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Circolare

Circolare numero 178 del 12-9-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del D.Lgs. n. 414/1996 sulla soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con passaggio al FPLD in contabilit separata dal 1 gennaio 1996. Definisce le aliquote contributive applicabili ai lavoratori gi iscritti al Fondo e a quelli assunti dopo il 31 dicembre 1995, disciplina la posizione del personale dipendente da enti locali che gestiscono in economia il trasporto pubblico, e fornisce istruzioni operative per denunce, codici e regolarizzazioni. Include inoltre le istruzioni contabili e la variazione del piano dei conti per la nuova gestione FPV.

Soppressione del Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e nuove regole contributive dal 1 gennaio 1996

Soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e passaggio al FPLD

La circolare disciplina il nuovo assetto previdenziale derivante dal D.Lgs. n. 414 del 29 giugno 1996, pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 1996 ed entrato in vigore il 24 agosto 1996. Il decreto, emanato in attuazione dell�art. 1, commi 70 e 71, della legge n. 549/1995, sopprime con effetto dal 1� gennaio 1996 il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e trasferisce la categoria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in separata evidenza contabile.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Dal 1� gennaio 1996 risultano iscritti al FPLD, con contabilit� separata, i lavoratori di cui all�art. 4, comma primo, della legge n. 889/1971:

  • in servizio al 31 dicembre 1995;
  • assunti successivamente al 31 dicembre 1995 presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

Restano esclusi da tale assetto i lavoratori dipendenti da comuni, province e regioni che esercitano direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto. Per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni dell�art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991, con la decorrenza ivi prevista; la circolare precisa inoltre che, in base al decreto, tali dipendenti vanno iscritti presso l�INPDAP con effetto dal 1� ottobre 1991.

Aliquote contributive

La circolare distingue le aliquote in base alla posizione del lavoratore al 31 dicembre 1995.

Per il personale gi� iscritto al Fondo alla predetta data, il contributo resta fissato al 36,46%, di cui l,219% a carico del lavoratore.

Per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995, l�aliquota pensionistica � quella dell�assicurazione generale obbligatoria IVS, pari al 32,70%, maggiorata di un contributo del 2,507% a totale carico del datore di lavoro, corrispondente ai 2/3 della differenza tra il 36,46% e il 32,70%. L�aliquota complessiva risulta quindi pari al 35,207%, con quota lavoratore dell�8,89%.

Per le aziende a gestione governativa o regionale, le aliquote sono diversamente articolate nelle istruzioni operative, ma si conferma il principio della distinzione tra lavoratori gi� iscritti al 31 dicembre 1995 e lavoratori assunti successivamente.

Alla contribuzione pensionistica si aggiungono:

  • il contributo dello 0,20% per l�assistenza malattia ai pensionati;
  • l�aliquota aggiuntiva dell�1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione eccedente il massimale annuo 1996 di lire 60.687.000, pari a lire 5.057.000 mensili;
  • l�0,10% per l�addizionale IVS �asili nido�.

La circolare richiama anche l�eventuale futura attribuzione al FPLD di una quota massima di 4,43 punti percentuali di contributi oggi destinati alle prestazioni temporanee, ma precisa che, fino a nuove disposizioni, le aziende non possono beneficiare della riduzione delle aliquote prevista dal D.M. 21 febbraio 1996 e devono continuare a versare le aliquote vigenti prima di tale decreto.

Base imponibile e criteri di calcolo

La retribuzione imponibile per tutto il personale � quella definita dall�art. 12 della legge n. 153/1969, come integrato dalle disposizioni dell�art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

La circolare evidenzia inoltre che i trattamenti economici di malattia e infortunio anticipati per conto INPS dalle aziende soggette al R.D. n. 148/1931 e successivi allegati non devono essere assoggettati a contribuzione, non essendo pi� operativo l�art. 7 della legge n. 889/1971 richiamata in precedenza.

Decorrenza degli adempimenti e regolarizzazioni

Le aziende devono applicare le nuove disposizioni a partire dalle retribuzioni riferite al mese di agosto 1996.

Per eventuali conguagli contributivi relativi al periodo 1 gennaio - 31 luglio 1996 e per le modalit� di compilazione della denuncia O1/M 1996, la circolare rinvia a successive istruzioni, in attesa di chiarimenti ministeriali.

