Ordinanza n. 7073/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento e declaratoria della responsabilità della resistente Amministrazione per i danni subiti dai ricorrenti per la durata non ragionevole della procedura concorsuale interna indetta con P.D.G. del 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in violazione delle norme sulla durata delle procedure medesime, nonché di quelle di conclusione del procedimento amministrativo e per il conseguente ingiustificato ritardo nell’immissione in ruolo per i posti di Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria; nonché, per la condanna della stessa Amministrazione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ingiusto, per equivalente o in via equitativa, ex art. 2043 c.c., della somma pari alle differenze retributive e contributive tra la qualifica di appartenenza e quella, successivamente conseguita, che ciascun ricorrente avrebbe percepito se la procedura concorsuale fosse stata conclusa nei termini di legge (gennaio 2011), o dalla diversa data individuata, per effetto del ritardo con cui è stato immesso nella nuova posizione lavorativa, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e/o interessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva e ritardo nella conclusione di una procedura concorsuale interna per la nomina a Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del Ministero della Giustizia per la durata non ragionevole della procedura concorsuale interna indetta con provvedimento del 3 aprile 2008 e per il conseguente ritardo nell'immissione in ruolo nella qualifica di Vice Ispettore. Hanno domandato il risarcimento, anche in via equitativa, delle differenze retributive e contributive che avrebbero percepito se la procedura fosse stata conclusa entro gennaio 2011, o dalla diversa data ritenuta congrua, oltre rivalutazione e interessi. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso, ritenendo che la domanda riguardi il risarcimento autonomo della lesione di un interesse legittimo pretensivo e, in particolare, il danno da ritardo nel conseguimento della nomina. Secondo l'impostazione prospettata nell'ordinanza, l'azione risarcitoria autonoma è soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 30 c.p.a., la cui decorrenza dovrebbe essere individuata nella data del decreto di nomina dei ricorrenti a Vice Ispettori, il 2 aprile 2019. Poiché il ricorso è stato notificato il 27 agosto 2024, il Collegio ha prospettato la possibile tardività dell'azione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente discussa, ha sottoposto al contraddittorio delle parti l'unica questione relativa alla possibile irricevibilità del ricorso per tardività. Il Collegio ha assegnato ai ricorrenti trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione e ha rinviato la prosecuzione della trattazione all'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulla ricevibilità, sulla responsabilità dell'amministrazione o sul risarcimento richiesto.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
L'azione risarcitoria autonoma per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine decadenziale previsto dalla disposizione; nell'impostazione dell'ordinanza, per il danno da ritardo nel conseguimento della nomina, il termine decorre dall'adozione del decreto di nomina nella qualifica superiore.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante e non previamente discussa, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva dopo il passaggio in decisione una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di definire il giudizio.
- La domanda risarcitoria autonoma per lesione di un interesse legittimo è soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 30 c.p.a.; per una pretesa risarcitoria fondata sul ritardo nell'acquisizione di una nomina conseguente a una procedura concorsuale, il termine può essere ancorato all'adozione dell'atto di nomina, quale momento di conseguimento del bene della vita richiesto.
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