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Circolare

Circolare numero 180 del 14-9-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i criteri di calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995, distinguendo tra liquidazione interamente contributiva, sistema misto e sistema retributivo. Il focus principale riguarda il trattamento delle pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, per le quali anche la maggiorazione di anzianità ex legge n. 222/1984 deve essere calcolata con metodo contributivo nei casi previsti. Sono inoltre fornite indicazioni su montante individuale, coefficienti di trasformazione, lavoratrici madri, lavori usuranti, opzione per il sistema contributivo, supplementi di pensione, accertamento dell’anzianità al 31 dicembre 1995, trattamento minimo e aggiornamento delle procedure automatizzate.

Calcolo delle pensioni con il sistema contributivo e maggiorazione di anzianità per le pensioni di inabilità

Calcolo delle pensioni con il sistema contributivo e maggiorazione di anzianità per le pensioni di inabilità

La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di calcolo delle pensioni con il sistema contributivo. Il documento è centrato in particolare sul trattamento delle pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, chiarendo come debba essere determinata, nei casi previsti, anche la maggiorazione di anzianità introdotta dalla legge n. 222/1984.

Quadro generale dei regimi di calcolo

La legge n. 335/1995 ha introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, il sistema contributivo. La circolare ricorda che:

  • per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie dopo tale data, la pensione è interamente contributiva;
  • per i lavoratori già assicurati al 31 dicembre 1995 che optano per il nuovo sistema, la pensione è anch’essa interamente contributiva;
  • per i lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, il trattamento è misto, con quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 e quota contributiva dal 1 gennaio 1996 in poi;
  • per chi al 31 dicembre 1995 ha almeno 18 anni di contribuzione, il trattamento resta retributivo, salvo opzione per il contributivo.

Criteri di calcolo della pensione contributiva

L’importo annuo della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive e nelle gestioni dei lavoratori autonomi si determina moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte nel caso di pensione ai superstiti.

Per la formazione del montante individuale occorre:

  • individuare la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua per i dipendenti o il reddito annuo per gli autonomi, riferita ai periodi contributivi utili;
  • calcolare i contributi annuali applicando l’aliquota di computo del 33% per i lavoratori dipendenti o del 20% per i lavoratori autonomi;
  • sommare i contributi di ciascun anno, rivalutandoli in base al tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, come calcolata dall’ISTAT.

L’importo mensile della pensione si ottiene dividendo l’importo annuo per 13.

Coefficienti di trasformazione e regole speciali

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell’assicurato, a partire dai 57 anni. Per i trattamenti liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni, tra cui assegno di invalidità, pensione di inabilità e pensione ai superstiti di assicurato, si applica comunque il coefficiente previsto per i 57 anni.

In presenza di frazioni di anno, il coefficiente va incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente dell’età immediatamente superiore e quello dell’età inferiore quanti sono i mesi interi trascorsi tra il compimento dell’età e la decorrenza della pensione o la data di morte. La circolare precisa che non si considerano le frazioni di mese.

Sono inoltre richiamate due fattispecie particolari:

  • per gli addetti a lavori particolarmente usuranti, in regime esclusivamente contributivo, è possibile optare per il coefficiente relativo all’età anagrafica aumentata di un anno ogni sei anni di occupazione usurante, oppure per un anticipo fino a un anno del requisito anagrafico dei 57 anni; la circolare segnala però che i decreti interministeriali necessari non risultano ancora emanati;
  • per le lavoratrici madri, sempre nel solo sistema contributivo, è possibile applicare il coefficiente corrispondente all’età maggiorata di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli, oppure anticipare l’età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di dodici mesi rispetto al requisito dei 57 anni.

Pensione di inabilità e maggiorazione di anzianità in forma contributiva

Per le pensioni di inabilità liquidate ai lavoratori iscritti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995, e per la quota contributiva delle pensioni di soggetti con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, anche la maggiorazione di anzianità prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 222/1984 deve essere calcolata con il sistema contributivo.

La maggiorazione si determina aggiungendo al montante individuale una quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età. Tale quota è calcolata sulla base della media delle basi annue pensionabili degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992.

