Cassazione Penale, Sentenza n. 20342/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano in Cassazione plurime decisioni della Corte territoriale. Le censure principali riguardano: 1) la qualificazione e l'esistenza dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l'erronea imputazione di ruoli apicali (promotore/organizzatore vs semplice partecipante); 2) la presunta nullità o illegittima utilizzazione di prove informatiche (la cosiddetta "lista Anemone") per vizi nella computer forensics; 3) la corretta qualificazione e la prescrizione dei reati di corruzione (artt. 318, 319 c.p.), con particolare riferimento al dies a quo della prescrizione collegato alla assunzione e alle retribuzioni della figlia di Pittorru (se tali pagamenti costituiscano prezzo del reato); 4) la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione anteriore sul reato associativo; 5) vizio di motivazione nella liquidazione ed ammissibilità delle statuizioni civili e della provvisionale (danno patrimoniale e non patrimoniale a favore della P.A. e di Cittadinanza Attiva); 6) la contestazione per corruzione nel procedimento riunito n. 12085/13 con l'eccezione di mancata contestazione di specifici atti (artt. 521, 522 c.p.p.); 7) richiesta di diversa qualificazione giuridica di taluni fatti (es. traffico di influenze ex art. 346-bis c.p. invece di corruzione). Alcuni ricorrenti invocano inoltre vizio di motivazione e mancato rispetto del principio di non inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, in sintesi: 1) accolto il primo motivo di Pittorru Francesco e parzialmente il settimo motivo di Anemone Diego (stessa questione) con riferimento al reato di corruzione contestato nel procedimento riunito n. 12085/2013: ha ritenuto che la valutazione sulla natura delle retribuzioni corrisposte alla figlia di Pittorru (se utilità/"prezzo" della corruzione o retribuzione per un rapporto di lavoro effettivo) costituisca accertamento rilevante ai fini del dies a quo della prescrizione e della qualificazione del prezzo; per tali profili ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e alla confisca relative a quel reato e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame. La Cassazione ha indicato che, se il rapporto di lavoro fosse reale, le retribuzioni non costituiscono di per sé prezzo del reato; se fittizie, invece, possono rientrare nella nozione di prezzo/utile del reato e spostare il termine prescrizionale. Ha inoltre richiamato la necessità di considerare la giurisprudenza e i rilievi della Corte EDU (menzionando la sentenza Episcopo e Bassani). 2) Per il resto i ricorsi sono stati rigettati: la Corte ha confermato la sostanza delle censure dei giudici di merito sull'esistenza dell'associazione per delinquere, sui profili di corruzione (salvo quanto annullato con rinvio sopra), sulla regolarità delle acquisizioni forensi (dichiarando inammissibili alcune eccezioni per aspecificità) e sulle statuizioni civili per la parte non annullata. 3) Ha richiamato principi su confisca e prescrizione (impossibilità di disporre confisca obbligatoria se il reato era già prescritto in primo grado salvo presupposti). 4) Condanne alle spese: vari ricorrenti condannati alle spese di giudizio come da dispositivo (es. Anemone Daniele condannato al pagamento delle spese, Anemone Diego tenuto a rifondere le spese di talune parti civili, altri ricorrenti condannati alle spese). In definitiva: annullamento parziale con rinvio limitato alle statuizioni civili e confisca relative alla corruzione del procedimento 12085/2013; per il resto rigetto dei ricorsi e conferma delle condanne (associazione per delinquere e molte contestazioni di corruzione) così come motivate dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto sussistente il sodalizio in ragione della stabile organizzazione, della ripartizione di ruoli e della continuità dei comportamenti illeciti; ha inoltre richiamato i criteri giurisprudenziali per distinguere concorso di reati da associazione in senso organizzato
art. 318 cod. pen.
Corruzione per l'esercizio della funzione: la Corte distingue questa fattispecie (reato di pericolo) dalla corruzione propria, richiedendo verifica del condizionamento dell'esercizio dell'attività pubblica
art. 319 cod. pen.
Corruzione propria: la Corte ha ritenuto applicabile la norma nei casi in cui il pubblico ufficiale si sia 'asservito' permanentemente a interessi privati; la mancata individuazione di un singolo atto specifico non esclude la fattispecie se il complesso delle condotte dimostra l'asservimento
art. 240 cod. pen.
