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Risoluzione

Risoluzione n. 59 del 25/09/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la proroga al 30 settembre 2013 per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali danneggiate dal sisma del maggio 2012 incide anche sui termini di versamento di saldo e acconti IRES/IRAP, ma non sul termine di presentazione delle dichiarazioni, che resta ordinario. Il differimento si estende inoltre, per le sole componenti collegate al reddito societario, anche ai contributi previdenziali dei soci e ad alcuni soci di società trasparenti.

Termini di dichiarazione e versamenti per società di capitali colpite dal sisma 2012

Termini fiscali per le società di capitali colpite dal sisma del 2012

La risoluzione n. 59/E del 25 settembre 2013 fornisce chiarimenti sulla portata applicativa della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013, che ha posticipato il termine di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2012 per le società di capitali danneggiate dal sisma del maggio 2012. Il documento distingue gli effetti della proroga sul piano civilistico e su quello fiscale, precisando quali adempimenti beneficiano del differimento e quali, invece, restano soggetti ai termini ordinari.

Ambito soggettivo della proroga

La delibera riguarda i soggetti tenuti all’approvazione del bilancio ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile, quindi le società di capitali. Il beneficio si applica soltanto alle società che:

  • alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale o operativa in uno dei comuni interessati dal sisma;
  • svolgevano attività in tali comuni;
  • hanno subito danni dal sisma.

Per tali soggetti, il termine per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è fissato al 30 settembre 2013.

Effetti sui versamenti di saldo IRES e IRAP

Per i soggetti IRES, la risoluzione richiama l’articolo 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, che disciplina i termini di versamento del saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione.

In via ordinaria:

  • il saldo va versato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • se il bilancio è approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il saldo va versato entro il giorno 16 del mese successivo all’approvazione;
  • se il bilancio non viene approvato nel termine previsto, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza del termine stesso.

È inoltre possibile differire il versamento di 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per le società che beneficiano della proroga al 30 settembre 2013, il saldo IRES e IRAP deve quindi essere versato:

  • entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, senza maggiorazione;
  • oppure entro i 30 giorni successivi, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

La risoluzione indica espressamente che, se il bilancio è approvato nel mese di settembre 2013, il versamento deve avvenire entro il 16 ottobre 2013 senza maggiorazione, oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Effetti sui versamenti degli acconti

Con riferimento agli acconti dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, l’articolo 17, comma 3, del d.P.R. n. 435 del 2001 prevede:

  • per la prima rata, il versamento entro il termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione dell’anno precedente;
  • per la seconda rata, il versamento nel mese di novembre, salvo il caso dei soggetti IRES e IRAP con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine è l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta.

Per i soggetti che possono posticipare l’approvazione del bilancio in base alla delibera del 31 gennaio 2013:

  • la prima rata di acconto segue gli stessi termini previsti per il saldo, cioè il giorno 16 del mese successivo all’approvazione del bilancio oppure i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;
  • la seconda rata di acconto resta invece disciplinata dai termini ordinari dell’articolo 17, comma 3, lettera b), in assenza di una specifica previsione di proroga.

Termine di presentazione della dichiarazione

La risoluzione chiarisce che la proroga dell’approvazione del bilancio non incide sul termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti IRES presentano la dichiarazione telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Poiché tale termine è collegato alla chiusura del periodo d’imposta e non all’approvazione del bilancio, esso resta invariato anche per le società che hanno ottenuto la proroga per il bilancio. Pertanto, la presentazione della dichiarazione continua a seguire il termine ordinario dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura.

Contributi previdenziali dei soci di s.r.l. non trasparenti

Il documento estende il differimento dei versamenti anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci di società a responsabilità limitata non trasparenti, artigiane o commerciali, iscritti negli elenchi IVS e tenuti alla compilazione del quadro RR del modello UNICO PF.

La ragione del differimento risiede nel fatto che tali soci determinano i contributi su un reddito figurativo proporzionale alla quota di partecipazione nella società e possono quindi quantificarli correttamente solo dopo l’approvazione del bilancio.

La risoluzione precisa però che:

  • il differimento riguarda esclusivamente i contributi previdenziali;
  • le imposte dovute dai soci restano soggette alle scadenze ordinarie.

Soci di società di capitali trasparenti e altri contribuenti iscritti a gestioni previdenziali

Per analoghe ragioni, il differimento dei termini di versamento si applica anche:

  • ai soci di società di capitali trasparenti, che non possono conoscere l’ammontare del reddito loro imputato prima dell’approvazione del bilancio;
  • ai contribuenti iscritti ad altre gestioni previdenziali per attività diversa, ma soci di società rientranti nella proroga.

In tali casi, il differimento opera solo per la quota dei versamenti derivante dal reddito imputato per trasparenza dalla società che beneficia della proroga.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude richiamando la necessità che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite vengano osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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