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Circolare

Circolare numero 182 del 18-9-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali novità introdotte dal D.L. n. 405 del 2 agosto 1996, che ha reiterato con modificazioni precedenti decreti-legge in materia di lavoro agricolo, previdenza e soppressione dello SCAU. Le modifiche riguardano il differimento dei versamenti contributivi, l’innalzamento della soglia per il registro d’impresa semplificato, la disciplina di piccola colonia e compartecipazione familiare, l’aggiornamento dei valori medi di impiego della manodopera e la nuova disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati, con specifiche regole transitorie per le posizioni pregresse.

Modifiche urgenti in materia di collocamento agricolo, contributi e registri d'impresa

D.L. n. 405 del 2 agosto 1996: disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo e previdenza

La circolare riepiloga le principali innovazioni introdotte dal D.L. n. 405/1996, che ha reiterato con modificazioni i precedenti decreti-legge in materia di collocamento, lavoro e previdenza del settore agricolo, nonché di effetti della soppressione dello SCAU. Le disposizioni hanno immediata operatività e incidono su versamenti contributivi, registri d’impresa, contratti agrari atipici, valori medi di impiego della manodopera e gestione degli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati.

Versamento dei contributi agricoli unificati

Il decreto introduce, all’art. 2, comma 6, un differimento dei termini di versamento dei contributi agricoli unificati relativi alla manodopera impiegata:

  • nel quarto trimestre 1995, con scadenza spostata al 10 ottobre 1996;
  • nel primo trimestre 1996, con scadenza spostata al 15 novembre 1996.

Il differimento opera senza interessi né altri oneri aggiuntivi.

Registro d’impresa semplificato

L’art. 3, comma 1, innalza da 150 a 270 il limite massimo di giornate al di sotto del quale l’INPS può rilasciare, su richiesta dell’azienda, il modello semplificato del registro d’impresa. La modifica allinea tale soglia al limite già previsto dal precedente decreto per l’opzione del registro semplificato.

Resta fermo che il registro d’impresa semplificato non può essere utilizzato dalle aziende che occupano operai a tempo indeterminato.

Inoltre, l’art. 3, comma 22, prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, possa determinare nuovi modelli dei registri d’impresa in considerazione dell’esperienza applicativa.

Piccola colonia e compartecipazione familiare

L’art. 4, comma 14, disciplina i contratti non registrati di piccola colonia e compartecipazione familiare già in essere prima della legge n. 203/1982, inclusi quelli in proroga. Per tali contratti è possibile corredare l’atto dichiarativo previsto dall’art. 6, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 375/1993 con una dichiarazione personale di responsabilità, resa ai sensi della legge n. 15/1968, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.

Valori medi di impiego della manodopera

L’art. 4, comma 16, ridefinisce la portata dei valori medi d’impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame. Tali valori risultano validi soltanto per l’accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro prestate da:

  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coloni;
  • piccoli coltivatori diretti, di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968.

La circolare evidenzia che, rispetto al testo precedente, viene meno l’utilizzabilità di tali valori anche ai fini dei controlli previsti dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 375/1993.

Lo stesso comma dispone che i valori decorrono dall’1 gennaio 1997, anziché dall’1 gennaio 1996.

Il comma 17 rinvia di un anno la determinazione dei valori medi in prima applicazione: essi dovranno essere definiti entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola da trasmettere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il 31 marzo 1997.

Elenchi dei lavoratori agricoli subordinati

La circolare integra le istruzioni già impartite con la circolare n. 145 dell’11 luglio 1996, soffermandosi sulle novità dell’art. 4 del D.L. n. 405/1996.

Formazione e pubblicazione degli elenchi annuali

Gli elenchi annuali devono essere compilati e pubblicati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Le sedi devono quindi trasmettere in tempo utile la documentazione ai comuni interessati per la pubblicazione all’albo pretorio.

Notifica del disconoscimento di giornate lavorative

Il comma 4 estende l’obbligo di notifica da parte dell’Istituto anche ai casi di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale. Il provvedimento notificato al lavoratore conserva efficacia ai fini del diritto alle prestazioni.

