Risoluzione n. 340 del 23/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che una società semplice agricola che concede in affitto la propria azienda perde la qualifica di soggetto passivo Irap e non deve più versare l’imposta. Fornisce inoltre precisazioni su redditi diretti e Iva: i canoni di affitto d’azienda sono redditi diversi, il canone per il fabbricato va qualificato secondo la ruralità, e le locazioni sono fuori campo Iva con assoggettamento a registro.
Irap, società semplice agricola in affitto d’azienda: esclusione da soggetto passivo
Irap, affitto dell’azienda agricola e effetti per una società semplice
Il documento esamina il caso di una società semplice agricola che intende concedere in affitto la propria azienda, comprensiva di terreni e immobili pertinenziali, con ulteriore affitto separato di una porzione di immobile strumentale. La questione principale riguarda la permanenza o meno del presupposto Irap dopo la cessazione dell’attività agricola direttamente esercitata.
Quesito del contribuente
La società istante chiede se, a seguito della stipula dei contratti di affitto:
- continui a essere tenuta al pagamento dell’Irap;
- debba dichiarare i redditi connessi ai beni concessi in affitto;
- debba fatturare i corrispettivi applicando l’Iva o trattandoli in esenzione.
Soluzione interpretativa prospettata dalla società
La società sostiene che il presupposto dell’Irap sia l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Poiché con l’affitto dell’azienda l’attività agricola non sarebbe più esercitata, verrebbe meno anche il presupposto impositivo.
Con riferimento alle imposte dirette, la società afferma che continuerebbe a dichiarare:
- il reddito dominicale dei terreni e delle pertinenze;
- il reddito dominicale della porzione di fabbricato affittata a terzi.
Ai fini Iva, la società ritiene di dover fatturare i canoni di affitto dell’azienda agraria e della porzione di fabbricato in esenzione ai sensi dell’articolo 10, n. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Inammissibilità dell’istanza di interpello
La Direzione rileva preliminarmente che l’istanza è inammissibile, perché priva dei presupposti richiesti dall’articolo 1 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Di conseguenza non può produrre gli effetti propri dell’interpello del contribuente.
Viene richiamato il quadro normativo dell’interpello, disciplinato dall’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 e dal D.M. n. 209 del 2001, evidenziando che l’istanza è ammissibile solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione delle norme tributarie applicabili a un caso concreto e personale.
La Direzione osserva inoltre che tali condizioni non ricorrono quando l’Amministrazione abbia già fornito una soluzione interpretativa per fattispecie corrispondenti tramite circolare, risoluzione, istruzione o nota resa disponibile al contribuente.
Risposta sul presupposto Irap
La questione è già stata affrontata dalla circolare n. 141/E del 4 giugno 1998, paragrafo 2.2, che ha chiarito che, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997, non assumono veste di soggetti passivi Irap le società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati.
Sulla base di tale orientamento, la Direzione conclude che:
- con la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa agricola, dovuta all’affitto della propria azienda agricola;
- la società semplice ALFA perde la veste di soggetto passivo Irap;
- la società non è più tenuta al pagamento dell’imposta.
Precisazioni sulle imposte dirette: affitto d’azienda agricola
Pur confermando la risposta favorevole sulla questione Irap, la Direzione fornisce chiarimenti anche sul trattamento ai fini delle imposte sui redditi.
Per l’affitto d’azienda, il documento richiama l’articolo 67, lettera h), del Tuir, che considera redditi diversi quelli derivanti dalla concessione in affitto di aziende. Ne deriva che il contribuente non deve dichiarare il reddito dominicale dei terreni oggetto del contratto di affitto d’azienda.
Il reddito deve invece essere determinato ai sensi dell’articolo 71 del Tuir, sulla base di:
- ammontare dei canoni percepiti nel periodo d’imposta;
- spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Trattamento della porzione di fabbricato affittata separatamente
La Direzione esclude che il canone percepito per l’affitto della porzione di fabbricato strumentale possa essere tassato come reddito dominicale dei terreni.
Viene precisato che il reddito dominicale è quello medio ordinario ritraibile dal terreno mediante l’esercizio di attività agricole e non può comprendere il canone relativo a una porzione di fabbricato insistente sul terreno, soprattutto se affittata a soggetto diverso rispetto all’affittuario del terreno.
Per la corretta tassazione occorre verificare se il fabbricato mantenga i requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993, come modificato dall’articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006.
Se i requisiti di ruralità mancano:
- la porzione di fabbricato è produttiva di reddito di fabbricato;
- si applica l’articolo 37, comma 4-bis, del Tuir;
- è tassato il maggiore tra:
- il canone di locazione ridotto forfettariamente del 15 per cento;
- la rendita catastale attribuita all’immobile.
Se invece il fabbricato conserva i requisiti di ruralità:
- i canoni percepiti sono redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
- si applica l’articolo 67, lettera e), del Tuir;
- concorrono al reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 70 del Tuir.
Trattamento Iva delle operazioni di affitto
La Direzione richiama infine il presupposto soggettivo Iva dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui l’imposta si applica nell’esercizio di attività d’impresa, intesa come esercizio abituale di attività commerciale o agricola.
Per le società semplici, il presupposto soggettivo si realizza solo se viene di fatto esercitata un’attività commerciale o agricola. Se tale attività cessa per effetto dell’affitto dell’unica azienda posseduta, la società perde lo status di soggetto passivo Iva.
Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dall’istante:
- la società ALFA non deve fatturare i corrispettivi relativi all’affitto dell’azienda agraria e della porzione di fabbricato;
- tali operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva;
- esse devono essere assoggettate a imposta di registro.
Esito complessivo
La risoluzione conferma che, in caso di affitto dell’unica azienda agricola posseduta da una società semplice, viene meno il presupposto soggettivo sia ai fini Irap sia ai fini Iva. Restano però fermi specifici chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dei canoni percepiti, che vanno qualificati secondo le regole del Tuir e in base alla eventuale ruralità del fabbricato.
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