La circolare precisa che:

  • non può essere computata un’anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni, comprensiva dei periodi anteriori al 1 gennaio 1996;
  • per le pensioni di inabilità calcolate in contributivo, la maggiorazione è sempre riferita al periodo mancante al compimento dei 60 anni, indipendentemente dal sesso dell’assicurato e dalla gestione interessata.

Procedimento di calcolo della maggiorazione per inabilità

Il calcolo della maggiorazione richiede, in sintesi:

  • l’individuazione delle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, o del minor numero di settimane esistenti;
  • la somma delle retribuzioni o dei redditi corrispondenti alle settimane di ciascun anno solare del periodo individuato;
  • la rivalutazione di tali importi secondo i coefficienti dell’articolo 3, comma 5, del decreto n. 503/1992;
  • la determinazione della retribuzione media settimanale o del reddito medio settimanale dividendo per 260;
  • l’applicazione dell’aliquota di computo del 33% per i dipendenti o del 20% per gli autonomi, al fine di ottenere la contribuzione media settimanale;
  • la moltiplicazione di tale contribuzione per il numero di settimane mancanti al compimento dei 60 anni, con il limite massimo di 2080 settimane complessive.

La quota di contribuzione così ottenuta si aggiunge al montante individuale e non è soggetta alla rivalutazione legata alla variazione media quinquennale del PIL.

Lavoratori autonomi con contribuzione in più gestioni

Per i lavoratori autonomi che liquidano la pensione sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, occorre individuare preliminarmente la gestione nella quale l’assicurato ha contribuito continuativamente o prevalentemente nell’ultimo triennio di lavoro autonomo.

La media delle basi pensionabili va determinata con riferimento ai redditi delle ultime 260 settimane di contribuzione, o al minor numero di settimane esistenti, presenti nella gestione di riferimento. Non devono essere considerati eventuali periodi dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o di altre gestioni autonome diverse da quella presso cui l’interessato ha contribuito nell’ultimo triennio.

Opzione per il sistema contributivo e supplementi di pensione

Ai lavoratori già assicurati al 31 dicembre 1995 è riconosciuta la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente secondo il sistema contributivo, comprensivo dei requisiti di accesso alla nuova pensione di vecchiaia. Tale facoltà è subordinata al possesso di un’anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

La circolare precisa che l’opzione non può essere esercitata prima del 1 gennaio 2001. Viene inoltre ricordato che il Governo è delegato ad adottare disposizioni sui criteri di calcolo, sulle retribuzioni di riferimento, sui coefficienti di rivalutazione e sugli altri elementi necessari per la ricostruzione delle posizioni assicurative individuali.

Per i supplementi di pensione, la regola è quella del medesimo criterio applicabile alla pensione principale:

  • se il titolare aveva almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, i supplementi per contributi successivi a tale data sono calcolati con il sistema retributivo;
  • se l’anzianità era inferiore a 18 anni, i supplementi successivi al 31 dicembre 1995 sono calcolati con il sistema contributivo;
  • quando la contribuzione utile al supplemento è in parte anteriore e in parte posteriore al 1 gennaio 1996, la quota fino al 31 dicembre 1995 è retributiva e quella successiva è contributiva.

Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Per stabilire se l’assicurato rientri nel regime dei meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, occorre considerare l’anzianità complessivamente maturata in tutte le gestioni, computando solo i periodi non sovrapposti temporalmente.

La circolare estende tale criterio anche ai lavoratori che liquidano la pensione nell’AGO dei dipendenti pur avendo contribuzione in gestioni autonome, richiamando le disposizioni dell’articolo 7 della legge n. 155/1981.

Per la contribuzione agricola, gli anni vanno determinati secondo i criteri di misura della pensione, assumendo come equivalente di un anno un numero di giornate non inferiore a 270, con il limite massimo di 52 settimane per ciascun anno.

Trattamento minimo e gestione informatica

Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo. Tale disciplina continua invece a valere per le pensioni miste, limitatamente alla quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.

Infine, la circolare informa che i programmi delle procedure automatizzate sono in fase di aggiornamento per consentire il calcolo della quota contributiva e che le versioni aggiornate saranno rese disponibili entro la fine del mese di settembre.

