Sentenza del 19/02/2016 n. 3283 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto precluso l'accertamento induttivo dalla mera regolarità formale della contabilità. L'Ufficio aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi derivante dall'esistenza di due preliminari di vendita relativi ai medesimi immobili, con prezzi diversi, nonché la sopravvalutazione delle rimanenze finali di opere ultrannuali e ulteriori irregolarità contabili. È stata inoltre denunciata l'omessa valutazione di tali elementi probatori da parte della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la contabilità formalmente corretta non impedisce, di per sé, l'accertamento induttivo quando emergano elementi sostanziali idonei a renderla complessivamente inattendibile. La CTR aveva esaminato soltanto la correttezza formale delle scritture, senza valutare i doppi contratti preliminari, l'occultamento dei ricavi, la sopravvalutazione delle rimanenze e le altre anomalie segnalate dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate [...] ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili [...] sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse.
L'accertamento induttivo può essere utilizzato quando le irregolarità, anche sostanziali, rendono complessivamente inattendibile la contabilità. La sua applicazione non è esclusa dalla mera regolarità formale dei libri contabili.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte [...] anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
In materia IVA, l'Amministrazione può ricostruire imponibile e imposta anche sulla base di documenti, dati, notizie e presunzioni gravi, precise e concordanti, persino in presenza di contabilità formalmente regolare.
Codice di procedura civile, art. 327
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, applicando il termine lungo vigente per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009.
Legge n. 69 del 2009, artt. 46, comma 17, e 58, comma 1
La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, non alle sole fasi o ai gradi successivi di un giudizio già iniziato.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non è sufficiente a escludere un accertamento induttivo: occorre verificare se gli elementi raccolti dimostrino l'inattendibilità sostanziale e complessiva delle scritture.
- Documenti extracontabili o acquisiti presso clienti, come preliminari di vendita con prezzi divergenti da quelli dichiarati, possono costituire elementi decisivi per presumere ricavi occultati.
- La sopravvalutazione delle rimanenze finali può incidere sulla determinazione del reddito e concorrere a dimostrare l'inattendibilità della contabilità.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutti gli elementi probatori decisivi indicati nell'avviso di accertamento; non può limitarsi a richiamare la correttezza formale del bilancio o valutazioni provenienti da altri organi.
- Quando l'Amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti, l'onere di contestarle e fornire una spiegazione alternativa ricade sul contribuente.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitività della pretesa fiscale: impone un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio, secondo i principi indicati dalla Corte.
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