Circolare numero 51 del 17-03-2016
Premessa; A) Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2016, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori: lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4; lavoratori agricoli a tempo determinato; compartecipanti familiari e piccoli coloni; lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari; lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità); lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità); B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2016, per le seguenti prestazioni: lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale); assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001; congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale); art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2016, i valori di riferimento per il calcolo delle prestazioni di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e di altre misure connesse, tenendo conto del blocco della rivalutazione derivante dalla variazione ISTAT negativa (-0,1%). Sono riportati i minimali retributivi e i salari convenzionali per diverse categorie di lavoratori, i parametri della Gestione separata, gli importi degli assegni di maternità comunali e statali, i limiti di reddito per il congedo parentale e i massimali per il congedo straordinario dei familiari di disabili grave.
Rivalutazione 2016 di retribuzioni, indennità e assegni di maternità/malattia e congedi
Rivalutazione 2016 di retribuzioni, indennità e prestazioni previdenziali
La circolare definisce i valori applicabili per l’anno 2016 ai fini della liquidazione di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate a malattia, maternità/paternità, tubercolosi, gestione separata, assegni di maternità e congedi. L’impostazione complessiva è condizionata dalla variazione ISTAT negativa pari a -0,1%, che, in base alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, impedisce riduzioni dei valori di riferimento sotto lo zero e determina il mantenimento di diversi importi ai livelli dell’anno precedente.
Premessa normativa e criterio di adeguamento
La circolare richiama l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015, secondo cui la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può risultare inferiore a zero. Poiché la variazione ISTAT tra 2015 e 2014 è stata pari a -0,1%, per il 2016 il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori usati per il calcolo delle contribuzioni per la generalità dei lavoratori dipendenti restano pari a quelli del 2015.
Retribuzioni di riferimento per le prestazioni economiche
Per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nel 2016, la circolare individua le retribuzioni e i minimi da utilizzare per le principali categorie di lavoratori.
Soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, i trattamenti economici spettanti per eventi da indennizzare sulla base di periodi di paga cadenti nel 2016 devono essere liquidati su una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, pari a euro 47,68.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge, fissato per il 2016 in euro 42,41.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano a valere i salari medi convenzionali determinati annualmente per ciascuna provincia ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. La circolare ricorda che:
- le retribuzioni provinciali 2015, determinate con decreto direttoriale 8 maggio 2015, restano utilizzabili per il 2016 fino alla comunicazione dei nuovi importi;
- per le prestazioni riferite ad eventi del 2015 eventualmente liquidate su salari convenzionali 2014, occorre procedere a riliquidazione;
- per la maternità/paternità, dal 2011 la liquidazione avviene sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la misura delle pensioni, e per il 2016 si utilizza temporaneamente il valore 2015 pari a euro 55,05, salvo conguaglio.
Lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 ha determinato le retribuzioni convenzionali da assumere a base per i contributi 2016. Tali retribuzioni sono anche utilizzabili per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, con riferimento ai valori 2016 riportati nella circolare n. 23 del 9 febbraio 2016.
Lavoratori domestici e familiari
Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità/paternità con inizio nel 2016 si applicano le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- euro 6,97 per retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
- euro 7,88 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59;
- euro 9,59 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
- euro 5,07 per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome del settore agricolo, artigiane, commercianti e pescatrici
Per le lavoratrici autonome, la circolare distingue gli importi da utilizzare per maternità, congedo parentale e interruzione della gravidanza:
- coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali: euro 42,41;
- artigiane: euro 47,68;
- commercianti: euro 47,68;
- pescatrici: euro 26,49. Tali valori sono riferiti agli eventi con periodo indennizzabile iniziato nel 2016; per le coltivatrici dirette e figure assimilate, il valore si applica anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2015, purché la nascita o l’ingresso in famiglia avvenga nel 2016.
Gestione separata: contributi e prestazioni
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non pensionati e non assicurati ad altra forma obbligatoria, la circolare riporta gli importi da considerare per maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera.
Aliquote e contributo mensile utile
Per il 2016 le aliquote contributive pensionistiche, comprensive dell’ulteriore aliquota destinata a finanziare la tutela per maternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia, sono pari a:
- 27,72% per i lavoratori liberi professionisti;
- 31,72% per tutte le altre categorie. Applicando tali aliquote al minimale di reddito annuo di euro 15.548,00, il contributo mensile utile ai fini del requisito è pari a:
- euro 359,16 per i liberi professionisti;
- euro 410,99 per le altre categorie.
Limite di reddito per degenza ospedaliera e malattia
Per gli eventi insorti nel 2016, il limite di reddito previsto per l’erogazione dell’indennità di degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a euro 70.266,80.
