Ordinanza n. 2772/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio emesso in data 4.02.2026, inviato al ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria in data 5.02.2026 e dallo stesso conosciuto in data 9.02.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a riferire che essi non presentano, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, elementi idonei a evidenziarne la fondatezza. L’Amministrazione ha prodotto documentazione relativa alle disponibilità economiche del ricorrente e del genitore che avrebbe sostenuto gli studi all’estero, evidenziando giacenze rispettivamente pari a € 7.382,00 e € 10.937,95.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, sulla base della documentazione depositata dal Ministero, ha ritenuto non dimostrata la disponibilità, in capo al ricorrente e al genitore finanziatore, dei mezzi economici necessari per sostenere gli studi all’estero. La valutazione è stata espressamente resa sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare e con riserva di eventuale diversa valutazione all’esito della cognizione piena. Il periculum in mora non è stato specificamente esaminato o valorizzato. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa, con particolare riferimento alla valutazione sommaria del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base della cognizione sommaria e della documentazione acquisita, i motivi di ricorso non presentino elementi sufficienti a evidenziarne la fondatezza.
- Nel procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, la disponibilità di mezzi economici adeguati da parte del richiedente o del genitore che dichiari di sostenerne gli studi costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della domanda; disponibilità documentate come insufficienti possono giustificare, in sede cautelare, il rigetto della richiesta di sospensione del diniego.
Come è indicizzato
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