Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 343 del 23/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 343/E del 23 novembre 2007 chiarisce che il regime di esenzione previsto dall’art. 6 della L. 133/1999 può applicarsi anche alle prestazioni ausiliarie rese in Italia da una stabile organizzazione di una società spagnola del gruppo, verso le società italiane del gruppo bancario, purché sussistano gli altri presupposti di legge. L’Agenzia riconduce tali servizi all’ambito delle attività ausiliarie e richiama la disciplina del gruppo bancario del TUB, oltre ai principi UE sulla non discriminazione e sulla libera prestazione di servizi.

Esenzione IVA per prestazioni ausiliarie in un gruppo bancario estero

Esenzione IVA per prestazioni ausiliarie rese nell’ambito di un gruppo bancario estero

La risoluzione esamina l’applicabilità dell’art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 alle prestazioni di carattere ausiliario rese all’interno di un gruppo bancario comunitario. Il tema riguarda, in particolare, i servizi informatici e di supporto prestati da una società spagnola del gruppo, anche tramite la propria stabile organizzazione in Italia, a favore delle società italiane del medesimo gruppo.

Quesito prospettato

L’istante fa parte di un gruppo bancario comunitario che svolge in Italia attività bancaria, finanziaria e di gestione patrimoniale tramite società interamente possedute. Nel gruppo è presente un soggetto incaricato di realizzare, mantenere, sviluppare e adeguare alle normative nazionali i servizi informatici relativi alle attività bancarie del gruppo.

Tale attività ausiliaria è svolta in via esclusiva a favore delle società del gruppo. Il soggetto incaricato è una società di diritto spagnolo, interamente partecipata dalla capogruppo estera Banco BETA, residente in Spagna, che intende svolgere l’assistenza alle banche italiane del gruppo tramite una stabile organizzazione situata in Italia.

Il quesito riguarda quindi l’applicazione dell’art. 6, comma 2, della L. 133/1999 alle attività di carattere ausiliario rese dalla controllata comunitaria spagnola, direttamente o tramite la stabile organizzazione italiana, a favore delle società italiane del gruppo bancario controllato dalla capogruppo Banco BETA.

Soluzione interpretativa del contribuente

Secondo l’istante, le prestazioni in esame dovrebbero beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 6 della L. 133/1999.

L’argomentazione si basa su due profili principali:

  • il comma 1 dell’art. 6 prevede l’esenzione per le prestazioni di carattere ausiliario rese all’interno del gruppo bancario;
  • il comma 2 estende l’esenzione alle prestazioni rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera o di società del gruppo estero, comprese le società strumentali, purché tutti i soggetti abbiano sede legale nell’Unione Europea.

L’istante ritiene inoltre che:

  • il riferimento al gruppo bancario contenuto nel comma 2 sia più ampio di quello del comma 1, poiché il rinvio è limitato al principio dell’esenzione e non alla definizione del gruppo bancario del TUB;
  • la società di servizi estera debba essere interamente posseduta, direttamente o indirettamente, dalla controllante estera e dalle società da questa controllate;
  • la disciplina sia coerente con l’art. 12 del Trattato CE, che vieta discriminazioni basate sulla nazionalità.

Sulla base di tale interpretazione, l’istante intenderebbe:

  • fatturare dalla stabile organizzazione in Italia gli addebiti per prestazioni ausiliarie rese alle controllate italiane;
  • non assoggettare tali importi a IVA, in virtù dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 2, della L. 133/1999.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda che l’art. 6 della L. 133/1999 introduce un regime di esenzione per le attività ausiliarie svolte all’interno del gruppo bancario. Per attività ausiliarie si intendono quelle richiamate dall’art. 59, comma 1, lettera c), del Testo Unico Bancario, tra cui l’amministrazione di immobili e la gestione dei servizi informatici.

La ratio della norma è quella di evitare che soggetti che svolgono prevalentemente operazioni esenti e hanno quindi limitate possibilità di detrazione dell’imposta vengano penalizzati qualora esternalizzino alcune attività specifiche ad altre società del gruppo.

Ambito del gruppo bancario richiamato dalla norma

L’Agenzia evidenzia che, per delimitare l’ambito applicativo dell’esenzione, l’art. 6 rinvia alla nozione di gruppo bancario contenuta nell’art. 60 del Testo Unico Bancario. In base a tale disposizione, il gruppo bancario è costituito:

  • dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
  • oppure dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

Nel secondo caso, la disciplina richiede che tra le società controllate vi sia almeno una banca e che queste abbiano rilevanza determinante secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR.

Il comma 2 dell’art. 6 estende il medesimo trattamento anche alle prestazioni rese nell’ambito di un gruppo bancario nel quale vi siano soggetti con sede in altri Paesi dell’Unione europea.

Profili comunitari e giurisprudenza richiamata

L’estensione dell’esenzione è collegata alla necessità di evitare violazioni dei principi comunitari, in particolare:

  • il divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all’art. 12 del Trattato;
  • il principio di libera prestazione dei servizi nei confronti dei non residenti di cui all’art. 49.

L’Agenzia richiama inoltre la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 23 marzo 2006, causa C-210/04, secondo cui un centro di attività stabile che non costituisca un ente giuridico distinto dalla società di appartenenza e che sia stabilito in un altro Stato membro non deve essere considerato un soggetto passivo autonomo.

Conclusione dell’Agenzia

Con riferimento al caso concreto, l’Agenzia ritiene che la costituenda stabile organizzazione italiana del soggetto spagnolo possa rendere i servizi ausiliari alle società italiane del gruppo applicando il regime di esenzione previsto dall’art. 6 della L. 133/1999.

Tale conclusione è però subordinata alla ricorrenza degli altri presupposti richiesti dalla legge, che la risoluzione non esamina nel dettaglio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.