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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6700 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2001-2004, con i quali erano state aumentate le superfici tassate: da 50 a 65 mq per gli uffici e da 368 a 2.225 mq per depositi e altri locali. Con cinque motivi ha contestato, tra l’altro, l’errata individuazione dell’utilizzo dei locali, l’assoggettamento a tassa di un laboratorio di circa 250 mq nel quale i residui di lavorazione erano recuperati per combustione, l’assenza di variazioni rispetto alla denuncia originaria del 1985, la violazione del principio di buona fede e del principio europeo "chi inquina paga".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato che la notifica del ricorso alla società concessionaria risultava inesistente perché l’avviso di ricevimento era completamente privo di indicazioni attestanti la consegna. In ogni caso, il ricorso era comunque inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis: i motivi non indicavano in modo sintetico né la regola di diritto asseritamente violata né quella che avrebbe dovuto essere applicata. Inoltre, le censure erano rivolte principalmente contro l’atto amministrativo e non contro la motivazione della sentenza impugnata. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1

    La contribuente ha sostenuto che la TARSU non fosse applicabile alla parte dei locali in cui venivano prodotti residui riutilizzati internamente e per i quali il Comune non avrebbe attivato il servizio di raccolta. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito la questione per l’inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 65 e 68, comma 2

    Le norme riguardano la determinazione della tariffa e la classificazione delle superfici e delle attività ai fini TARSU. Le relative contestazioni non sono state valutate nel merito, poiché il ricorso non rispettava i requisiti processuali.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 2

    La contribuente lo ha richiamato per sostenere la validità della denuncia originaria e l’assenza di variazioni idonee a giustificare l’aumento della superficie tassabile. La Corte non ha deciso tale questione sostanziale.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g)

    Il giudice regionale aveva ritenuto che il regolamento comunale avesse assimilato ai rifiuti urbani determinati rifiuti di origine industriale, artigianale, commerciale o connessi ai servizi, con conseguente assoggettamento alla TARSU. Tale valutazione non è stata riesaminata dalla Cassazione per ragioni di inammissibilità.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 3

    La contribuente ha invocato i principi di buona fede e collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, contestando la modifica del regolamento comunale. La Corte non ha esaminato il motivo nel merito.

  • Art. 174, comma 2, del Trattato UE

    La contribuente ha sostenuto che il prelievo dovesse essere collegato ragionevolmente alla produzione di rifiuti. Anche questa questione non è stata esaminata, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, ogni motivo contenente una denuncia di violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto sintetico, indicante sia la regola applicata dalla sentenza sia quella che il ricorrente riteneva corretta. La mancanza o l’inidoneità del quesito comportava l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione è essenziale contestare specificamente la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le doglianze già rivolte contro l’atto amministrativo o a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
  • Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, esso deve indicare in modo chiaro e sintetico quale principio sia stato erroneamente applicato e quale principio avrebbe dovuto essere applicato; una conclusione formulata come semplice richiesta o petitum può essere insufficiente.
  • Le questioni sostanziali, anche potenzialmente fondate, non vengono esaminate se il ricorso è inammissibile per difetti processuali o di notificazione.
  • La notifica del ricorso deve essere documentata da un avviso di ricevimento completo e idoneo a provare l’effettiva consegna; un avviso completamente privo di indicazioni può determinare l’inesistenza della notifica.
  • In materia TARSU, l’assoggettamento delle superfici dipende, tra gli altri elementi, dalla loro effettiva utilizzazione, dalla classificazione regolamentare e dall’assimilazione dei rifiuti ai rifiuti urbani; tali profili devono essere dedotti e provati tempestivamente nei gradi di merito.
  • La dichiarazione originaria del contribuente e l’eventuale assenza di variazioni possono essere rilevanti, ma devono essere collegate a una contestazione puntuale della motivazione dell’accertamento e della prova fornita dall’ente impositore.

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