Cassazione Civile, Sentenza n. 30415/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato al ricorrente, nella qualità di Presidente della Commissione di gara per la ristrutturazione della traversa del fiume Sauro: l'Ente contestava l'aver aperto una busta di gara non autorizzata, aver predisposto e fornito alla ditta partecipante tabelle difformi rispetto agli originali sottoscritti dalla Commissione e la falsificazione delle firme degli altri componenti. In sede di cassazione il ricorrente deduceva, fra altri profili, la violazione dei termini disciplinari ex art.55-bis d.lgs.165/2001 (contestazione e conclusione del procedimento), carenza o illogicità della motivazione della Corte d'Appello, errata valutazione di proporzionalità e di elemento soggettivo/oggettivo del fatto (richiamando anche precedenti giudizi amministrativi favorevoli sull'esito della gara), omesso esame della CTU e delle trascrizioni di colloqui con altro commissario, e chiedeva la cassazione della sentenza di appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello che aveva giudicato tempestivo l'avvio del procedimento disciplinare alla luce della necessità di accertamenti preliminari (audizione degli altri due commissari) e della natura della "notizia circostanziata" prevista dall'art.55-bis. Ha confermato che la condotta del ricorrente (sostituzione delle tabelle e consegna alla ditta di documentazione difforme, apertura non autorizzata della busta e falsificazione delle sottoscrizioni) risultava provata e tale da giustificare la proporzionalità e la gravità della sanzione espulsiva, recidendo il rapporto fiduciario. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati vari motivi relativi a omesso esame, insufficienza di motivazione e rilevanza del giudizio amministrativo sulla gara (quest'ultimo non idoneo a escludere autonomamente la responsabilità disciplinare). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di cassazione (importi specificati).
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
"Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione... La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine per la contestazione decorre solo da una "notizia circostanziata" che consenta di avviare correttamente il procedimento; notizie generiche che richiedono accertamenti preliminari non fanno decorrere il termine. Nel caso di specie la necessità di ascoltare gli altri commissari ha giustificato la dilazione dei termini e ha reso tempestiva la contestazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità: il ricorso per cassazione può censurare la violazione di norme di diritto (n.3) e l'omesso esame di fatto decisivo (n.5) solo entro i parametri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Molte doglianze del ricorrente sono state ritenute inammissibili perché consistono in critica del merito o in richieste di rinnovazione della valutazione probatoria.
art. 2199 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso ma non determinante: la Corte ha comunque confermato che la valutazione della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione è rimessa al giudice del merito e non vincolata pedissequamente a tipizzazioni contrattuali.
art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001
Citato nei motivi ma non sviluppato: la sentenza di cassazione non ne trae rilievo autonomo rispetto alla verifica della regolarità del procedimento disciplinare.
CCNL Area VI Dirigenza enti pubblici non economici, art. 9, comma 9, n. 2
Il ricorrente ha invocato la disciplina contrattuale, ma la Corte ha osservato che la tipizzazione collettiva non è vincolante per il giudizio di proporzionalità; inoltre la questione contrattuale non era stata devoluta in appello e la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per novità.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto a un giudizio motivato: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata e non affetta da quei vizi gravi (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili) che giustificherebbero l'intervento di legittimità.
art. 132 cod. proc. civ.
Riferito alle norme sul contenuto e sui motivi di impugnazione; la Corte ha limitato l'ammissibilità delle censure per omesso esame ai fatti decisivi concretamente indicati e discussi, non a questioni argomentative generiche.
art. 115 e 116 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione al potere di valutazione delle prove e del convincimento del giudice del merito: la Corte ha ribadito che non compete alla Cassazione rivedere la valutazione della attendibilità delle fonti di prova, salvo vizi motivazionali gravi.
Massime di principio
- Il termine per la contestazione disciplinare (art.55-bis) decorre solo da una "notizia circostanziata" che permetta di formulare l'addebito; notizie generiche che richiedono accertamenti preliminari sospendono l'avvio del termine.
- La necessità di effettuare atti istruttori preliminari (es. audizioni di testimoni o altri membri di commissione) può giustificare apparentemente uno slittamento dei termini e rendere tempestiva la successiva contestazione disciplinare.
- Il giudizio amministrativo sulla legittimità dell'aggiudicazione di gara non annulla automaticamente la rilevanza disciplinare di comportamenti diversi (es. alterazione o consegna di documenti difformi): i profili amministrativi e disciplinari sono autonomi e valutati separatamente.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito probatorio o una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove salvo che non emerga un vizio di motivazione grave, omissivo o contraddittorio rispetto ai fatti decisivi.
- La tipizzazione contrattuale delle fattispecie disciplinari non è vincolante: il giudice valuta la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione rispetto agli elementi oggettivi e soggettivi concreti.
- Per contestare con successo la tempestività del procedimento disciplinare è necessario dimostrare che l'amministrazione fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere e sia rimasta ingiustificatamente inerte; la mera esistenza di informazioni iniziali non basta se erano necessari accertamenti aggiuntivi.
- Le doglianze generiche sull'insufficienza della motivazione o sull'omesso esame di questioni non specificamente indicate come fatti decisivi sono generalmente inammissibili in Cassazione.
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