Cassazione Civile, Sentenza n. 30007/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto l'opposizione alla cartella esattoriale per contributi IVS relativi agli anni 2003-2008, ritenendo insussistenti i requisiti per riconoscere all'azienda il trattamento previdenziale favorevole alle imprese agrituristiche. Il ricorrente deduce vizi di diritto e di istruzione: erronea applicazione dei criteri per l'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.), errato metodo per determinare la prevalenza dell'attivita' agricola rispetto a quella agrituristica (giornate lavorative vs indici tabellari), contestazione della competenza dell'INPS a qualificare l'attivita' agrituristica, omesso esame di atti amministrativi (nulla osta e autorizzazione comunale) e di due CTU favorevoli all'imprenditore, nonche' mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per effetto dell'eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente. Durante il giudizio di cassazione il ricorrente ha prodotto attestazioni di due sentenze del Tribunale di Catania (nn. 4321/17 e 4305/17) divenute irrevocabili, le quali hanno riconosciuto la prevalenza dell'attivita' agricola e la complementarita' dell'attivita' agrituristica per le medesime annualita' e questioni. Tenuto conto del giudicato esterno, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte territoriale in diversa composizione, pronunziando anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2135 c.c.
Norma definente l'imprenditore agricolo; richiamata nelle critiche del ricorrente perche' la Corte d'appello avrebbe errato ad applicare i criteri dell'imprenditore agricolo anziche' valutare la specifica qualificazione agrituristica dell'attivita'.
d.lgs. n. 99/2004, art. 1
Riferimento normativo utilizzato dalla Corte d'appello secondo il ricorrente in modo non coerente con la normativa sulle attivita' agrituristiche; nella decisione di Cassazione la norma e' indicata tra quelle richiamate nel motivo di doglianza.
L.R. Sicilia n. 4/2003, art. 56
Normativa regionale citata dal ricorrente rispetto ai criteri per riconoscere le agevolazioni/qualificazione agrituristica; il ricorrente sostiene che la Corte d'appello non l'ha correttamente applicata.
L.R. Sicilia n. 25/1994, artt. 2 e 5
Richiamate per i criteri regionali di qualificazione dell'attivita' agrituristica e per la rilevanza dell'atto amministrativo regionale nel definire la natura dell'attivita'.
Circolare Assessorato regionale 23/07/1997 n. 239
Strumento interpretativo regionale richiamato dal ricorrente per sostenere un principio di prevalenza dell'attivita' agricola secondo parametri specifici.
d.lgs. n. 228/2001, art. 3
Norma nazionale sulle attivita' agrituristiche richiamata nel contesto delle contestazioni circa la classificazione dell'attivita'.
Decreto assessorile Regione Siciliana n. 568 del 28/05/2004
Atto regolamentare regionale contenente indici/tabulati tecnici per valutare la prevalenza tra attivita' agricola e agrituristica; il ricorrente sosteneva che dovesse essere applicato un metodo 'calibrato' basato su tali indici anziche' sul semplice confronto delle giornate lavorative.
Cost., art. 117
Riferimento al riparto di competenze tra Stato e Regioni; invocato dal ricorrente per sostenere che la qualificazione agrituristica rientra nella competenza regionale/ amministrativa e non esclusivamente previdenziale dell'INPS.
Legge n. 96/2006, art. 7
Richiamata tra le norme di settore in relazione alla regolazione delle attivita' collegate all'agricoltura.
Legge n. 88/1989, art. 49
Normativa evocata nel quadro degli oneri contributivi e delle qualificazioni aziendali invocate dalle parti.
Cod. proc. civ., artt. 112, 115, 116
Norme sul dovere del giudice di valutare e motivare sui fatti rilevanti; citate nel motivo per omesso esame di atti amministrativi e CTU da parte della Corte d'appello.
Cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Previsione dei motivi di cassazione: vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo; la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato piuttosto che valutare nel merito questi profili.
Cod. proc. civ., artt. 91 e 92
Norme sulla liquidazione e compensazione delle spese di lite, invocate dal ricorrente in via subordinata; la Corte ha deciso le spese nella pronuncia di rinvio.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 1534/2018 e altre)
Principio secondo il quale il giudicato esterno e' rilevabile in cassazione anche se si e' formato dopo la sentenza impugnata, quando la parte produce la pronuncia definitiva che assesta la medesima questione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formato dopo la sentenza impugnata e' rilevabile in sede di cassazione e puo' determinare l'accoglimento del ricorso se le pronunce definitive riguardano le stesse parti, gli stessi fatti e le stesse questioni giuridiche.
- Nelle controversie sulla qualificazione dell'attivita' (agricola vs agrituristica) il giudice del merito deve considerare sia gli atti amministrativi autorizzatori (nulla osta, autorizzazioni comunali, provvedimenti regionali) sia le prove tecniche (CTU); l'omesso esame di tali elementi puo' costituire motivo di cassazione.
- Il metodo per determinare la prevalenza tra attivita' agricola e agrituristica puo' essere oggetto di contestazione: puo' rendersi necessario valutare non solo le giornate lavorative ma anche parametri economici e indici tecnici previsti dalla normativa regionale o da decreti attuativi.
- La competenza a qualificare amministrativamente un'attivita' agrituristica appartiene agli organi regionali/ locali secondo la disciplina regionale, ma le risultanze ispettive dell'INPS possono essere valutate dal giudice; tuttavia, conflitti di competenza devono essere adeguatamente esaminati dal giudice di merito.
- Quando esistono pronunce definitive favorevoli al contribuente relative agli stessi periodi e questioni, il giudice del merito deve tenerne conto e non puo' decidere in senso contrario senza motivazione specifica che spieghi la ragione della deroga al giudicato.
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