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Circolare

Circolare numero 181 del 17-9-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento ai fini dell’imposta di bollo della documentazione presentata dagli eredi per il pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi. Il Ministero precisa che tali atti sono soggetti a bollo quando sono prodotti da eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità, mentre sono esenti se la documentazione è presentata da eredi che hanno diritto alla reversibilità. Viene inoltre specificato che per i residenti all’estero il bollo si applica solo agli atti e documenti formati nello Stato. Le disposizioni valgono anche per le domande e i documenti già presentati e non ancora definiti.

Imposta di bollo sulla documentazione per la riscossione di ratei di pensione maturati e non riscossi

Imposta di bollo sulla documentazione per la riscossione dei ratei di pensione maturati e non riscossi

La circolare fornisce il chiarimento definitivo richiesto dall’INPS al Ministero delle Finanze in merito al trattamento fiscale della documentazione presentata dagli eredi per il pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato dante causa. Il punto centrale riguarda la distinzione tra eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità ed eredi privi di tale titolo, con conseguenti effetti sull’assoggettamento o meno all’imposta di bollo.

Inquadramento della questione e sospensione delle istruzioni precedenti

L’INPS aveva già emanato un messaggio in data 13 marzo 1996 sulla disciplina del bollo applicabile alle pratiche relative ai ratei di pensione non riscossi. In seguito all’emersione di ulteriori quesiti da parte delle strutture periferiche, la materia è stata sottoposta al Ministero delle Finanze per un approfondimento. In attesa dei chiarimenti ministeriali, le istruzioni precedentemente impartite sono state considerate temporaneamente sospese.

Documentazione soggetta a imposta di bollo

Il Ministero delle Finanze ha precisato che, quando la documentazione è prodotta da eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità, essa è soggetta all’imposta di bollo. Rientrano in tale regime:

  • le domande di pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato dante causa;
  • le deleghe alla riscossione dei medesimi ratei;
  • le dichiarazioni di responsabilità rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in sostituzione del certificato di morte del pensionato e dell’atto notorio relativo alla qualità di erede, alla quota ereditaria spettante e all’attestazione di validità del testamento.

Esenzione per gli eredi aventi diritto alla reversibilità

Diverso è il trattamento quando gli atti o parte di essi sono prodotti da eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità. In tale ipotesi opera l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 9, secondo comma, della Tabella allegato B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. L’esenzione è quindi limitata ai casi in cui la documentazione sia presentata per ottenere la pensione di reversibilità.

Misura dell’imposta fissa di bollo

La circolare richiama inoltre l’articolo 6 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l’imposta fissa di bollo, comunque dovuta, è elevata da lire 15.000 a lire 20.000. Il riferimento è alla tariffa, allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni.

Documentazione prodotta da residenti all’estero

Per quanto riguarda i residenti all’estero, il Ministero precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 642 del 1972, il tributo di bollo si applica esclusivamente agli atti e documenti formati nello Stato. Ne consegue che la documentazione formata all’estero non è assoggettata al bollo secondo tale disposizione.

Estensione alle pratiche già pendenti

Le precisazioni ministeriali non hanno soltanto valore per le pratiche future, ma si applicano anche alle domande di pagamento dei ratei maturati e non riscossi e alla documentazione già trasmessa all’INPS che risulti ancora non definita. La circolare, dunque, uniforma il trattamento fiscale anche delle posizioni pendenti, evitando difformità operative tra uffici.

Punti principali

Quesito iniziale e sospensione delle istruzioni precedenti

L’INPS aveva inizialmente impartito istruzioni sulla disciplina del bollo per le pratiche relative ai ratei di pensione maturati e non riscossi, ma, a seguito di ulteriori quesiti delle strutture periferiche, la questione è stata sottoposta al Ministero delle Finanze. In attesa dei chiarimenti ministeriali, le istruzioni precedenti sono state considerate temporaneamente sospese.

Atti soggetti all’imposta di bollo per eredi senza reversibilità

Il Ministero delle Finanze ha precisato che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti presentati da eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità, e in particolare: le domande di pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato dante causa; le deleghe alla riscossione di tali ratei; le dichiarazioni di responsabilità rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in sostituzione del certificato di morte e dell’atto notorio sull’eredità, sulla quota spettante e sulla validità del testamento.

Esenzione per gli eredi aventi diritto alla reversibilità

Gli atti o parte di essi prodotti da eredi aventi titolo alla pensione di reversibilità sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. L’esenzione opera quindi solo quando la documentazione è funzionale all’ottenimento della pensione di reversibilità.

Importo dell’imposta fissa di bollo

Richiamando l’articolo 6 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, viene precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l’imposta fissa di bollo, comunque dovuta, è elevata da lire 15.000 a lire 20.000, secondo la tariffa allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificata.

Documentazione prodotta da residenti all’estero

Per la documentazione prodotta da residenti all’estero, il Ministero richiama l’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui il tributo di bollo si applica esclusivamente agli atti e documenti formati nello Stato. Pertanto, gli atti formati all’estero non rientrano nell’ambito applicativo del bollo secondo tale disposizione.

Applicazione anche alle pratiche già presentate

Le disposizioni chiarite dal Ministero trovano applicazione anche per le domande di pagamento dei ratei maturati e non riscossi e per la relativa documentazione già pervenute ma non ancora definite, quindi con effetto anche sulle pratiche pendenti.

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