Circolare numero 49 del 16-03-2016
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016 ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 16 marzo 2016 è pari allo 0,00%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 16 marzo 2016, il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali è pari allo 0,00% e che tale variazione incide sugli interessi di dilazione e di differimento, fissati al 6% annuo, e sulle sanzioni civili contributive. Vengono inoltre chiarite le misure applicabili nei diversi casi previsti dall’art. 116 della legge n. 388/2000, nonché il regime delle sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali, tenendo conto del rapporto tra tasso BCE e interesse legale.
Riduzione del tasso BCE e adeguamento di interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili contributive
Riduzione del tasso BCE e riflessi su interessi e sanzioni contributive
La circolare prende atto della decisione della Banca Centrale Europea del 10 marzo 2016, con la quale il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è stato ridotto di 5 punti base e, dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Tale variazione incide sia sugli interessi di dilazione e di differimento dei debiti contributivi, sia sulla misura delle sanzioni civili previste dalla normativa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Interesse di dilazione e di differimento
Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché per il differimento del termine di versamento dei contributi, l’interesse è fissato nella misura del 6% annuo.
La nuova misura:
- si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016;
- non modifica i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente;
- nei casi di differimento del versamento, si applica alle contribuzioni relative al mese di febbraio 2016.
La circolare richiama, a fondamento della disciplina, l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, e l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, che ha fissato in sei punti la maggiorazione.
Sanzioni civili per omissione, ritardo ed evasione
La riduzione del tasso BCE determina l’aggiornamento delle sanzioni civili di cui all’art. 116 della legge n. 388/2000.
In particolare:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% annuo;
- la medesima misura del 5,5% annuo si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, ossia la denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro trenta giorni dalla denuncia;
- per l’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, resta ferma la sanzione del 30% annuo, con limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- per i casi disciplinati dall’art. 116, comma 10, la sanzione civile è anch’essa pari al 5,5% annuo.
La circolare richiama espressamente le previsioni dell’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000, come integrate dalle note esplicative riportate nel testo.
Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la circolare riepiloga il criterio stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002.
In tale ambito:
- per l’ipotesi dell’art. 116, comma 8, lett. a), le sanzioni ridotte sono calcolate nella misura del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, già indicato come TUR;
- per l’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura è pari a tale tasso aumentato di due punti;
- in ogni caso, la riduzione massima non può essere inferiore al tasso legale, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996.
Poiché dal 16 marzo 2016 il tasso BCE è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2016, la riduzione deve essere applicata tenendo conto di tale limite: la riduzione massima coincide con l’interesse legale e la minima con l’interesse legale aumentato di due punti.
Condizioni e decorrenza del regime agevolato nelle procedure concorsuali
La circolare precisa inoltre che la riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali:
- è subordinata al pagamento integrale dei contributi e delle spese;
- si consolida alla data in cui l’Autorità giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale;
- per il periodo di svolgimento della procedura, gli importi sono assoggettati agli interessi legali, in base all’art. 55 del R.D. n. 267/1942.
Nel complesso, il documento ha finalità applicative: aggiorna le misure economiche da utilizzare dal 16 marzo 2016 e fornisce i criteri per la corretta determinazione di interessi e sanzioni nei diversi scenari contributivi.
Punti principali
Riduzione del tasso BCE e decorrenza
La decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016 ha ridotto di 5 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che dal 16 marzo 2016 è pari allo 0,00%. Questa variazione produce effetti sulla determinazione degli interessi e delle sanzioni civili in materia contributiva.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e quello dovuto in caso di differimento del termine di versamento è fissato al 6% annuo. La nuova misura si applica alle rateazioni presentate dal 16 marzo 2016; i piani di ammortamento già emessi e notificati restano invariati. Nei casi di differimento, il tasso del 6% si applica alle contribuzioni relative al mese di febbraio 2016 e successive.
Sanzioni civili ordinarie
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% annuo. La stessa misura si applica anche all’ipotesi di denuncia spontanea della situazione debitoria prevista dall’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, della legge n. 388/2000, e al comma 10 del medesimo articolo. Resta invece ferma, per l’evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione del 30% annuo, nel limite del 60% dell’importo non corrisposto entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), è calcolata sul tasso dell’operazione di rifinanziamento principale dell’Eurosistema; per l’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura è pari a tale tasso aumentato di due punti. Tuttavia, la riduzione non può scendere sotto il tasso degli interessi legali: se il tasso BCE è inferiore al tasso legale, la riduzione massima coincide con quest’ultimo e la minima con il tasso legale aumentato di due punti. La riduzione resta subordinata al pagamento integrale di contributi e spese e si cristallizza alla data di apertura della procedura concorsuale; per il periodo della procedura sono dovuti gli interessi legali.
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