Le regolarizzazioni relative ai periodi pregressi devono essere effettuate entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare. Sulle differenze contributive da versare per i mesi antecedenti decorrenti da agosto 1996 si applicano gli interessi legali dal 21 settembre 1996 fino al pagamento; oltre il termine sono dovute le sanzioni civili secondo la normativa vigente.

Per le regolarizzazioni dovute a retrodatazioni di iscrizione al soppresso Fondo autoferrotranvieri o all�assoggettamento a contributo di differenze salariali fino al 31 dicembre 1995, restano applicabili le norme vigenti nelle varie epoche nel Fondo stesso.

Istruzioni operative e codici contributivi

Le posizioni aziendali per le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto devono continuare a essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "2B", che dal 1� gennaio 1996 assume la nuova denominazione riferita al personale gi� iscritto o iscrivibile al soppresso Fondo.

Per il personale non iscrivibile al soppresso Fondo deve essere mantenuta una distinta posizione contributiva, priva del codice 2B.

Per le posizioni dei dipendenti di comuni, province e regioni che esercitano il servizio in economia, la circolare prevede la variazione di inquadramento con effetto dal 1� ottobre 1991, attribuendo il CSC 2.01.02 e il codice ISTAT 60.21.0 oppure 61.20.0.

Nella compilazione del mod. DM10/2 sono previsti diversi codici:

  • X400 per il personale in servizio al 31 dicembre 1995, con versamento del contributo complessivo 37,11% o 36,76% per aziende governative/regionale senza Gescal;
  • Z400 per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995, con contributo complessivo 35,857% o 35,39% per aziende governative/regionale;
  • X980 per il contributo aggiuntivo 1% dovuto dai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995;
  • X981 per il versamento a conguaglio del contributo aggiuntivo 1%;
  • L980 per il recupero del contributo aggiuntivo 1%;
  • X404 per il contributo 0,20% di assistenza malattia pensionati;
  • X405 per la differenza tra aliquota pensionistica gi� applicata e 36,46% nelle aziende governative o regionali per i lavoratori gi� iscritti al 31 dicembre 1995;
  • X406 per il recupero della differenza di aliquota pensionistica per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995;
  • X407 per il contributo aggiuntivo del 2,507% o del 2,74% nelle aziende governative o regionali;
  • Q900 per gli oneri accessori/interessi legali sulle regolarizzazioni.

Per le caselle del mod. DM10/2 relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni, la circolare prescrive in diversi casi di non indicare alcun dato.

Regolarizzazioni dei periodi pregressi dal 1 agosto 1996

Per il personale in servizio al 31 dicembre 1995, nella regolarizzazione occorre:

  • esporre lo 0,20% per assistenza malattia pensionati con il codice X404;
  • esporre, per le aziende a gestione governativa o regionale, l'eventuale differenza fino al 36,46% con il codice X405;
  • determinare le differenze in pi� o in meno tra la retribuzione imponibile ex art. 12 L. 153/1969 e quella gi� assoggettata a contribuzione, e sommarle o sottrarle alla retribuzione del mese di regolarizzazione.

Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995, la regolarizzazione comporta:

  • il recupero della differenza di aliquota pensionistica con il codice X406;
  • il versamento della maggiorazione 2,507% o 2,74% con il codice X407;
  • il versamento dello 0,20% con il codice X404;
  • il versamento del contributo aggiuntivo 1% con il codice X981.

Se dalla regolarizzazione emerge un debito aziendale, gli interessi legali devono essere esposti con il codice Q900.

Istruzioni contabili e nuova contabilit� separata FPV

Dal 1� gennaio 1996 viene istituita nell�ambito del FPLD una contabilit� separata denominata "FPV - Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Art. 1, comma 70, legge 28 dicembre 1995, n. 549".

A tale gestione devono essere imputati:

  • i proventi e gli oneri di competenza;
  • le attivit� e le passivit� risultanti dal rendiconto al 31 dicembre 1995 del soppresso Fondo;
  • le somme a credito e a debito maturate successivamente a tale data.

Per la rilevazione contabile dei contributi dovuti e delle trattenute sui pensionati occupati sono istituiti i conti FPV 21/10, 21/70, 21/12, 21/72, 21/27, 21/87, 21/29, 21/89, 24/51 e 24/71, distinti per competenza degli anni precedenti e dell�anno in corso. La circolare precisa che i contributi per assistenza malattia pensionati, asili nido e Gescal restano imputati ai conti gi� esistenti GMR 21/70 (21/10), GTT 21/70 (21/10) e GTS 21/70 (21/10).

