Sentenza del 12/04/2017 n. 2868 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO - Dies a quo termine per la presentazione dell'istanza - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del dies a quo del termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 per presentare la domanda di restituzione di tributi e accessori non dovuti. L'Ufficio sosteneva che il termine decorresse dalla definitività dell'avviso di accertamento con cui era stata contestata la deduzione di un costo riferito a un'altra annualità. La Società sosteneva invece che il presupposto della restituzione, costituito dalla doppia imposizione, si fosse concretizzato soltanto con il pagamento dell'imposta e che, pertanto, il termine dovesse decorrere da tale momento.
La decisione
La sentenza ha ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del termine per chiedere il rimborso, il momento in cui si è concretizzato il presupposto della restituzione, ossia il pagamento dell'imposta che ha determinato la doppia imposizione. Di conseguenza, la tempestività dell'istanza deve essere verificata considerando il termine di due anni dal pagamento, salvo che il presupposto della restituzione si sia verificato successivamente. Non è invece sufficiente, per anticipare la decorrenza, il solo momento in cui è divenuta definitiva la pretesa impositiva relativa alla deduzione del costo.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
La domanda di restituzione (...) non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
Il termine biennale per la domanda di rimborso decorre dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica concretamente il presupposto della restituzione. Nel caso esaminato, il presupposto è stato individuato nella doppia imposizione concretizzatasi con il pagamento dell'imposta.
Massime di principio
- Per valutare la tempestività di una domanda di rimborso, occorre individuare il momento in cui il diritto alla restituzione è divenuto concretamente esercitabile, non necessariamente la data di definitività dell'atto impositivo collegato.
- Quando il presupposto del rimborso consiste in una doppia imposizione, il termine può decorrere dal pagamento che ha concretizzato l'onere fiscale duplicato.
- Il termine ordinario previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 è di due anni dal pagamento, salvo che il presupposto della restituzione si verifichi in una data successiva.
- La definitività di un avviso di accertamento non determina automaticamente il dies a quo se, a quella data, non si è ancora concretizzato il presupposto sostanziale del rimborso.
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