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Circolare

Circolare numero 50 del 17-03-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori indicazioni operative e interpretative sulla c.d. Settima salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2016, dopo la prima circolare dell’8 gennaio 2016. Vengono chiarite le particolarità delle singole categorie di lavoratori ammessi al beneficio, i relativi contingenti numerici, i requisiti di accesso, le regole sui versamenti volontari, il monitoraggio delle domande e le attività istruttorie delle sedi territoriali. Sono inoltre richiamate le modalità di gestione tramite Sportello Amico e la casella e-mail dedicata ai quesiti.

Chiarimenti sulla Settima salvaguardia pensionistica ex legge n. 208/2015

Settima salvaguardia pensionistica: chiarimenti applicativi

La circolare completa le indicazioni già fornite con la n. 1 dell’8 gennaio 2016 in relazione alla c.d. Settima salvaguardia prevista dall’art. 1, commi 263-270, della legge n. 208/2015. Il documento è finalizzato a precisare le condizioni di accesso, le regole di istruttoria e le modalità operative per le diverse categorie di lavoratori potenzialmente beneficiari.

Ambito della circolare e finalità

Il testo interviene a scioglimento della riserva formulata nella precedente circolare, con l’obiettivo di chiarire le particolarità delle singole fattispecie e fornire indicazioni utili alla verifica delle domande di accesso al beneficio. Il riferimento normativo principale resta l’art. 1, commi 263-270, della legge n. 208/2015.

Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile

Per questa categoria il contingente è fissato in 6.300 unità. Sono potenziali destinatari i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile ai sensi degli artt. 4, 11 e 24 della legge n. 223/1991 e dell’art. 3 del d.l. n. 229/1994 convertito dalla legge n. 451/1994.

La circolare distingue la platea in base a:

  • accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
  • aziende cessate o assoggettate a procedure concorsuali, anche in assenza di accordi, appartenenti ai settori indicati nella norma;
  • data di licenziamento;
  • durata del periodo di fruizione delle prestazioni.

In relazione alla data di licenziamento, la circolare chiarisce che:

  • per i licenziamenti entro il 31 dicembre 2012, i requisiti vigenti prima del d.l. n. 201/2011 devono essere perfezionati entro la fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero entro i dodici mesi successivi con possibilità di versamenti volontari;
  • per i licenziamenti entro il 31 dicembre 2014, il perfezionamento deve avvenire entro il periodo di fruizione della prestazione.

Quanto alla durata delle prestazioni:

  • per la mobilità ordinaria, per i licenziati entro il 30 dicembre 2014 vale la disciplina della legge n. 223/1991;
  • per i licenziati il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità dal 1° gennaio 2015 si applica la riduzione prevista dall’art. 46, lett. c), della legge n. 92/2012;
  • per il TSE ex art. 11 della legge n. 223/1991 vale la durata fissata dal decreto ministeriale di riferimento;
  • per il TSE ex lege n. 451/1994 la durata è di 18 mesi, elevata a 27 nelle aree del Mezzogiorno di cui al d.P.R. n. 218/1978.

La circolare precisa inoltre che l’obbligo di cui all’art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 223/1991, con applicazione dell’art. 8, commi 6 e 7, della stessa legge, opera solo per le sospensioni intervenute entro il 1° gennaio 2016.

Per i versamenti volontari:

  • la facoltà è riconosciuta solo ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012;
  • i versamenti possono riguardare i dodici mesi successivi al termine della prestazione;
  • in deroga all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 184/1997, possono coprire anche periodi oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione.

Il comma 266 della legge n. 208/2015 riapre, su domanda, i termini per i versamenti volontari già scaduti per i soggetti autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge, sempre con riferimento ai dodici mesi successivi alla fine della mobilità o del TSE.

In sede di istruttoria o riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, l’INPS deve verificare che l’assicurato possa effettivamente raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate, prima di ammettere il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Il contingente è pari a 9.000 unità. La platea comprende i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria ai sensi dell’art. 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147/2013.