Indennità di malattia
L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera. Viene calcolata applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento, le percentuali del 4%, 6% o 8% sull’importo ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo annuale. Per le malattie iniziate nel 2016, dato il massimale contributivo di euro 100.324,00, l’importo giornaliero di riferimento è euro 274,86 e l’indennità corrisponde a:
- euro 10,99 per 3-4 mensilità di contribuzione accreditate;
- euro 16,49 per 5-8 mensilità;
- euro 21,99 per 9-12 mensilità.
Degenza ospedaliera
Per la degenza ospedaliera, con le percentuali dell’8%, 12% e 16% a seconda della contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti il ricovero, l’indennità 2016 si calcola anch’essa su euro 274,86. Gli importi giornalieri risultano:
- euro 21,99 con accrediti da 3 a 4 mesi;
- euro 32,98 con accrediti da 5 a 8 mesi;
- euro 43,98 con accrediti da 9 a 12 mesi.
Assegni di maternità
Assegno di maternità concesso dai Comuni
Per le nascite del 2016, nonché per affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2016, restano invariati misura e requisiti economici dell’assegno di maternità comunale. L’importo pieno è pari a euro 338,89 mensili, per un totale di euro 1.694,45, e il valore ISEE per un nucleo di tre componenti è pari a euro 16.954,95.
Assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS
Per le nascite del 2016 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2016, l’assegno di maternità dello Stato è pari, nella misura intera, a euro 2.086,24.
Congedo parentale: limite di reddito
Ai fini dell’indennità del 30% per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, per il 2016 si prende a riferimento il trattamento minimo pensionistico provvisorio annuo pari a euro 6.524,57. Il reddito individuale del genitore lavoratore dipendente deve essere inferiore a due volte e mezzo tale importo, ossia a euro 16.311,43.
Congedo straordinario per familiari di disabili in situazione di gravità
Per il beneficio previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, la circolare richiama il tetto massimo complessivo annuo di spesa, da ripartire tra indennità economica e accredito figurativo. Poiché la variazione ISTAT 2016 è negativa, restano fermi i valori già indicati per il 2015 quanto al tetto complessivo e al massimo annuo dell’indennità economica; restano inoltre confermati gli importi massimi di retribuzione figurativa annuale e settimanale, mentre vengono rideterminati i valori giornalieri per effetto dell’anno bisestile.
I valori riportati per il 2016 sono:
- importo complessivo annuo: euro 47.445,82;
- importo massimo annuo dell’indennità: euro 35.674,00;
- importo massimo giornaliero dell’indennità: euro 97,47;
- retribuzione figurativa massima annua: euro 35.674,00;
- retribuzione figurativa massima settimanale: euro 686,03;
- retribuzione figurativa massima giornaliera: euro 97,47.
Sintesi operativa
La circolare è quindi finalizzata a fornire, per il 2016, i parametri economici da utilizzare nella liquidazione delle principali prestazioni previdenziali e assistenziali, con particolare attenzione ai valori da applicare in presenza di rivalutazione nulla o negativa. Per l’operatore professionale assume rilievo soprattutto l’individuazione dei minimali, dei salari convenzionali, dei massimali di reddito e degli importi fissi da applicare, con alcuni valori confermati provvisoriamente in attesa di successiva comunicazione ufficiale.
Punti principali
Premessa sulla rivalutazione 2016
Poiché la variazione ISTAT 2015/2014 è pari a -0,1%, in applicazione della legge n. 208/2015 i valori non possono scendere sotto lo zero. Ne consegue che, per il 2016, diversi minimali e parametri restano confermati ai livelli del 2015.
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Sono indicati i valori giornalieri da usare per la liquidazione delle prestazioni economiche nel 2016 per soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari, domestici/familiari e lavoratrici autonome. Per alcune categorie si confermano temporaneamente i valori 2015 in attesa dei dati 2016.
Gestione separata: contributi e indennità
Per il 2016 le aliquote sono pari al 27,72% per i liberi professionisti e al 31,72% per le altre categorie. Sul minimale di reddito di euro 15.548,00 il contributo mensile utile è di euro 359,16 o 410,99. Per malattia e degenza ospedaliera sono fissati il massimale e gli importi giornalieri indennizzabili in base alle mensilità accreditate.
Assegni di maternità comunali e statali
Per nascite, affidamenti e adozioni del 2016 restano fermi gli importi del 2015: assegno comunale di euro 338,89 mensili per un totale di euro 1.694,45 e ISEE di euro 16.954,95; assegno statale INPS di euro 2.086,24.
Congedo parentale e congedo per familiari di disabili
Il trattamento minimo pensionistico provvisorio 2016 è pari a euro 6.524,57 e il relativo limite di reddito per l’indennità del 30% nel congedo parentale è pari a euro 16.311,43. Per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, restano fermi i tetti 2015; per il 2016, essendo anno bisestile, sono aggiornati i valori giornalieri massimi a euro 97,47.
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