Le somme gi� imputate ai conti ETR 21/10, ETR 21/70, ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29, ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR 24/71 devono essere stornate entro la fine dell�esercizio ai corrispondenti conti FPV, che dovranno poi presentare saldo a pareggio.

Variazione al piano dei conti

L�allegato 3 riporta le variazioni al piano dei conti con la completa denominazione dei nuovi conti FPV. Si tratta, in particolare, dei conti per contributi ordinari, contributo ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 414/1996, contributi di solidariet� ex art. 9-bis L. 166/1991, contributo di solidariet� su somme destinate a forme complementari di previdenza ex art. 1, comma 5, D.Lgs. 579/1995, e trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, distinti per competenza degli anni precedenti e dell�anno in corso.

Punti principali

Soppressione del Fondo e iscrizione al FPLD

Dal 1 gennaio 1996 il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto soppresso e il personale rientrante nellambito di applicazione passa allassicurazione generale obbligatoria IVS, in separata evidenza contabile nel FPLD. Restano esclusi i dipendenti di comuni, province e regioni che esercitano in economia il servizio, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche richiamate dalla legge n. 274/1991.

Aliquote contributive e basi imponibili

Per il personale gi iscritto al Fondo al 31 dicembre 1995 resta ferma laliquota complessiva del 36,46%, di cui l11,219% a carico del lavoratore. Per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995 laliquota pensionistica quella AGO IVS del 32,70%, maggiorata del 2,507% a carico del datore di lavoro, per un totale del 35,207%, con quota lavoratore dell8,89%. A tali aliquote si aggiungono il contributo 0,20% per assistenza malattia ai pensionati, l1% ex art. 3-ter L. 438/1992 sulla retribuzione eccedente il massimale 1996 di lire 60.687.000 annue e l0,10% asili nido. La base imponibile quella dellart. 12 L. 153/1969, come integrato dalla L. 335/1995.

Decorrenza degli adempimenti e regolarizzazioni

Le nuove regole si applicano alle retribuzioni del mese di agosto 1996; per i periodi dal 1 gennaio al 31 luglio 1996 la circolare rinvia a successive istruzioni per eventuali conguagli e per la denuncia O1/M. Le regolarizzazioni devono essere effettuate entro il giorno 20 del terzo mese successivo allemanazione della circolare; sulle differenze contributive sono dovuti interessi legali dal 21 settembre 1996 fino al pagamento, con applicazione delle sanzioni civili oltre il termine.

Posizione dei dipendenti di enti locali che gestiscono il trasporto in economia

Per il personale dipendente da comuni, province e regioni che svolge il servizio di trasporto in economia, gi iscritto al soppresso Fondo, la norma dispone liscrizione allINPDAP con effetto retroattivo dal 1 ottobre 1991. Gli enti interessati devono essere informati e invitati a versare la contribuzione direttamente allINPDAP da tale data, salvo la disciplina particolare per chi abbia gi ottenuto la liquidazione della pensione a carico del soppresso Fondo prima dellentrata in vigore del decreto.

Istruzioni operative, codici e mod. DM10

Le aziende del settore devono continuare a usare il codice di autorizzazione 2B per il personale gi iscritto o iscrivibile al Fondo soppresso, con nuova denominazione del codice dal 1 gennaio 1996. Per il personale non iscrivibile al Fondo occorre una distinta posizione contributiva senza 2B. Per i lavoratori gi iscritti al 31 dicembre 1995 si usa il codice X400; per quelli assunti dopo tale data il codice Z400, con separata esposizione del contributo aggiuntivo 1% tramite X980, e per i conguagli i codici X981 e L980. Sono indicati anche i codici da usare per la regolarizzazione dei periodi pregressi (X404, X405, X406, X407, Q900).

Istruzioni contabili e piano dei conti

Viene istituita la contabilit separata FPV - Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Art. 1, comma 70, legge n. 549/1995. A tale gestione confluiscono proventi, oneri, attivit e passivit del soppresso Fondo, compresi i saldi al 31 dicembre 1995 e quelli successivi. Sono istituiti nuovi conti FPV per contributi ordinari, contributo ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 414/1996, contributi di solidariet, e trattenute sui pensionati occupati, con contestuale storno dei corrispondenti conti ETR entro la fine dellesercizio.

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