Cassazione Civile, Sentenza n. 30401/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il dipendente Ermito ha chiesto il pagamento di somme per attività incentivata svolta per conto dell'ARPA a favore di terzi; l'ARPA ha eccepito l'assenza delle condizioni previste dalla normativa regionale (convenzioni, progetti, tariffario) e della conformità alla contrattazione collettiva nazionale nella determinazione delle retribuzioni; la controversia verte sull'esistenza del diritto del lavoratore al corrispettivo (in particolare per lavoro straordinario) quando le prestazioni sono state eseguite senza formale approvazione dei progetti o degli atti previsti dalla legge regionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ARPA Puglia nei termini indicati, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione perché decida nel merito. La Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui: se il dipendente dell'ARPA Puglia ha svolto, con il consenso dell'amministrazione, prestazioni oltre il normale orario ai sensi dell'art.13 L.R. 6/1999, ha diritto, ex art.2126 c.c. in relazione all'art.2108 c.c. e alla luce degli artt.35 e 36 Cost., al pagamento della retribuzione per lavoro straordinario; tale retribuzione va determinata secondo la contrattazione collettiva nazionale (e la contrattazione integrativa conforme). La mancata formale approvazione dei progetti o degli atti interni non impedisce il sorgere del diritto al compenso se è accertato il consenso datoriale e la prestazione oltre l'orario normale; diversamente, se la prestazione è rientrata nell'orario normale non sussiste pretesa retributiva aggiuntiva. La Corte ha altresì affermato che prassi amministrative difformi dalla normativa e dalla contrattazione nazionale non possono legittimare attribuzioni retributive diverse dai criteri contrattuali
Norme richiamate
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999, art. 13
Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico ... l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.
La legge regionale autorizza l'ARPA a svolgere prestazioni per terzi e stabilisce che la relativa disciplina e remunerazione devono essere regolate da tariffario regionale e da specifiche convenzioni; le prestazioni rientranti in tale quadro sono soggette a regolamentazione amministrativa
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999, art. 16, comma 5
Il personale dell'A.R.P.A. ... è collocato, ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) dell'Area di Comparto e dell'Area della dirigenza medica e non medica del S.S.N.
Il rapporto di lavoro del personale ARPA è disciplinato dalla contrattazione collettiva del Comparto/Area Sanità: ogni remunerazione deve trovare fondamento nelle previsioni del CCNL applicabile
Regolamento attuativo L.R. 6/1999, art. 28
Il personale dell'ARPA ... non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale. ... Tali consulenze ... sono occasionale ed è acquisita ed organizzata dall'Azienda con apposito Regolamento ...
Il regolamento impone che l'attività professionale a pagamento sia disciplinata dall'ente mediante regolamento interno e nel rispetto del CCNL; autorizzazione del Direttore Generale prevista nei limiti di compatibilità
Regolamento attuativo L.R. 6/1999, art. 30
Le attività ... saranno disciplinate da specifiche convenzioni ed erogate in riferimento al tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ...
Ribadisce che le prestazioni per terzi devono essere regolate da convenzioni e tariffario; la disciplina amministrativa è presupposto per la regolarità gestionale delle entrate
Legge statale n. 61 del 1994, art. 3
Norma di rango statale che fonda l'istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; rilevante per la qualificazione giuridica dell'ARPA e l'applicabilità dei CCNL del settore
Contrattazione collettiva nazionale - CCNQ/CCNL comparto Sanità
La determinazione dei compensi per il personale ARPA (anche per lavoro straordinario) deve rispettare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale; la contrattazione integrativa è valida solo se conforme alla nazionale
Codice Civile, art. 2126
Consente la pretesa al corrispettivo per prestazioni rese di fatto e giustifica, in presenza del consenso datoriale, la richiesta di pagamento anche se la previsione normativa o autorizzativa è manchevole; è richiamato come fondamento del diritto al compenso
Codice Civile, art. 2108
Regola l'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro e si collega alla tutela retributiva per prestazioni eseguite su disposizione del datore di lavoro; è richiamato in combinato con l'art.2126
Costituzione, artt. 35 e 36
Richiamati per il principio di tutela della retribuzione e della dignità del lavoro; la loro interpretazione supporta l'applicabilità dell'art.2126 c.c. in favore del lavoratore che ha reso la prestazione
D.l. n. 402/2001 conv. L. n. 1/2002 e norme sulla "prestazione aggiuntiva"
Norme disciplinanti la prestazione aggiuntiva e i requisiti autorizzativi; la Corte distingue tra prestazioni aggiuntive soggette a specifici presupposti autorizzatori e lavoro straordinario retribuibile se eseguito con consenso datoriale
Articoli 1175 e 1176 c.c.
Richiamati dalla parte ricorrente in tema di correttezza e diligenza nell'esecuzione contrattuale; la Corte non li ritiene risolutivi rispetto al diritto alla retribuzione determinato dalla contrattazione e dall'art.2126
Massime di principio
- Se un dipendente pubblico presta lavoro oltre il normale orario con il consenso (anche implicito) del datore di lavoro, ha diritto al compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art.2126 c.c. in relazione all'art.2108 c.c., determinato secondo la contrattazione collettiva nazionale.
- La mancata adozione formale di progetti, convenzioni o atti interni previsti dalla normativa regionale non esclude automaticamente il diritto del lavoratore al compenso per attività effettivamente svolte con il consenso dell'amministrazione.
- Le prassi amministrative o precedenti provvedimenti dell'ente non possono modificare o sostituire i criteri retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale; eventuali responsabilità degli amministratori per violazioni rimangono distinte dal diritto del lavoratore al pagamento.
- Se l'attività è resa nell'orario normale non sussiste diritto a retribuzione aggiuntiva; il giudice deve accertare se la prestazione integrava lavoro straordinario e, in caso affermativo, liquidare il compenso secondo il CCNL applicabile.
- Il consenso datoriale è l'elemento chiave per l'applicabilità dell'art.2126 c.c.; la sua esistenza può risultare dall'operato dell'ente (pagamenti, organizzazione del lavoro, richieste esplicite o implicite).
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