Punti principali

Introduzione al sistema contributivo della legge n. 335/1995

La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto dal 1 gennaio 1996 il sistema contributivo. La circolare distingue i casi di liquidazione: contributivo integrale per chi era privo di anzianità al 31 dicembre 1995 e per chi opta per tale sistema; misto per chi aveva meno di 18 anni al 31 dicembre 1995; retributivo per chi aveva almeno 18 anni, salvo opzione per il contributivo.

Metodo di calcolo della pensione contributiva

L’importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione legato all’età alla decorrenza della pensione o alla data di morte per i superstiti. Il montante si forma sommando i contributi annuali, determinati sulla base imponibile annua e delle aliquote di computo (33% per dipendenti, 20% per autonomi), e rivalutandoli annualmente in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall’ISTAT.

Coefficienti di trasformazione e casi particolari

Il coefficiente di trasformazione parte dall’età di 57 anni; per età inferiori si applica comunque il coefficiente dei 57 anni. Per le frazioni di anno, il coefficiente va aumentato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente dell’età superiore e quello dell’età inferiore, in base ai mesi interi trascorsi. Sono richiamate regole specifiche per lavori particolarmente usuranti e per lavoratrici madri, con possibilità di maggiorazione dell’età o di anticipo del requisito anagrafico.

Pensioni di inabilità in forma contributiva e maggiorazione di anzianità

Per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, se liquidate in forma contributiva, anche la maggiorazione di anzianità prevista dalla legge n. 222/1984 va calcolata contributivamente. La maggiorazione consiste nell’aggiungere al montante una quota di contribuzione riferita al periodo tra decorrenza della pensione e compimento dei 60 anni, entro il limite massimo di 40 anni complessivi di contribuzione. Il criterio vale indipendentemente dal sesso e dalla gestione interessata.

Modalità operative per il calcolo della maggiorazione

Per determinare la maggiorazione occorre prendere le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, sommare le retribuzioni o i redditi annuali, rivalutarli secondo i coefficienti del decreto legislativo n. 503/1992, calcolare la media settimanale e applicare l’aliquota di computo. La contribuzione così ottenuta si moltiplica per le settimane mancanti al 60° anno, con un tetto massimo di 2080 settimane complessive. Questa quota non è rivalutata con il PIL.

Lavoratori autonomi con contribuzione in più gestioni

Per gli autonomi che liquidano la pensione sulla base di contribuzione versata in più gestioni, la gestione di riferimento è quella nella quale l’assicurato ha contribuito continuativamente o prevalentemente nell’ultimo triennio di lavoro autonomo. La media delle basi pensionabili va calcolata sui redditi delle ultime 260 settimane di tale gestione, escludendo periodi in altre gestioni o nell’AGO dei dipendenti.

Opzione per il sistema contributivo e supplementi di pensione

Ai lavoratori già assicurati al 31 dicembre 1995 è riconosciuta la facoltà di optare per il sistema contributivo integrale, purché abbiano almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 nel sistema contributivo; l’opzione non è esercitabile prima del 1 gennaio 2001. I supplementi di pensione per contributi successivi al 31 dicembre 1995 seguono le stesse regole: retributivo se l’assicurato aveva almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, contributivo se ne aveva meno; in caso di contribuzione a cavallo della data, la quota ante 1 gennaio 1996 è retributiva e la quota successiva è contributiva.

Accertamento dell’anzianità al 31 dicembre 1995 e trattamento minimo

Per verificare il superamento o meno della soglia dei 18 anni al 31 dicembre 1995, occorre considerare l’anzianità complessiva maturata in tutte le gestioni, sommando i periodi non sovrapposti. Per la contribuzione agricola si applicano i criteri di misura della pensione, considerando un anno pari ad almeno 270 giornate e comunque non più di 52 settimane per anno. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il contributivo non si applica l’integrazione al minimo; questa resta invece applicabile alle pensioni miste per la quota retributiva antecedente il 1 gennaio 1996.

Aggiornamento delle procedure automatizzate

I programmi informatici per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo risultano in aggiornamento. L’amministrazione comunica che i programmi aggiornati saranno resi disponibili entro la fine del mese di settembre.

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