Cassazione Civile, Ordinanza n. 28754/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento dichiarato illegittimo nell’ambito di un rapporto dirigenziale. Il lavoratore otteneva in primo grado un’indennità supplementare, poi ridotta in appello, e restituiva alla società una parte delle somme ricevute. Successivamente chiedeva il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate alla fonte sulla somma originariamente liquidata; l’istanza veniva respinta e il relativo ricorso contro il diniego era dichiarato inammissibile per tardività. In seguito il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, scomputava le medesime ritenute; l’Agenzia, in sede di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, recuperava le somme con cartella di pagamento. Il contribuente impugnava la cartella e otteneva l’annullamento in primo e secondo grado. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) l’originaria improponibilità delle domande perché non attinenti a vizi propri della cartella ma al precedente diniego di rimborso e a una domanda di accertamento negativo della non imponibilità della somma; 2) la violazione del giudicato esterno, sostenendo che la mancata impugnazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il primo ricorso avrebbe precluso la riproposizione della domanda di rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha affermato che la domanda proposta dal contribuente, pur formulata come richiesta di rimborso, era sostanzialmente diretta a contestare la cartella di pagamento per l’omesso scomputo delle ritenute indicate in dichiarazione, quindi non era improponibile. Ha inoltre escluso che si fosse formato un giudicato sostanziale preclusivo, perché la precedente sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività produceva solo giudicato formale e non impediva la riproposizione della domanda in altro giudizio. La Corte ha anche osservato che le ulteriori considerazioni della CTR sulla non tassabilità in sé dell’indennità erano meri obiter dictum, privi di autonoma efficacia decisoria. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la pubblicazione della sentenza coincide con il deposito nella segreteria della commissione.
art. 61 D.Lgs. n. 546/1992
richiama l’applicabilità della regola sul deposito/pubblicazione anche al giudizio di appello tributario.
art. 1, comma 1, L. n. 742/1969
la sospensione feriale si computa nel termine lungo per impugnare.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso per nullità processuale/violazione di norme sul procedimento.
art. 19, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 546/1992
invocato dall’Agenzia per sostenere che le doglianze del contribuente non erano dirette contro un atto impugnabile o contro vizi propri della cartella.
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale presuppone una decisione di merito; la pronuncia di inammissibilità non lo produce.
art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo insieme al tema dell’efficacia del giudicato e della definitività della decisione tributaria.
art. 327, comma 1, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo con riguardo al termine lungo di impugnazione e alla definitività della sentenza non impugnata.
art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973
disciplinante il controllo formale della dichiarazione che aveva portato al recupero delle ritenute scomputate dal contribuente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 2697 c.c.
richiamato nel principio delle Sezioni Unite sulla prova della tempestività dell’impugnazione quando vi siano date distinte di deposito e pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non applicato all’Agenzia fiscale per la disciplina della prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002
esclude l’attestazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione pubblica per via della prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012
richiamato in via argomentativa per la disciplina del contributo unificato delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza si considera pubblicata al momento del deposito in segreteria; da tale momento decorre il termine lungo per impugnare, salvo il caso in cui emergano date formalmente scisse di deposito e pubblicazione.
- La declaratoria di inammissibilità di un ricorso è una pronuncia di puro rito e produce solo giudicato formale nel processo in cui è resa; non impedisce, di regola, la riproposizione della medesima domanda in un diverso giudizio.
- Quando la domanda è sostanzialmente diretta a contestare un atto impositivo, l’uso di espressioni improprie nel ricorso non è decisivo: occorre guardare al contenuto effettivo della pretesa e verificare se sia dedotto un vizio proprio dell’atto impugnato.
- Le affermazioni del giudice di merito che non sorreggono la decisione e non si traducono in una statuizione autonoma sono meri obiter dictum e non passano in giudicato.
- In tema di giudicato esterno, la preclusione opera solo quando vi sia una precedente decisione di merito idonea a formare giudicato sostanziale; una decisione di inammissibilità non basta a precludere la riproposizione della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28621/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28623/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28626/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28636/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28638/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28639/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →