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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30418/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato il 4 aprile 2019 alla lavoratrice (collaboratrice amministrativa presso l'Istituto 'A. Ghisleri' di Cremona) in relazione a cinque allontanamenti dal luogo di lavoro nel 2017 durante la pausa pranzo senza timbratura di uscita e rientro. La ricorrente deduce violazione e errata applicazione di norme civili e contrattuali e censura la mancata considerazione della mancanza di intenzionalità, della ridotta entità del danno e degli elementi attenuanti, nonché la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto ai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la mancata timbratura delle uscite (anche in coincidenza con la pausa pranzo) integra, ai sensi dell'art. 55‑quater d.lgs. n.165/2001 e sue modifiche, una modalità fraudolenta di falsa attestazione della presenza in servizio anche senza alterazione materiale dei sistemi di rilevazione. Pur riconoscendo che il giudice deve valutare la proporzionalità della sanzione caso per caso, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato gli elementi (comunicazioni e regolamenti aziendali, reiterazione della condotta, assenza di autorizzazione a uscire, danno d'immagine) e avesse legittimamente ritenuto il licenziamento giustificato dalla perdita del vincolo fiduciario e dalla gravità del comportamento. Spese di giudizio a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55‑quater

    comma 1‑bis: "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso"

    La norma tipizza la falsa attestazione di presenza includendo non solo la manomissione dei sistemi elettronici ma anche altre modalità (es. mancata timbratura delle uscite). Resta comunque sindacabile dal giudice la proporzionalità della sanzione nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 116 del 2016 (modifica all'art. 55‑quater)

    Ha chiarito e interpretato il concetto di falsa attestazione ampliandone la portata, ribadendo che anche il mancato registrare uscite integra la fattispecie.

  • Codice Civile, art. 2106

    Richiamato come parametro per la verifica della proporzionalità delle sanzioni disciplinari applicabili al rapporto di lavoro.

  • Codice Civile, artt. 2119 e 1455

    Norme richiamate in relazione alle ipotesi di recesso per giusta causa e alle obbligazioni contrattuali, utili a inquadrare le conseguenze dell'inadempimento.

  • CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (triennio 2016‑2018), art. 12

    Richiamato nel quadro normativo collettivo; tuttavia, in caso di contrasto tra legge imperativa e contrattazione collettiva, prevale la disciplina di legge.

  • CCNL (art. 51 e art. 92 lett. g) e regolamenti interni dell'Istituto

    Il CCNL e le norme contrattuali/disciplinari aziendali prevedono il diritto alla pausa pranzo ma impongono comunque l'obbligo di timbratura/rispetto delle formalità per l'evidenza della presenza; il regolamento interno e le comunicazioni istituzionali hanno informato il personale dell'obbligo di timbratura, rafforzando la legittimità della sanzione in caso di inosservanza reiterata.

  • Costituzione, artt. 3 e 35

    Richiamati dalla ricorrente per invocare ragioni di proporzionalità e dignità del lavoro; la Corte ha valutato tali profili ma ha ritenuto che la tutela costituzionale non escluda la possibilità del licenziamento quando la gravità della condotta compromette il vincolo fiduciario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑quater

    Norma richiamata in relazione agli oneri contributivi/procedurali di liquidazione delle spese di giudizio (accertamento dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente).

Massime di principio

  • La mancata timbratura di uscite dal luogo di lavoro può integrare una "falsa attestazione della presenza" anche senza alterazione materiale del sistema di rilevazione, se idonea a trarre in inganno l'amministrazione.
  • L'esistenza di norme aziendali o comunicazioni che obblighino alla timbratura rafforza la presunzione di illiceità delle uscite non registrate; l'informazione preventiva al personale è elemento rilevante.
  • Il licenziamento per questa fattispecie non è del tutto automatico: il giudice deve valutare la proporzionalità della sanzione alla luce dell'intenzionalità, della reiterazione, del danno e del valore sintomatico del comportamento rispetto al vincolo fiduciario.
  • La limitata entità del danno patrimoniale non esclude la sanzione espulsiva quando la condotta dimostra lesione del rapporto fiduciario e rischio per la futura correttezza dell'adempimento.
  • Il datore di lavoro deve provare la materialità della condotta e la sua idoneità a ingannare; il lavoratore può offrire elementi di fatto per rompere la presunzione di intenzionalità (es. autorizzazioni, dimenticanze giustificabili), ma tali elementi devono essere valutati nel contesto e confrontati con regolamenti e reiterazione.
  • In ambito di pubblico impiego, le esigenze di correttezza e di immagine dell'amministrazione possono assumere rilievo maggiore nella valutazione della gravità del comportamento rispetto al settore privato.

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