Sentenza del 22/11/2016 n. 1249 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
REDDITOD'IMPRESA - INIZIO ATTIVITA' - PERDITE - RIPORTO - CONDIZIONI. Le perdite fiscali maturate nei primi tre anni di attività sonoillimitatamente riportabili solo in presenza di continuità nelle dichiarazionidei redditi; pertanto non può essere riconosciutoil diritto allo scomputo di perdite formatesi nei primi due anni dicostituzione della società, poiché l'omessapresentazione per ben cinque anni della dichiarazione dei redditi impedisce ilriporto delle perdite nei successivi periodi di imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso della società è stato respinto. Non è stato riconosciuto il diritto allo scomputo delle perdite formatesi nei primi due anni dalla costituzione, poiché la prolungata omissione delle dichiarazioni dei redditi ha impedito il riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di riportare, senza limiti temporali, le perdite fiscali maturate nei primi tre anni di attività d'impresa. Il riconoscimento del beneficio è stato negato perché la società aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per cinque anni consecutivi. Secondo la decisione, la continuità delle dichiarazioni fiscali costituisce una condizione necessaria per conservare e utilizzare le perdite maturate nei primi anni di attività.
Massime di principio
- Le perdite fiscali maturate nei primi tre periodi d'imposta possono beneficiare del riporto illimitato nel tempo, ma tale regime presuppone la regolare e continuativa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
- L'omessa presentazione delle dichiarazioni per più periodi d'imposta può compromettere definitivamente la possibilità di riportare e utilizzare le perdite fiscali pregresse.
- Per conservare il diritto al riporto delle perdite è necessario documentare la continuità dichiarativa e indicare correttamente le perdite nelle dichiarazioni dei periodi successivi.
- In situazioni analoghe, la mancata dichiarazione non costituisce una mera irregolarità formale, ma può impedire la verifica e la conservazione del diritto allo scomputo delle perdite.
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