Risoluzione n. 336 del 21/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 7468, 7469 e 7470 per consentire, tramite modello F24, la restituzione del capitale, delle sanzioni e degli interessi relativi all’indebita fruizione in compensazione del credito d’imposta per lo sviluppo del commercio elettronico. Precisa inoltre le modalità di compilazione dell’F24, l’anno di riferimento da indicare e stabilisce che il codice 6766 non può più essere usato a debito per ravvedimento. L’operatività decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.
Istituzione di codici tributo F24 per la restituzione di crediti d’imposta indebitamente compensati nel commercio elettronico
Istituzione di codici tributo per la restituzione del credito d’imposta per il commercio elettronico
La risoluzione disciplina gli aspetti operativi connessi alla restituzione di somme indebitamente compensate a titolo di credito d’imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, previsto dall’articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il documento aggiorna la gestione dei versamenti F24 introducendo specifici codici tributo per capitale, sanzioni e interessi.
Quadro normativo di riferimento
Il credito d’imposta oggetto del provvedimento è quello previsto dall’articolo 103, commi 5 e 6, della legge n. 388/2000, destinato a incentivare lo sviluppo del commercio elettronico. In precedenza, con risoluzione n. 116 del 23 maggio 2003, era stato istituito il codice tributo “6766” per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codici tributo istituiti
Per consentire la restituzione delle somme non spettanti indebitamente fruite in compensazione, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7468” – “Restituzione capitale per indebito utilizzo del credito d’imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, di cui all’art. 103, commi 5 e 6, legge 388/2000”;
- “7469” – “Sanzioni su restituzione per indebito utilizzo del credito d’imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, di cui all’art. 103, commi 5 e 6, legge 388/2000”;
- “7470” – “Interessi su restituzione per indebito utilizzo del credito d’imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico, di cui all’art. 103, commi 5 e 6, legge 388/2000”.
Modalità di compilazione del modello F24
I nuovi codici tributo devono essere indicati esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” della “Sezione Erario” del modello F24. Nella colonna “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è avvenuta l’indebita compensazione, espresso nel formato “AAAA”.
Incidenza sul codice tributo 6766
Per effetto della risoluzione, il codice tributo “6766” – relativo al credito d’imposta per lo sviluppo delle attività del commercio elettronico – non è più utilizzabile a debito per i versamenti effettuati a titolo di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Decorrenza dell’efficacia
L’efficacia operativa dei nuovi codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, emanata il 21 novembre 2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 21 nov 2007Risoluzione n. 337 del 21/11/2007
- Risoluzione · 21 nov 2007Risoluzione n. 338 del 21/11/2007
- Risoluzione · 23 nov 2007Risoluzione n. 343 del 23/11/2007
- Risoluzione · 23 nov 2007Risoluzione n. 342 del 23/11/2007
- Risoluzione · 23 nov 2007Risoluzione n. 341 del 23/11/2007
- Risoluzione · 23 nov 2007Risoluzione n. 340 del 23/11/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →