Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11178/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oppedisano impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Calabria disposta dal GIP: era gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e di numerosi reati 'fine' ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso in Cassazione contestava, con sei motivi, tra l'altro: la competenza territoriale (ritenuta erroneamente ancorata al luogo dei reati-fine e non alla base associativa), la mancata ricognizione di unicità delle fattispecie ex art. 73 (assorbimento/concorrente materialmente), la carenza/illogicità della motivazione circa l'esistenza dell'associazione e il ruolo apicale del ricorrente, la violazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. (retrodatazione) per desumibilità degli atti, e l'assenza di esigenze cautelari attuali e concrete data la distanza temporale dagli eventi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile/infondato. Ha ritenuto legittima la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria (la competenza per i reati associativi va collegata al luogo della 'base' ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione dell'associazione); ha confermato che le plurime condotte rilevate ex art. 73 non sono automaticamente assorbite in un unico fatto quando siano distintamente ontologiche, cronologiche e psicologiche; ha giudicato congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame (integrata dall'ordinanza originaria) circa l'esistenza di un sodalizio, l'assetto organizzativo, la pluralità di soggetti, la disponibilità di beni strumentali e il ruolo verticistico di Oppedisano; ha respinto la censura sulla retrodatazione ex art. 297 comma 3, rilevando che elementi decisivi sono emersi solo dopo e pervenuti alla Procura di Reggio Calabria successivamente al primo arresto e alla informativa finale; ha altresì ritenuto fondate le valutazioni prognostiche sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) nonostante il tempo intercorso, tenuto conto del ruolo apicale, dell'abbondanza di reati contestati e dei precedenti. In sintesi: nessun vizio tale da annullare l'ordinanza di conferma della misura cautelare.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma plurifactuale: più condotte previste possono costituire reati distinti se ontologicamente, cronologicamente e psicologicamente separabili; invece, se un unico fatto integra azioni tipiche alternative senza soluzione di continuità sulla medesima sostanza, si ha assorbimento nell'ipotesi più grave. La Corte ha applicato tale criterio per ritenere plurime le condotte contestate.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Disciplina dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: richiede patto associativo, stabilità della struttura e apporto organizzativo dei partecipanti. La Corte ha richiamato i requisiti (minimo tre persone, programma indeterminato di delitti, struttura anche minima, contributo non episodico) per qualificare il reato associativo.

  • Codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Regola sulla retrodatazione dei termini di fase in presenza di più ordinanze cautelari: si applica solo se i fatti oggetto della seconda misura risultavano 'desumibili dagli atti' già disponibili al primo procedimento in modo tale da legittimare fin da allora la seconda misura. La Corte ha ritenuto che nella vicenda la desumibilità non sussisteva (diversa Procura, informative e atti pervenuti successivamente).

  • Codice di procedura penale, art. 8 e art. 9, comma 1

    Regole sulla competenza territoriale: per reati associativi la competenza si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose; il luogo di commissione dei reati-fine rileva solo se indicativo di tale base o, secondariamente, come luogo ove è avvenuta una parte dell'azione. La Corte ha confermato l'individuazione della competenza in Rosarno come luogo della base di stoccaggio e di direzione.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari: non richiede la previsione di occasioni imminenti di reato, ma una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione basata su modalità di condotta, personalità dell'indagato e contesto; la Corte ha confermato la corretta valutazione prognostica svolta dal Tribunale del riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Disciplina sulle esigenze cautelari e sulla graduazione delle misure: la Corte ha valorizzato la valutazione sul prevalere degli indici di pericolosità e ha ritenuto congrua l'applicazione del divieto di dimora (misura meno afflittiva rispetto alla custodia) in relazione al caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e ecc.): i profili dedotti dal ricorrente sono stati inquadrati nelle specifiche lettere (violazione di legge; vizio di motivazione; ecc.) ma la Corte ha rilevato genericità e difetto di specificità in vari motivi, oltre all'infondatezza materiale di quelli sostanziali.

  • Codice di Autoregolamentazione dell'Astensione Collettiva degli Avvocati, art. 4, lett. d)

    "... nelle udienze afferenti misure cautelari"

    Prevede che l'astensione non sia consentita nelle udienze concernenti misure cautelari; la Corte ha ritenuto applicabile tale eccezione e ha proceduto alla trattazione nonostante l'adesione locale all'astensione.

  • Legge 13 giugno 1990, n. 146, art. 2‑bis (richiamata dalla Corte Cost.), sent. Corte Cost. n. 22180/2018

    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo parte di tale norma nella misura in cui consentiva al codice di autoregolamentazione di incidere sulla libertà personale: richiamata per giustificare il divieto di astensione nei procedimenti cautelari.

Massime di principio

  • Competenza territoriale per reati associativi: va collegata al luogo della 'base' operativa (dove si svolgono programmazione, direzione e stoccaggio), non automaticamente al luogo in cui si compiono i reati-fine; il luogo dei reati-fine rileva solo se indicativo della base o in subordine per parte dell'azione.
  • Art. 73 DPR 309/90: le plurime condotte previste dalla norma possono costituire reati distinti quando siano separabili sul piano ontologico, cronologico e psicologico; diversamente si assorbono nell'ipotesi più grave se formano un unico fatto senza soluzione di continuità sulla medesima sostanza.
  • Configurazione dell'associazione di tipo mafioso/di narcotraffico: occorrono patto (anche informale) fra almeno tre persone, stabilità/organizzazione anche minima, risorse/mezzi utili e contributi individuali non episodici; la prova può essere ricavata da indici (contatti continuativi, ruoli diversificati, basi logistiche, ripetitività dei reati).
  • Retrodatazione (art. 297 c.3 c.p.p.): si applica solo se gli elementi sui quali si fonda la seconda misura erano effettivamente 'desumibili dagli atti' della prima fase in modo tale da consentire una valutazione prognostica già all'epoca; la semplice conoscibilità storica dei fatti non è sufficiente.
  • Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione: il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessiva (modalità di commissione, ruolo nell'organizzazione, quantità/trattamento di stupefacenti, precedenti) e può ritenere sussistente il pericolo anche trascorso del tempo se permangono indici di pericolosità.
  • Impugnazioni in sede cautelare e Cassazione: i motivi devono essere specifici e ancorati alle ragioni dettagliate del provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o non correlate alle motivazioni del giudice risultano inammissibili o infondate.
  • Astensioni degli avvocati: le regole di autoregolamentazione non possono comprimere la riserva di legge sulla libertà personale; tuttavia, l'autoregolamentazione esclude l'astensione nelle udienze relative a misure cautelari e i giudici possono procedere anche in presenza di adesioni all'astensione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.