Risoluzione n. 338 del 21/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 8924 e 8925 per versare con modello F24, in ravvedimento, le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni, per infedele visto di conformità/asseverazione e per violazioni dei sostituti d’imposta. Indica le modalità di compilazione dell’F24 e precisa che i codici sono operativi dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
Istituzione di codici tributo F24 per sanzioni in ravvedimento
Istituzione di codici tributo per il ravvedimento delle sanzioni ex d.lgs. 241/1997
La risoluzione disciplina l’introduzione di specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il pagamento in misura ridotta, tramite ravvedimento, di alcune sanzioni connesse alla trasmissione delle dichiarazioni e all’attività di assistenza fiscale. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa richiamata è costituita da:
- articolo 7-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- articolo 39, commi 1 e 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il documento evidenzia che la legge 296/2006 ha modificato la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni degli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. 241/1997, ricondurle nell’ambito delle sanzioni amministrativo-tributarie, con applicazione delle disposizioni del d.lgs. 472/1997 in quanto compatibili.
Ravvedimento operoso
La risoluzione richiama quanto chiarito con la circolare 52/E del 27 settembre 2007 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso: per le fattispecie considerate è ammesso il ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997.
In conseguenza di tale impostazione, viene consentito il versamento delle sanzioni in misura ridotta mediante modello F24.
Codici tributo istituiti
Sono istituiti due codici tributo:
- 8924: “Ravvedimento - Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati – articolo 7-bis del d.lgs. 241/1997”;
- 8925: “Ravvedimento - Sanzione per rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell’attività di assistenza fiscale - articolo 39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del d.lgs. 241/1997”.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere indicati:
- nella sezione "Erario";
- esclusivamente nella colonna "importi a debito versati";
- con indicazione dell’anno di riferimento nella forma "AAAA", corrispondente all’anno in cui si è verificata la violazione o il ritardo.
Decorrenza dell’efficacia
I codici tributo istituiti diventano operativamente efficaci a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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