Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 52 del 17-03-2016

Con decreto del 1° dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2015 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione ed il godimento del regime agevolato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la riduzione contributiva dell’11,50% confermata per il 2015 a favore delle imprese edili e ne illustra requisiti, condizioni di accesso e modalità operative. Il beneficio riguarda solo gli operai a tempo pieno del settore edile individuato da specifici codici contributivi e Ateco, non si applica ai lavoratori part-time né a determinate attività escluse. Sono inoltre indicati i controlli richiesti, i casi di esclusione, le modalità di invio delle istanze tramite cassetto previdenziale, la gestione del codice autorizzazione 7N e le istruzioni per l’esposizione del beneficio in UniEmens e nelle regolarizzazioni contributive.

Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili per l’anno 2015

Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili – anno 2015

La circolare riepiloga la disciplina applicabile alla riduzione contributiva confermata per il 2015 in favore delle imprese edili, definendone il perimetro soggettivo, le condizioni di accesso, le esclusioni e le modalità operative per la fruizione. Vengono inoltre fornite istruzioni per l’invio delle istanze, l’attribuzione del codice autorizzazione e la corretta esposizione del beneficio nei flussi UniEmens.

Quadro normativo e misura dell’agevolazione

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato il 20 gennaio 2016, conferma per l’anno 2015 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%, già prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.

Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. La riduzione si applica ai soli operai occupati 40 ore settimanali e, pertanto, non spetta ai lavoratori part-time.

Soggetti beneficiari e ambito di applicazione

Hanno diritto all’agevolazione i datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria, con codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • nel settore artigianato, con codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

La circolare precisa inoltre che non rientrano nelle attività edili in senso stretto, e sono quindi escluse dal beneficio, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Base di calcolo e limiti dell’agevolazione

La base di calcolo deve essere ridotta in applicazione delle norme richiamate dalla circolare e determinata al netto delle eventuali misure compensative spettanti. L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015.

Non si applica al contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni per l’accesso al beneficio

L’accesso alla riduzione contributiva è subordinato al rispetto di più condizioni cumulative:

  • possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006;
  • rispetto della disciplina sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
  • rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali, nonché, se sottoscritti, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 223/2006.

La circolare ribadisce che la riduzione non spetta per i lavoratori per i quali siano già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come ad esempio l’assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 o l’esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 190/2014.

Inoltre, in presenza di contratti di solidarietà, il beneficio non spetta limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

Dichiarazioni non veritiere e recupero delle somme

Qualora venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti devono attivare le procedure nei confronti dell’autorità giudiziaria e procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.

Presentazione delle istanze

Le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile nel cassetto previdenziale aziendale, all’interno della sezione "comunicazioni on-line" e della funzione "invio nuova comunicazione".

Le domande vengono sottoposte a controllo automatizzato dai sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo.

Codice di autorizzazione 7N e validità

In caso di esito positivo del controllo, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, valido per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016. L’esito dell’istruttoria è visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.

Per le istanze già inviate e già elaborate con attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvedono automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.

Compilazione UniEmens e recupero dello sgravio

Le aziende autorizzate possono esporre lo sgravio nei flussi UniEmens relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016. Poiché la riduzione si riferisce al 2015, non può essere utilizzato il codice L206; deve invece essere utilizzato il codice L207, relativo al recupero di arretrati, nell’elemento indicato dalla circolare.

Per gli operai non più in forza, il datore di lavoro può fruire del beneficio valorizzando nel primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in servizio, senza indicare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero. Deve invece essere valorizzato l’elemento con il codice NFOR, che identifica gli operai non più in carico presso l’azienda.

Matricole sospese o cessate e procedure di regolarizzazione

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che debba recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o cessazione deve presentare l’istanza tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare.

La sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati secondo questa modalità devono poi avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig per la fruizione del beneficio.

Termini finali

Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 possono essere presentate fino al 15 maggio 2016. Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, utilizzando le denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016.

Punti principali

Misura e ambito della riduzione

Per l’anno 2015 è confermata una riduzione contributiva dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Il beneficio spetta solo per operai occupati 40 ore settimanali e non si applica ai lavoratori a tempo parziale. L’agevolazione riguarda i datori di lavoro del settore industria e artigianato in possesso degli specifici codici contributivi e Ateco indicati dalla circolare, con esclusione di alcune attività non considerate edili in senso stretto.

Requisiti e condizioni di accesso

L’accesso è subordinato al possesso della regolarità contributiva attestata dal DURC, al rispetto delle disposizioni sulla retribuzione imponibile e degli obblighi di legge, nonché del rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali applicabili. È richiesto inoltre che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel quinquennio precedente. Il beneficio non spetta per i lavoratori già destinatari di altre agevolazioni contributive specifiche e non è riconosciuto in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali sia applicata la riduzione d’orario.

Base di calcolo ed esclusioni particolari

La base di calcolo deve essere ridotta in applicazione delle norme richiamate dalla circolare e determinata al netto delle eventuali misure compensative spettanti. La riduzione non si applica al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Sono escluse anche le attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e lavori simili indicate con specifici codici Ateco e codici statistici contributivi.

Domande, controlli e codice autorizzazione

Le istanze per la riduzione relativa al 2015 devono essere inviate esclusivamente online tramite il modulo "Rid-Edil" nel cassetto previdenziale aziendale. Le domande sono soggette a controllo automatizzato e vengono definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione 7N, valido da agosto 2015 ad aprile 2016; per le istanze già trasmesse con CA 7N fino a dicembre 2015, la validità è prorogata automaticamente fino ad aprile 2016.

Esposizione in UniEmens e recupero arretrati

Le aziende autorizzate possono esporre lo sgravio nei flussi UniEmens relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016, utilizzando il codice L207 per il recupero di arretrati, non essendo utilizzabile il codice L206. Per gli operai non più in forza, il beneficio può essere fruito nel primo flusso UniEmens utile valorizzando gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in servizio e indicando il codice NFOR.

Matricole sospese o cessate e regolarizzazioni

Per matricole sospese o cessate, il datore di lavoro deve presentare l’istanza tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale, allegando la dichiarazione conforme al fac-simile. La sede competente, verificata la spettanza, attribuisce il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. In tali casi la fruizione del beneficio avviene tramite la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.

Termini di presentazione e fruizione

Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 possono essere inviate fino al 15 maggio 2016. Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, mediante denunce UniEmens con competenza fino ad aprile 2016.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.