Sentenza del 21/01/2019 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Catasto - Rettifica rendita catastale a seguito di procedura DOCFA - Motivazione - Indicazione dati oggettivi e classe - Sufficienza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia aveva rettificato, mediante procedura DOCFA, la rendita dell'hotel a quattro stelle H. M., mantenendo la categoria D/2 ma aumentando la rendita catastale da 216.000,00 euro a 297.200,00 euro. La ricorrente deduceva, tra l'altro, la tardività dell'atto, il difetto di motivazione e l'erroneità, incongruità e sproporzione della rendita, contestando il metodo comparativo utilizzato dall'Ufficio e richiamando immobili alberghieri ritenuti analoghi. In appello aggiungeva anche la presenza di un vicino campo rom quale elemento potenzialmente riduttivo del valore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti della società. Ha ritenuto sufficiente e adeguata la motivazione dell'Agenzia, poiché l'Ufficio aveva indicato i dati catastali, mantenuto la categoria D/2 e fornito valutazioni tecniche e comparazioni con altre dieci strutture alberghiere a quattro stelle situate a Firenze. Non essendovi contestazione sugli elementi oggettivi e sul classamento, la maggiore rendita è stata considerata il risultato di una valutazione tecnica del valore economico dell'immobile. Il Comune ha quindi legittimamente applicato l'ICI sulla base della rendita rettificata. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito nella L. n. 75 del 1993
La disposizione costituisce il fondamento della procedura DOCFA, nell'ambito della quale il contribuente propone il classamento e la rendita catastale, sottoposti al controllo dell'Amministrazione.
D.M. n. 701 del 1994
Disciplina la procedura DOCFA e la partecipazione del contribuente alla determinazione del classamento e della rendita catastale.
Cass. civ., ord. n. 12497/2016
Qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.
La motivazione sintetica è sufficiente quando l'Ufficio accetta gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e modifica soltanto la valutazione economica della rendita.
Cass. civ., sent. n. 977 del 17 gennaio 2018
La motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.
Se l'Ufficio non condivide gli elementi di fatto indicati nella DOCFA, deve spiegare puntualmente quali siano le differenze rilevate e perché esse giustifichino il diverso classamento o la diversa rendita.
Cass. civ., sent. n. 23237/2014
L'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata ancorché sommaria motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.
L'Amministrazione non può limitarsi a comunicare la nuova rendita, ma deve fornire almeno gli elementi essenziali che giustificano il mancato accoglimento della proposta DOCFA.
Cass. civ., ord. n. 3394/2014
È richiamata a sostegno dell'obbligo dell'Ufficio di spiegare, anche sommariamente, le ragioni per cui la proposta di classamento del contribuente viene disattesa.
Cass. civ., sent. n. 2268/2014
È richiamata per il principio secondo cui, quando i dati oggettivi dichiarati restano invariati, l'indicazione dei dati e della classe può essere sufficiente a motivare l'atto.
Massime di principio
- Nelle rettifiche catastali conseguenti a DOCFA occorre distinguere tra una diversa valutazione economica degli stessi elementi di fatto e una contestazione degli elementi fattuali dichiarati dal contribuente.
- Se l'Ufficio mantiene invariati i dati oggettivi indicati nella DOCFA e modifica soltanto la stima economica, l'indicazione dei dati catastali e della classe può essere sufficiente, purché la valutazione risulti tecnicamente attendibile e verificabile.
- Se invece l'Ufficio ritiene inesatti o diversi gli elementi di fatto dichiarati, deve indicare specificamente le difformità riscontrate e le ragioni del nuovo classamento o della nuova rendita.
- Nel giudizio il contribuente deve contestare concretamente i criteri estimativi, i dati comparativi e le caratteristiche dell'immobile; mere affermazioni di sproporzione o il richiamo generico a immobili comparabili potrebbero non essere sufficienti.
- L'ente locale può utilizzare la rendita catastale definitivamente attribuita dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione dei tributi immobiliari, salvo l'annullamento o la modifica della rendita stessa.
- L'Ufficio non dovrebbe fondare in giudizio la rettifica su motivi nuovi e diversi da quelli indicati nell'atto, perché la motivazione delimita sia il diritto di difesa sia l'oggetto del successivo contenzioso.
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