Cessazione degli elenchi suppletivi trimestrali e disciplina transitoria

Il comma 19 stabilisce che la cessazione della compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali, previsti dall’art. 7 della legge n. 83/1970 e dall’art. 13, comma 2, del D.L.vo n. 375/1993, decorre dal 3 febbraio 1996, con riferimento all’elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo del 1996 e degli anni seguenti.

Il comma 20 conferma, limitatamente al 1995 e agli anni precedenti, le disposizioni dell’art. 12 del R.D. n. 1949/1940 e successive modificazioni, nonché dell’art. 7 della legge n. 83/1970 e dell’art. 13, comma 2, del D.L.vo n. 375/1993. Ne derivano due regimi distinti:

  • per gli operai a tempo determinato, le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura compilano elenchi suppletivi riferiti agli elenchi principali già pubblicati per il 1995 e per gli anni precedenti, compresi i quattro suppletivi del 1996 per posizioni contributive già accertate nell’elenco principale relativo al 1995;
  • per gli operai a tempo indeterminato, le commissioni compilano elenchi suppletivi relativi a iscrizioni, cancellazioni e variazioni anteriori all’1 gennaio 1996.

La circolare precisa che, poiché l’art. 13 del D.L.vo n. 375/1993 aveva fatto cessare dal 1 gennaio 1994 la compilazione degli elenchi nominativi per tale categoria, le sedi INPS devono trasmettere alle commissioni territorialmente competenti tutta la documentazione utile alla formazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati anteriori all’1 gennaio 1996.

Pubblicazione ed esecutività degli elenchi

La normativa ripristina il potere delle commissioni in materia di compilazione degli elenchi per il periodo antecedente all’1 gennaio 1996, ma non disciplina espressamente la loro pubblicazione e l’esecutività. La circolare ricorda che l’art. 15 della legge n. 83/1970, che attribuiva tali funzioni allo SCAU e ora all’INPS, è stato abrogato dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 405/1996. Su questo punto viene annunciata l’emanazione di ulteriori istruzioni, previa consultazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Punti principali

Differimento dei versamenti dei contributi agricoli unificati

Per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996, i termini di versamento dei contributi agricoli unificati sono stati differiti, senza interessi o altri oneri, rispettivamente al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.

Registro d'impresa semplificato

Il limite massimo di giornate per il rilascio del modello semplificato del registro d'impresa è stato elevato da 150 a 270 giornate. Resta esclusa la possibilità di usare il registro semplificato per le aziende che occupano operai a tempo indeterminato. Inoltre, entro 180 giorni dalla legge di conversione, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Risorse Agricole, può emanare nuovi modelli di registro, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative.

Contratti di piccola colonia e compartecipazione familiare

Per i contratti non registrati di piccola colonia e compartecipazione familiare in essere prima della legge n. 203/1982, compresi quelli in proroga, è ammesso integrare l’atto dichiarativo previsto dal D.L.vo n. 375/1993 con una dichiarazione personale di responsabilità ai sensi della legge n. 15/1968, attestante l’esistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.

Valori medi di impiego della manodopera

I valori medi d’impiego per singola coltura e per capo di bestiame valgono solo per l’accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate lavorate da compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti. Inoltre, decorrono dall’1 gennaio 1997. In prima applicazione, i nuovi valori devono essere determinati entro il 30 aprile 1997 sulla base di proposte delle commissioni provinciali da trasmettere al Ministero entro il 31 marzo 1997.

Elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e regime transitorio

Gli elenchi annuali devono essere compilati e pubblicati entro il 31 maggio dell’anno successivo, con trasmissione ai comuni per l’affissione all’albo pretorio. Il provvedimento di notifica del disconoscimento di giornate lavorative è esteso anche ai casi successivi alla pubblicazione dell’elenco annuale ed è valido per il diritto alle prestazioni. Per le posizioni pregresse, cessano dal 3 febbraio 1996 gli elenchi suppletivi trimestrali; per il 1995 e anni precedenti restano ferme le vecchie disposizioni, con elenchi suppletivi per operai a tempo determinato e, per gli operai a tempo indeterminato, per iscrizioni, cancellazioni e variazioni anteriori all’1 gennaio 1996. Le sedi INPS devono trasmettere la documentazione utile alle commissioni territoriali. Rimane invece sospeso l’ulteriore chiarimento su pubblicazione ed esecutività degli elenchi, su cui la circolare si riserva di intervenire dopo il confronto con il Ministero.

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