Circolare numero 179 del 13-9-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione di un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti con le organizzazioni già convenzionate e con la CISNAL-Ambulanti. Vengono chiariti gli effetti di continuità rispetto alla precedente convenzione, le regole sugli acconti, le novità in materia di revoca/cancellazione delle quote associative e le modalità operative per le strutture competenti. Restano ferme le disposizioni già emanate in precedenza, in particolare quelle delle circolari n. 248/1989 e n. 16/1990, anche per la conservazione della documentazione di delega e revoca.
Nuova convenzione per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Nuova convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti
La circolare informa dell’avvenuta sottoscrizione di un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti, stipulato con tutte le organizzazioni già convenzionate e con la CISNAL-Ambulanti. L’intervento chiarisce gli effetti della nuova disciplina, che si configura come prosecuzione della precedente, e segnala alcuni punti applicativi di rilievo per la gestione delle adesioni, delle revoche e della ripartizione degli importi.
Ambito della convenzione e continuità dei rapporti
La nuova convenzione non interrompe i rapporti già in essere: per le organizzazioni già convenzionate la disciplina prosegue senza soluzione di continuità sia sul piano organizzativo sia su quello finanziario. L’allegato 1 contiene l’elenco completo delle organizzazioni convenzionate e dei relativi codici identificativi.
Disciplina degli acconti
Un profilo specifico riguarda il trattamento degli acconti. Per le organizzazioni che aderiscono per la prima volta alla convenzione, gli acconti devono essere versati nella misura del 50% delle quote associative poste in riscossione, fino a quando l’Istituto non sia in grado di applicare il criterio ordinario previsto dall’articolo 8, primo comma. Tale criterio ordinario consiste nell’applicazione della percentuale risultante dal rapporto tra contributi associativi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione, calcolata sulla più recente acquisizione dei bollettini di conto corrente postale completata. Per le organizzazioni già convenzionate continua invece a valere la disciplina ordinaria dell’articolo 8, primo comma.
Iscrizioni, revoche e cancellazione delle quote
La circolare precisa che non vi sono modifiche alla disciplina delle iscrizioni dei nuovi associati. Le innovazioni riguardano invece revoche del rapporto associativo e cancellazione delle quote. L’articolo 5 impone l’annullamento immediato della quota associativa in due ipotesi: quando l’assicurato disconosce formalmente la firma apposta sul modulo di adesione, oppure quando chiede espressamente l’annullamento dimostrando di avere già revocato l’adesione nei termini previsti dalla convenzione.
Procedura in caso di recesso comunicato all’Istituto
L’articolo 6 ribadisce che il rapporto è tra assicurato e organizzazione, sicché il recesso deve essere indirizzato all’organizzazione stessa. Se la volontà di recesso viene invece comunicata all’Istituto, la SAP competente deve trasmettere la comunicazione all’associazione interessata, indicando, se conosciuta, l’eventuale adesione a un’altra organizzazione, e fissando un termine per la conferma del recesso compatibile con le esigenze di prestampa e invio dei bollettini dell’anno successivo. In assenza di riscontro, la quota associativa non deve essere inserita nei bollettini di nuova emissione per l’anno successivo. Se risulta l’adesione a un’altra organizzazione e manca la conferma del precedente rapporto associativo, occorre acquisire la delega e far decorrere l’inserimento della quota a favore della nuova organizzazione dall’emissione relativa all’anno successivo.
Disposizioni pregresse e conservazione degli atti
Per tutto quanto non espressamente modificato dalla nuova convenzione restano valide le istruzioni già impartite in precedenza, in particolare quelle contenute nelle circolari n. 248 del 23 novembre 1989 e n. 16 del 16 gennaio 1990. È inoltre ribadito che i documenti di delega e revoca, nonché ogni altro atto rilevante, devono essere conservati nei fascicoli degli interessati.
Punti principali
Sottoscrizione della nuova convenzione e continuità del rapporto
È stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti con tutte le organizzazioni già convenzionate e con la CISNAL-Ambulanti. La convenzione deve essere considerata una prosecuzione di quella già vigente per le organizzazioni precedentemente convenzionate, con continuità sia dei rapporti organizzativi sia di quelli finanziari.
Elenco delle organizzazioni convenzionate
Nell’allegato 1 è riportato l’elenco completo delle organizzazioni convenzionate e dei rispettivi codici identificativi. Tra queste sono indicate, tra le altre, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casa, Cidec, Cila, Claai, UAI, Acai, Usarci, Fedarcom, Federagenti, Clacs e CISNAL-Ambulanti.
Disciplina degli acconti
Per le organizzazioni che sottoscrivono la convenzione per la prima volta, gli acconti devono essere corrisposti nella misura del 50% dell’ammontare delle quote associative poste in riscossione, fino a quando l’Istituto non sarà in grado di applicare il criterio ordinario previsto dall’articolo 8, primo comma, cioè la percentuale risultante dal rapporto tra contributi associativi effettivamente riscossi e quelli posti in esazione, relativo alla più recente acquisizione dei bollettini di conto corrente postale ultimata. Alle organizzazioni già convenzionate continua invece ad applicarsi la disciplina del primo comma dell’articolo 8.
Iscrizioni di nuovi associati e novità su revoche e cancellazioni
La disciplina delle iscrizioni dei nuovi associati non subisce modifiche. Sono invece introdotte innovazioni in materia di revoca del rapporto associativo e cancellazione delle quote. L’articolo 5 prevede l’obbligo di annullamento immediato della quota associativa in due casi: formale disconoscimento da parte dell’assicurato della firma apposta sul documento di adesione, oppure richiesta esplicita dell’assicurato che dimostri di aver revocato in precedenza l’adesione nei termini previsti dalla convenzione.
Gestione del recesso comunicato all’Istituto
L’articolo 6 ribadisce che il rapporto intercorre tra assicurato e organizzazione e che il recesso deve essere indirizzato all’organizzazione. Se però la volontà di recesso viene comunicata all’Istituto, la SAP competente deve trasmettere la comunicazione all’associazione interessata, indicando, se nota, l’eventuale adesione ad altra organizzazione, e fissando un termine per confermare il recesso compatibile con i tempi di prestampa e invio dei bollettini dell’anno successivo. In mancanza di riscontro, va sospeso l’inserimento nei bollettini di nuova emissione della quota associativa. Se l’assicurato ha aderito a un’altra organizzazione e non vi è conferma del precedente rapporto associativo, occorre acquisire la delega e inserire la quota a favore della nuova organizzazione a partire dall’emissione relativa all’anno successivo.
Disposizioni pregresse e conservazione della documentazione
Restano valide tutte le disposizioni già emanate in passato per quanto non modificato dalla nuova convenzione, con particolare riferimento alle circolari n. 248 del 23 novembre 1989 e n. 16 del 16 gennaio 1990. Sono richiamate anche le modalità di conservazione dei documenti di delega e revoca o di qualsiasi altro atto, che devono essere acquisiti nei fascicoli degli interessati.
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