Sentenza del 22/11/2016 n. 292 - Comm. Trib. Prov. Novara
Registro - Costituzione di diritti reali senza corrispettivo - Autoliquidazione con pagamento di sola tassa fissa - Notaio rogante solidalmente tenuto al pagamento delle imposte in misura ordinaria - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. L'imposta richiesta è stata qualificata come imposta principale, in quanto finalizzata a correggere l'errore o l'omissione commesso dal Notaio nella fase di autoliquidazione telematica dell'atto. Il Notaio, pur essendo obbligato al pagamento in via solidale, non può sottrarsi alla responsabilità per l'errata liquidazione dell'imposta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la registrazione di un atto costitutivo di diritti reali senza corrispettivo. Il Notaio aveva effettuato l'autoliquidazione versando la sola imposta fissa, mentre l'Ufficio ha ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura ordinaria. Il Notaio è stato chiamato a risponderne in solido in quanto soggetto obbligato a richiedere la registrazione e a pagare le imposte relative agli atti da lui ricevuti, redatti o autenticati. La questione centrale era stabilire se l'imposta richiesta dall'Ufficio fosse legittimamente qualificabile come imposta principale.
Norme richiamate
Art. 10 d.P.R. n. 131/1986
Il Notaio è obbligato a chiedere la registrazione dell'atto.
La disposizione individua il Notaio rogante tra i soggetti tenuti a richiedere la registrazione dell'atto e, nel contesto della registrazione telematica, a procedere alla relativa autoliquidazione.
Art. 57 d.P.R. n. 131/1986
Sono obbligati al pagamento dell'imposta, in solido con le parti contraenti, i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto.
Il Notaio è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta di registro relativa agli atti da lui ricevuti, redatti o autenticati, anche quando l'errore deriva dalla liquidazione effettuata in sede di registrazione.
D.P.R. n. 131/1986, disciplina dell'imposta principale
È imposta principale quella richiesta dall'Ufficio al momento della registrazione o successivamente per correggere errori od omissioni nell'autoliquidazione dell'imposta dovuta.
Massime di principio
- Quando un atto costitutivo di diritti reali senza corrispettivo è soggetto a imposta proporzionale, il pagamento della sola imposta fissa può essere rettificato dall'Ufficio mediante richiesta dell'imposta ordinaria dovuta.
- Il Notaio che riceve, redige o autentica l'atto è obbligato non solo a richiederne la registrazione, ma anche al pagamento dell'imposta in solido con le parti.
- La somma richiesta per correggere un errore o un'omissione commessi nell'autoliquidazione telematica conserva natura di imposta principale.
- La responsabilità solidale del Notaio non richiede necessariamente un comportamento fraudolento: è sufficiente che l'imposta sia stata erroneamente liquidata o non integralmente versata in sede di registrazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la corretta qualificazione civilistica dell'atto sia la tariffa applicabile e la misura dell'imposta, poiché l'autoliquidazione effettuata dal Notaio può essere successivamente rettificata dall'Amministrazione finanziaria.
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