Rientrano in particolare:

  • i soggetti autorizzati prima del 4 dicembre 2011 che abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se successivamente hanno svolto attività non riconducibile a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • i soggetti autorizzati prima del 4 dicembre 2011 che, al 6 dicembre 2011, non abbiano contributi volontari accreditati o accreditabili, purché abbiano almeno un contributo da attività lavorativa effettiva nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 novembre 2013 e non svolgano, al 30 novembre 2013, lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per accedere alla salvaguardia, i requisiti anagrafici e contributivi devono essere perfezionati entro il sessantesimo mese successivo al d.l. n. 201/2011, cioè entro il 6 gennaio 2017.

Lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale

Per i lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, o per risoluzione unilaterale, il contingente è di 6.000 unità.

Sono ricompresi i casi previsti dall’art. 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013:

  • cessazione entro il 30 giugno 2012 in base ad accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
  • cessazione dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 nelle medesime condizioni;
  • cessazione per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Anche per questa categoria la circolare stabilisce che i requisiti pensionistici devono essere perfezionati entro il 6 gennaio 2017.

Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave

Il contingente è di 2.000 unità. La salvaguardia riguarda solo i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, come richiamati dall’art. 24, comma 14, lett. e-ter), del d.l. n. 201/2011.

La circolare sottolinea una limitazione rilevante rispetto alle salvaguardie precedenti: possono accedere solo i genitori che nel corso del 2011 risultavano effettivamente in congedo per tale finalità. Sono invece esclusi coloro che nel medesimo anno hanno fruito soltanto dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

Anche per questa fattispecie il termine per il perfezionamento dei requisiti è il 6 gennaio 2017.

Lavoratori a tempo determinato cessati dal lavoro

Per i lavoratori a tempo determinato il contingente è fissato in 3.000 unità. La platea comprende i lavoratori con contratto a termine e quelli in somministrazione a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, purché non rioccupati a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti utili entro il 6 gennaio 2017.

La norma esclude espressamente:

  • i lavoratori del settore agricolo;
  • i lavoratori con qualifica di stagionali.

Monitoraggio delle domande di pensione

L’art. 1, comma 268, della legge n. 208/2015 affida all’INPS il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono utilizzare la salvaguardia, considerando la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per la sola categoria dei genitori in congedo per figli con disabilità grave continua ad applicarsi il criterio già adottato nelle precedenti salvaguardie, fondato sulla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.

Se dal monitoraggio risultano raggiunti il limite numerico delle domande o i limiti di spesa previsti dai commi 265 e 270, primo periodo, dell’art. 1, l’INPS non può esaminare ulteriori domande di pensionamento per il beneficio in esame.

Indicazioni operative per le sedi territoriali

Le sedi territoriali devono svolgere tutte le attività propedeutiche alla verifica del diritto, come la sistemazione del conto assicurativo, in attesa dell’acquisizione delle istanze o dei provvedimenti di accoglimento.

La circolare distingue le casistiche operative:

  • per i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile e per i prosecutori volontari, le verifiche devono precedere l’acquisizione delle istanze da parte dell’INPS;
  • per i lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale, per i soggetti in congedo e per i lavoratori a tempo determinato, gli adempimenti devono essere svolti in attesa dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL.

Sportello Amico e canale per i quesiti

La circolare richiama l’attenzione delle strutture sull’assistenza all’utenza e ribadisce l’utilità dei punti di consulenza “Sportello Amico”, già disciplinati dai messaggi n. 12196 e 12310 del 2012 e richiamati anche dal messaggio n. 10462 del 2013. Tali punti devono essere utilizzati sia nella modalità ordinaria sia in quella veloce, in ragione della fragilità sociale ed economica dei destinatari.

