Sentenza del 22/11/2016 n. 8936 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Obbligo di motivazione - Conoscibilità dell'an e del quantum della pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava l'asserita insufficienza della motivazione dell'atto tributario. In particolare, si poneva la questione se l'atto dovesse contenere una motivazione analitica e completa oppure se fosse sufficiente rendere conoscibili al contribuente gli elementi essenziali della pretesa fiscale, inclusi i presupposti dell'accertamento e la determinazione dell'an e del quantum debeatur, così da consentirgli di predisporre un'adeguata difesa.
La decisione
Secondo l'orientamento richiamato, l'obbligo di motivazione è adempiuto quando l'atto consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e le ragioni che hanno determinato l'accertamento. La motivazione viene quindi considerata prevalentemente sotto il profilo processuale: deve permettere al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi, ma non è necessariamente richiesta una esposizione ulteriore rispetto agli elementi indispensabili per individuare l'an e il quantum dovuti. Il testo non indica espressamente l'esito formale del giudizio né le parti processuali; l'orientamento esposto tende comunque a escludere l'invalidità dell'atto quando tali elementi risultino conoscibili.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari
L'obbligo è rispettato quando l'atto rende conoscibili al contribuente gli elementi essenziali della pretesa fiscale e le ragioni dell'accertamento, consentendogli di comprendere l'an e il quantum debeatur e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Cassazione n. 2025/2015
La pronuncia è richiamata come conferma dell'orientamento secondo cui la motivazione dell'atto tributario ha una funzione principalmente processuale e non deve necessariamente contenere una ricostruzione più ampia di quella necessaria a rendere intelligibile la pretesa.
Massime di principio
- Un atto tributario non è necessariamente nullo perché non contiene una motivazione particolarmente dettagliata: è sufficiente che consenta di individuare con chiarezza la pretesa, i suoi presupposti e l'importo richiesto.
- Per valutare la sufficienza della motivazione occorre verificare se il contribuente possa comprendere sia l'an debeatur, cioè perché la somma sia dovuta, sia il quantum debeatur, cioè come sia stato determinato l'importo.
- La motivazione deve essere valutata in concreto, considerando se abbia effettivamente consentito al contribuente di predisporre una difesa adeguata.
- La contestazione del difetto di motivazione è più solida quando l'atto omette elementi essenziali, richiama documenti non allegati o non conoscibili, oppure non permette di ricostruire la base della pretesa e il calcolo dell'importo.
- Non è normalmente sufficiente lamentare genericamente che l'atto sia sintetico: occorre indicare quali informazioni indispensabili manchino e in che modo tale omissione abbia impedito la difesa.
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