rideterminazione della pena in sede esecutiva; pur non richiamando espressamente i criteri dell'art. 133 cod. pen., impone al giudice dell'esecuzione di motivare il percorso dosimetrico entro i limiti della legge per consentire la comprensione delle ragioni della rideterminazione.

  • Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)

    Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo

    Il giudice dell'esecuzione è tenuto a scorporare le frazioni di pena precedentemente aggregate e a operare aumenti distinti per ciascun reato satellite, anche se già precedentemente unificati.

  • Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 (Neder)

    Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare 'ex novo' l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo

    Conferma il criterio di riferimento alla pena del reato più grave come base e l'obbligo di ricalcolare separatamente gli aumenti per i reati satellite.

  • Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio)

    In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base

    Il giudice deve dare motivazione puntuale anche sulle singole quote di aumento per ciascun reato satellite; il rispetto dei limiti legali non esonera dall'obbligo motivazionale.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite

    Sottolinea come sia obbligatorio, in sede di determinazione della pena complessiva per continuazione, quantificare e motivare separatamente l'aumento per ogni reato satellite.

Massime di principio

  • Quando in sede esecutiva si richiede la rideterminazione della pena per continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutte le frazioni di pena aggregate nelle decisioni di cognizione e identificare il reato più grave come pena-base.
  • Sulla pena-base così individuata il giudice deve calcolare 'ex novo' gli aumenti a titolo di continuazione per ciascun reato satellite, anche per quelli già unificati nella sentenza di cognizione.
  • La mera indicazione della cifra complessiva o il rispetto dei limiti legali (es. triplo della pena-base) non basta: è obbligatorio motivare singolarmente l'entità degli aumenti e il percorso dosimetrico seguito, indicando i canoni adottati e gli elementi valutati (modalità della condotta, quantità/qualità dello stupefacente, ecc.).
  • Se la motivazione è carente o non consente di ricostruire le frazioni di pena e i criteri di quantificazione degli aumenti, la decisione va annullata e rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
  • Il giudice dell'esecuzione deve fornire una motivazione sintetica ma sufficientemente dettagliata per permettere al condannato e alla giurisdizione di verifica di comprendere e controllare il ragionamento dosimetrico.

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