Cassazione Penale, Ordinanza n. 27743/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per minaccia e per resistenza o violenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la valutazione di gravità, idoneità e concretezza della minaccia e, correlativamente, la negata applicazione dell'art. 393-bis c.p. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento punitivo. Con motivi nuovi ha inoltre invocato l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del terzo comma, sostenendo che dovesse essere rivalutata la sussistenza dell'esimente nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata sulla idoneità, gravità e concretezza della minaccia e sulla insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 393-bis c.p. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente e non illogica. Quanto ai motivi nuovi sull'art. 131-bis c.p., ha rilevato che il giudice di legittimità può riconoscere la causa di non punibilità sopravvenuta solo se i relativi presupposti risultano immediatamente dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti; nel caso concreto, dalla sentenza emergeva una condotta abituale, con plurimi precedenti specifici, sicché la richiesta era manifestamente infondata. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità o esimente invocata, ritenendo corretta la motivazione di merito sul punto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nella versione sopravvenuta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma richiamato, può essere valutata in cassazione solo se i suoi presupposti emergono immediatamente dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce accessorie previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile la motivazione di merito quando la sentenza impugnata dia conto in modo congruo e non illogico della sussistenza della minaccia, con riferimento alla sua idoneità, gravità e concretezza.
- L'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 393-bis c.p. è insindacabile in cassazione se il giudice di merito l'ha sorretta con motivazione adeguata.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando la Corte d'appello abbia compiuto un esame sufficiente e logicamente coerente delle deduzioni difensive.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sopravvenuta o invocata in cassazione, può essere riconosciuta solo quando i relativi presupposti risultino immediatamente dagli atti, senza bisogno di nuovi accertamenti di fatto.
- La presenza di una condotta abituale e di plurimi precedenti specifici è ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
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