Per i quesiti normativi o tecnici relativi all’applicazione delle disposizioni, è previsto l’invio esclusivo tramite le strutture regionali alla casella di posta elettronica salvaguardia26300@inps.it, alla quale sarà dato riscontro solo ai quesiti trasmessi secondo tali modalità.

Punti principali

Finalità della circolare

La circolare integra la precedente n. 1 dell’8 gennaio 2016 e scioglie la riserva su aspetti applicativi della Settima salvaguardia prevista dall’articolo 1, commi 263-270, della legge n. 208/2015. L’obiettivo è fornire chiarimenti utili all’istruttoria delle domande di accesso al beneficio per le diverse categorie di lavoratori interessati.

Lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile

Per questa categoria il contingente è di 6.300 unità. Sono ricompresi i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile ai sensi della legge n. 223/1991 e del d.l. n. 229/1994, con articolazione in base ad accordi, data di licenziamento e durata della prestazione. La circolare distingue i casi con accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e quelli relativi a aziende cessate o assoggettate a procedure concorsuali, anche in assenza di accordi. Sono inoltre precisati i diversi termini entro cui devono essere maturati i requisiti pensionistici, nonché le durate della mobilità e del trattamento speciale, incluse le regole sui versamenti volontari e sulle sospensioni da considerare.

Prosecuzione volontaria della contribuzione

Il contingente per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria è di 9.000 unità. La platea comprende gli autorizzati anteriormente al 4 dicembre 2011 che rientrano nelle fattispecie dell’art. 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147/2013. Per l’accesso al beneficio è richiesto che i requisiti anagrafici e contributivi siano perfezionati entro il sessantesimo mese successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, quindi entro il 6 gennaio 2017.

Cessazione per accordi o risoluzione unilaterale

Per i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, oppure per risoluzione unilaterale, il contingente è di 6.000 unità. La circolare richiama le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 1, comma 194, della legge n. 147/2013, riferite a cessazioni avvenute in specifici intervalli temporali tra il 2007 e il 2012. Anche per questa categoria il perfezionamento dei requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro il 6 gennaio 2017.

Genitori in congedo per figli con disabilità grave

Il contingente è di 2.000 unità. La salvaguardia riguarda solo i lavoratori in congedo ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 per assistere figli con disabilità grave, e solo se nel corso del 2011 risultavano effettivamente in congedo. Sono esclusi i soggetti che nello stesso anno hanno fruito soltanto dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Anche per questa categoria il termine per il perfezionamento dei requisiti è il 6 gennaio 2017.

Lavoratori a tempo determinato cessati dal lavoro

Il contingente per i lavoratori a tempo determinato è di 3.000 unità. Sono inclusi i dipendenti a termine e gli աշխատatori in somministrazione a tempo determinato cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, purché non rioccupati a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017. La norma esclude espressamente i lavoratori agricoli e gli stagionali.

Monitoraggio delle domande di pensione

L’INPS deve monitorare le domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i soli lavoratori in congedo per figli con disabilità grave continua ad applicarsi il criterio della prossimità al perfezionamento del diritto al primo trattamento utile di vecchiaia o anzianità. Se vengono raggiunti i limiti numerici o di spesa, l’INPS non prende in esame ulteriori domande.

Attività istruttorie e supporto alle sedi

Le sedi territoriali devono svolgere le attività propedeutiche alla verifica dei requisiti, come la sistemazione del conto assicurativo, in attesa delle istanze o dei provvedimenti di accoglimento. La circolare richiama anche l’uso dei punti di consulenza Sportello Amico per assistere l’utenza, considerata la particolare fragilità sociale ed economica dei destinatari.

Quesiti e riferimenti operativi

I quesiti normativi e tecnici devono essere inoltrati esclusivamente tramite le strutture regionali alla casella salvaguardia26300@inps.it, che è priva di rilevanza esterna. È inoltre richiamato il rinvio alle precedenti istruzioni, in particolare al messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014, per quanto compatibili, nonché alle disposizioni già fornite su Sportello Amico.

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