Sentenza del 22/11/2016 n. 8951 - Comm. Trib. Prov. Milano
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità dell'avviso di accertamento a causa di vizi relativi alla notificazione. La questione riguardava se l'irregolarità o nullità della notifica potesse compromettere la validità dell'avviso stesso.
La decisione
La validità dell'avviso di accertamento dipende dalla presenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria applicabile, non dalla regolarità formale della sua notificazione, che costituisce un atto distinto e successivo. La notifica eventualmente affetta da nullità è sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente, poiché il ricorso dimostra che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, cioè portare a conoscenza del destinatario la pretesa tributaria. La contestazione del contribuente, pertanto, non conduce all'annullamento dell'avviso per il solo vizio di notificazione.
Norme richiamate
Art. 160 c.p.c.
La disciplina della nullità della notificazione opera mediante il rinvio all'art. 156 c.p.c.; la nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Art. 156 c.p.c.
Il raggiungimento dello scopo dell'atto sana la nullità, impedendo che essa venga dichiarata quando il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Massime di principio
- La validità sostanziale di un avviso di accertamento deve essere valutata separatamente dalla regolarità della sua notificazione.
- Un vizio di notificazione può essere sanato se il destinatario propone tempestivamente ricorso, poiché tale comportamento dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto e il raggiungimento della sua funzione.
- La sanatoria opera con effetto ex tunc: il vizio viene considerato sanato retroattivamente, salvo che la legge preveda conseguenze specifiche diverse.
- La proposizione del ricorso non elimina necessariamente gli eventuali vizi propri del contenuto dell'avviso, come l'assenza dei requisiti essenziali, la carenza di motivazione o l'illegittimità della pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe, è opportuno contestare tempestivamente sia i vizi della notificazione sia quelli sostanziali dell'accertamento, rispettando i termini processuali applicabili.
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