Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 63 del 9/10/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il regime di non imponibilità IVA previsto dal Trattato EUROGENDFOR si applica sia agli acquisti ufficiali dell’organismo sia agli acquisti di importo consistente effettuati dal personale del Quartier Generale Permanente, assumendo come soglia euro 300. Vengono inoltre indicate le modalità documentali per ottenere il beneficio e si esclude, sotto il profilo fiscale, un vincolo temporale alla cessione successiva dei beni acquistati in esenzione.

IVA e non imponibilità per acquisti di EUROGENDFOR e del suo personale

Non imponibilità IVA per EUROGENDFOR e personale del Quartier Generale Permanente

La risoluzione esamina il trattamento IVA degli acquisti effettuati nell’ambito della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR), con particolare riferimento agli articoli 19 e 20 del Trattato istitutivo. Il documento precisa che, in presenza dei requisiti previsti, gli acquisti di beni e servizi di importo consistente sono non imponibili ai fini IVA, in modo analogo a quanto previsto dall’articolo 72 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Contesto normativo e fattispecie esaminata

EUROGENDFOR è stata istituita con Trattato ratificato dalla legge 14 maggio 2010, n. 84, ed è entrata in vigore il 1° giugno 2012. Il Quartier Generale della Forza è ubicato a Vicenza, presso il CoESPU, che cura il supporto logistico e amministrativo ai membri dello Stato Maggiore.

Il supporto comprende l’acquisto di beni, la fornitura di servizi e attività logistiche, con imputazione dei costi nelle categorie previste dall’Accordo Tecnico Finanziario. In una precedente istanza era già stato chiarito che gli acquisti di beni e servizi effettuati dal CoESPU in nome e per conto di EUROGENDFOR, e risultanti da fatture intestate all’organismo, possono fruire del regime di non imponibilità, in quanto assimilabili alla disciplina dell’articolo 72 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Articolo 19 del Trattato: acquisti ufficiali dell’organismo

L’articolo 19 del Trattato prevede che gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso ufficiale siano esenti dall’imposta sul volume d’affari e da altre forme di tassazione indiretta.

La risoluzione ribadisce che tale previsione va letta in senso atecnico, come espressione della volontà di non assoggettare a imposizione indiretta gli acquisti direttamente riferibili all’organismo internazionale. Richiama inoltre l’articolo 72 del d.P.R. n. 633 del 1972, che per alcune operazioni prevede la non imponibilità per organismi internazionali e militari, e osserva che EUROGENDFOR, per natura e funzioni, presenta elementi compatibili con tale disciplina.

Per gli acquisti ufficiali, il limite di “importo consistente” viene individuato nella soglia di euro 300,00, mutuata dall’articolo 72, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Articolo 20 del Trattato: benefici individuali per il personale

L’articolo 20 disciplina i benefici individuali spettanti al personale di EUROGENDFOR assegnato al Quartier Generale Permanente e non residente stabilmente nello Stato ospitante né cittadino dello stesso.

Tale personale può, al momento del primo ingresso per assumere servizio nello Stato ospitante, entro un anno dalla data dell’arrivo e per un massimo di due spedizioni:

  • importare dallo Stato dell’ultima residenza o dallo Stato di appartenenza effetti personali e masserizie, incluso un veicolo a motore, in esenzione doganale e senza altre imposte indirette; oppure
  • acquistare nello Stato ospitante articoli di importo consistente in esenzione dall’imposta sul volume d’affari.

Le disposizioni si applicano solo ai membri del personale il cui incarico abbia durata almeno annuale. Il personale interessato deve presentare domanda alle autorità dello Stato ospitante entro un anno dal primo ingresso. I beni importati in esenzione possono essere riesportati liberamente; i veicoli a motore sono esenti da tasse di immatricolazione e automobilistiche durante il periodo di permanenza, entro il limite di un veicolo per ciascun interessato.

Anche per tali benefici individuali, la soglia di importo consistente è fissata in euro 300,00.

Modalità documentali per ottenere l’agevolazione

La risoluzione ritiene condivisibile la soluzione proposta dall’istante: per usufruire della non imponibilità, il personale deve presentare un’apposita istanza, in duplice copia, contenente l’indicazione analitica dei beni o servizi per i quali si richiede il beneficio e la dichiarazione che essi soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 20 del Trattato.

Il documento deve essere preventivamente vistato dai competenti uffici del PHQ di EGF o del CoESPU, i quali attestano che il richiedente appartiene al personale di cui all’articolo 3, lettera c), del Trattato ed è in servizio effettivo presso il PHQ, con conseguente possesso dei requisiti soggettivi e temporali per beneficiare dell’agevolazione.

In integrazione alla precedente nota dell’8 novembre 2012, viene inoltre precisato che un analogo modello deve essere compilato in duplice copia anche per gli acquisti agevolati ai sensi dell’articolo 19 del Trattato, al fine di esonerare il fornitore da responsabilità. Anche in questo caso il modello deve riportare i beni per i quali si richiede il beneficio e l’attestazione che sussistono i requisiti per l’agevolazione.

Una copia della dichiarazione resta al fornitore, che può emettere fattura in regime di non imponibilità con richiamo all’articolo 19 o 20 del Trattato; l’altra copia è conservata dagli uffici del PHQ di EGF o dal CoESPU.

Cessione successiva dei beni acquistati in esenzione

Quanto alla possibilità di cedere successivamente i beni acquistati in regime di non imponibilità, sia a titolo oneroso sia gratuito, la risoluzione afferma che non vi sono, da un punto di vista fiscale, limitazioni temporali. Non è quindi individuato alcun termine minimo di mantenimento dei beni prima della loro eventuale cessione.

Esito interpretativo finale

La risoluzione conclude che:

  • le disposizioni degli articoli 19 e 20 del Trattato consentono l’applicazione del regime di non imponibilità IVA agli acquisti di consistente importo di beni e servizi effettuati da EUROGENDFOR per uso ufficiale;
  • lo stesso regime si applica agli acquisti di consistente importo effettuati dal personale in forza al Quartier Generale Permanente, alle condizioni previste dall’articolo 20;
  • la soglia per considerare “consistente” l’importo è pari a euro 300,00;
  • è richiesta un’apposita documentazione in duplice copia con visto dell’autorità competente;
  • non sussistono vincoli temporali fiscali alla successiva cessione dei beni acquistati in esenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.