Confisca del prezzo o del profitto del reato: la Corte ha richiamato i limiti alla confisca quando il reato è estinto per prescrizione (confisca obbligatoria possibile solo se sussiste condanna efficace o condizioni previste dalla giurisprudenza)
art. 322-ter cod. pen.
Confisca per reato a carattere economico: citata nella sentenza di merito e oggetto di revoca/parziale annullamento per effetto della declaratoria di prescrizione in sede di appello per alcuni imputati
d.lgs. n. 231/2001
Responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato: la Corte ha confermato applicazioni e dichiarazioni di insussistenza per diverse società secondo le risultanze di merito
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Regola che consente di assolvere, nonostante la presenza di causa estintiva, solo se 'risulta evidente' l'innocenza; la Corte ribadisce che l'evidenza richiesta è rigorosa e non si applica nel caso di semplice incertezza probatoria
art. 531 cod. proc. pen.
Sentenza che dichiara estinzione del reato per causa soggettiva o oggettiva: la Cassazione richiama la prevalenza della dichiarazione di estinzione salvo la prova evidente dell'innocenza ai sensi dell'art. 129, comma 2
artt. 521, 522, 516, 518 cod. proc. pen.
Norme sulla modificazione dell'imputazione, correlazione accusa-sentenza e nullità: la Corte ha ritenuto legittima la modifica del ruolo imputato (promotore/organizzatore) come 'fatto diverso' non 'nuovo', e ha respinto eccezioni di nullità non fondate
art. 578 cod. proc. pen.
Regole sul giudizio di rinvio e sugli effetti della estinzione del reato sulla domanda civile: richiamato in relazione alla conservazione o meno delle pretese civili dopo la dichiarazione di prescrizione
art. 2947 cod. civ.
Prescrizione del diritto al risarcimento: la Corte ricorda che l'azione civile nel processo penale segue termini correlati alla prescrizione penale e si interrompe con la costituzione di parte civile; sono richiamati i criteri per valutare la perdurante efficacia dell'interruzione
art. 346-bis cod. pen.
Traffico di influenze illecite: evocato dai ricorrenti come possibile diversa qualificazione; la Corte ritiene che, alla luce della motivazione e delle prove, i fatti contestati rientrassero maggiormente nelle fattispecie di corruzione già contestate
art. 110, comma 3, DPR n. 115/2002
Regola sul versamento di somme riconosciute a parti civili in favore dello Stato: applicata alla rifusione delle spese processuali per alcune parti civili
Massime di principio
- Nelle ipotesi di assunzione di un parente predisposta nell'ambito di un patto corruttivo, il criterio decisivo è l'effettività e la non fittizietà del rapporto di lavoro: se il rapporto è reale la retribuzione normalmente non costituisce il 'prezzo' della corruzione; se è fittizio, le somme possono essere considerate utilità/prezzo e spostare il termine della prescrizione
- Se il reato si estingue per prescrizione in primo grado, la declaratoria di estinzione prevale salvo che risulti 'evidente' l'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.: il grado di evidenza richiesto è molto elevato e non si applica in caso di semplice dubbio o prova contraddittoria
- La confisca del prezzo/profitto del reato ha limiti formali quando la prescrizione è intervenuta: la confisca obbligatoria richiede presupposti specifici (tra cui condanna non estinta) e deve rispettare i principi di precedenti decisioni di condanna e accertamento rimasto inalterato
- La modifica dell'imputazione in corso di dibattimento che riguarda la diversa qualificazione del ruolo di un imputato (es. promotore/organizzatore vs partecipe) può essere ammessa come 'fatto diverso' e non come 'nuovo' se non introduce un episodio storico autonomo; la difesa deve tempestivamente eccepire per non perdere il vizio
- Le eccezioni sull'utilizzabilità di prove informatiche richiedono in Cassazione la specificazione della decisività dell'elemento probatorio; l'eccezione generica di vizio tecnico è spesso inammissibile se non dimostra il nesso decisivo con la condanna
- Per configurare un'associazione per delinquere è necessario dimostrare una stabile organizzazione, ripartizione di ruoli e continuità/programmabilità dell'attività criminosa; la mera convergenza occasionale di interessi o il concorso in più reati collegati può configurare invece concorso in reato senza associazione
- In sede penale la concessione e la quantificazione di una provvisionale sono decisioni discrezionali e difficilmente suscettibili di annullamento in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica; il giudice penale può ancorare la provvisionale a elementi ritenuti sufficienti anche se la quantificazione finale resta rimessa alla sede civile
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