Cassazione Civile, Sentenza n. 30438/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I lavoratori avevano chiesto il pagamento di somme per attività incentivata svolta nel 2009 in orario aggiuntivo; l'ARPA impugnava la decisione favorevole ai lavoratori sostenendo l'assenza delle condizioni previste dalla normativa regionale (convenzioni, tariffario) e la non conformità delle somme alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL comparto sanità). La questione centrale è se, in assenza formale di atti previa approvazione, sussista comunque il diritto dei dipendenti alla retribuzione per lavoro straordinario quando l'attività è stata resa con il consenso dell'Amministrazione e ha comportato entrate all'ARPA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ARPA (cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce) e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione. Ha stabilito il principio di diritto secondo cui il dipendente ARPA che, con il consenso dell'Amministrazione, abbia eseguito prestazioni per terzi oltre il normale orario ha diritto, ex art. 2126 c.c. in relazione all'art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., alla retribuzione per lavoro straordinario; la quantificazione della retribuzione va effettuata conformemente alla contrattazione collettiva nazionale (o alla contrattazione integrativa che le si conformi), senza che la mancata approvazione formale dei progetti da parte dell'ARPA impedisca automaticamente il riconoscimento del compenso. Tuttavia la Corte ha richiamato il principio che le somme correlate ad attività per conto terzi costituiscono entrate pubbliche e non possono essere distribuite discrezionalmente in contrasto con la normativa e la contrattazione nazionale.
Norme richiamate
Legge statale n. 61 del 1994 (conversione d.l. n. 496/1993)
Fondamento dell'istituzione delle ARPA; inquadra l'applicabilità dei contratti collettivi dell'Area/Comparto sanità al personale ARPA.
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999
"Il personale dell'A.R.P.A. ... è collocato, ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità..." (art.16, c.5); art.13 e art.16, c.8 regolano le prestazioni per conto terzi e vietano incarichi esterni
Stabilisce che l'ARPA può svolgere consulenze per conto terzi tramite convenzioni e tariffario regionale; limita le prestazioni esterne del personale e impone che proventi e regolazione siano devoluti/disciplinati dall'ente, ma non esclude il diritto del lavoratore al compenso per lavoro straordinario se la prestazione è stata resa con consenso datoriale.
Regolamento attuativo della L.R. 6/1999 (art.28, art.30)
Prevede che l'attività a pagamento per terzi sia disciplinata da apposito regolamento/convenzioni e che il Direttore generale possa autorizzare consulenze; ribadisce la necessità di compatibilità con la normativa e la contrattazione nazionale.
Art. 2126 c.c.
Riconosciuto come titolo che giustifica la pretesa al corrispettivo per prestazioni effettivamente rese con il consenso del datore di lavoro, anche se la loro erogazione non è perfettamente conforme a requisiti autorizzatori o procedure interne; applicato in relazione all'art.2108 c.c. per il lavoro straordinario nel pubblico impiego.
Art. 2108 c.c.
Regola l'obbligo del prestatore di lavoro nell'esecuzione della prestazione; collegato all'art. 2126 c.c. per giustificare il pagamento di lavoro straordinario autorizzato.
Artt. 35 e 36 Cost.
Riferimento costituzionale usato per rafforzare la tutela del diritto al compenso per il lavoro (principi di retribuzione equa e tutela del lavoro) nella lettura dell'art.2126 c.c.
Contrattazione collettiva nazionale (CCNL Comparto Sanità e CCNQ)
La determinazione delle misure retributive per le prestazioni lavorative, ivi compreso lo straordinario, deve avvenire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale (o da contrattazione integrativa conforme); le prassi interne che contrastano con il CCNL sono illegittime.
Art. 16, comma 5 della L.R. Puglia n.6/1999 (testo citato in sentenza)
"Il personale dell'A.R.P.A. che riveste lo stato di dipendente pubblico è collocato, ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro..."
Conferma l'applicazione del CCNL del comparto sanità al personale ARPA e la predominanza della regolazione contrattuale nazionale sulle determinazioni interne.
Massime di principio
- Se un dipendente pubblico (qui, personale ARPA) svolge, con il consenso dell'Amministrazione, attività oltre il normale orario, ha diritto al compenso per lavoro straordinario anche se mancano formalmente i provvedimenti/atti (progetto, convenzione) richiesti dalla normativa regionale, purché la prestazione non sia nulla per illiceità dell'oggetto.
- La quantificazione del compenso per lavoro straordinario deve essere effettuata in conformità alla contrattazione collettiva nazionale applicabile; le pratiche interne che attribuiscono somme in modo difforme dal CCNL sono illegittime.
- La circostanza che l'ente abbia precedentemente corrisposto importi secondo una prassi non conforme non legittima automaticamente tale prassi: il legittimo affidamento del personale non può prevalere sul rispetto delle fonti normative e contrattuali che governano la materia.
- Quando le prestazioni svolte per terzi danno luogo a proventi dell'ente, tali entrate sono destinate alla P.A. e non possono essere liberamente distribuite ai dipendenti in deroga alle regole e ai limiti della contrattazione e della normativa di settore.
- Occorre distinguere tra prestazioni ‘aggiuntive’ soggette a specifici presupposti autorizzatori (e che possono richiedere atti specifici) e attività rientranti nel normale rapporto che, se svolte oltre l'orario con consenso datoriale, danno diritto alla retribuzione straordinaria ex art.2126 c.c./art.2108 c.c.
- La presenza del consenso, anche implicito, dell'Amministrazione è l'elemento essenziale che legittima il diritto al pagamento dello straordinario; la responsabilità per eventuali violazioni delle regole di spesa rimane in capo ai funzionari responsabili dell'ente.
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