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Circolare

Circolare numero 41 del 13-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra, da un lato, le modalità di compilazione e restituzione dei modelli 1/M relativi ai fabbricati, con richiesta di massima precisione e rettifica delle difformità rispetto all’archivio fiscale; dall’altro, riepiloga le principali innovazioni fiscali introdotte dalla legge n. 413/1991. Le novità riguardano la tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili, il trattamento fiscale di indennità e somme percepite in procedimenti espropriativi o di occupazione, alcune regole sugli accatastamenti dei fabbricati rurali e, con decorrenza 1993, la nuova determinazione del reddito dei fabbricati e degli immobili storico-artistici. Sono infine richiamati gli adeguamenti organizzativi e informatici che le strutture periferiche devono predisporre.

Innovazioni fiscali della legge di accompagnamento alla finanziaria 1992 su terreni, fabbricati e modelli 1/M

Innovazioni fiscali della legge di accompagnamento alla finanziaria 1992 su terreni, fabbricati e modelli 1/M

La circolare fornisce istruzioni operative immediate e anticipazioni sulle modifiche fiscali introdotte dalla legge n. 413/1991 in materia di redditi fondiari e immobiliari. Il documento è rivolto alle strutture interessate alla gestione dei modelli 1/M, alla rielaborazione degli archivi fiscali locali e all’adeguamento delle procedure di determinazione dei redditi di terreni e fabbricati.

Compilazione e invio dei modelli 1/M

La circolare ribadisce che i tabulati 1/M devono essere compilati con la massima cura e completati con tutti gli elementi di reddito, in conformità alle istruzioni già impartite con le precedenti circolari richiamate. Qualora emergano difformità rispetto ai dati presenti nell’archivio fiscale locale, le rettifiche devono essere indicate in rosso, con annotazione a margine dei relativi dati di reddito.

La copia dei modelli, integrata con gli elementi richiesti, deve essere restituita alla Direzione Generale - Servizio Patrimoniale, Ufficio Normativa Fiscale, entro il termine già previsto dalla circolare 16 luglio 1986 n. 424 PA/148, punto III, lett. b.1).

Terreni edificabili: tassazione delle plusvalenze

Tra le innovazioni di immediata efficacia, la circolare evidenzia la nuova disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Tali somme sono considerate, in ogni caso, plusvalenze tassabili come redditi diversi.

La plusvalenza imponibile è determinata come differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla cessione e il costo del terreno. Quest’ultimo comprende:

  • il prezzo di acquisto;
  • gli altri costi inerenti;
  • la rivalutazione sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.

Per i terreni acquistati per successione o donazione, il prezzo di acquisto è assunto nel valore dichiarato nelle denunce e negli atti registrati, oppure in quello successivamente definito e liquidato, con aggiunta degli eventuali costi successivi inerenti, dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e dell’imposta di successione.

Per questi terreni le SAP devono trasmettere un elenco dettagliato contenente:

  • gli elementi necessari all’identificazione dell’area;
  • l’ammontare delle somme percepite;
  • il costo rivalutato secondo i criteri indicati.

Terreni espropriati, cessioni volontarie e occupazioni

La circolare illustra poi la disciplina delle somme percepite in relazione a procedimenti espropriativi o a fenomeni ad essi connessi. In base all’articolo 11 della legge n. 413/1991, generano plusvalenze da includere tra i redditi diversi le seguenti somme:

  • indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • somme dovute per acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime.

La tassazione della sola plusvalenza opera solo se i terreni sono destinati a:

  • opere pubbliche;
  • infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D individuate dagli strumenti urbanistici;
  • interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni.

Costituiscono invece reddito fiscalmente rilevante per intero:

  • l’indennità di occupazione;
  • gli interessi comunque dovuti sulle somme sopra indicate.

La circolare precisa inoltre che, per le somme percepite in conseguenza di atti o provvedimenti emessi tra il 31 dicembre 1988 e il 31 dicembre 1991, qualora l’incremento di valore non sia stato assoggettato a INVIM, si applica il trattamento fiscale corrispondente alla natura della somma percepita, cioè tassazione della sola plusvalenza per le ipotesi indicate alle lettere a), b) e c), oppure tassazione integrale per le indennità di occupazione e gli interessi.

Anche per tali fattispecie le SAP devono trasmettere un elenco dettagliato con:

  • elementi identificativi dell’area;
  • titolo della somma percepita;
  • ammontare;
  • anno di percezione;
  • indicazione della corresponsione dell’INVIM.

Fabbricati rurali e accatastamento

La legge interviene nuovamente sul regime dei fabbricati rurali, modificando le regole sull’accatastamento. Viene meno l’obbligo di denuncia al Catasto Edilizio Urbano per le abitazioni utilizzate dagli addetti alla coltivazione dei terreni agricoli indicate dall’art. 39, comma 1, lett. a), del T.U.I.R.

Resta invece fermo l’obbligo di iscrizione al Catasto Edilizio Urbano entro il 31 dicembre 1993 per le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al Catasto terreni come rurali ma destinate ad abitazione di persone, quindi a uso diverso da quello agricolo contemplato dalla disposizione citata.

Fabbricati: nuova determinazione del reddito imponibile dal 1993

Per i fabbricati, la circolare anticipa le modifiche che avranno effetto dal 1993. La nuova disciplina incide in modo significativo sulla determinazione del reddito imponibile, prevedendo:

  • un abbattimento forfettario del 10% sul canone di affitto;
  • una ulteriore deduzione delle spese effettivamente sostenute e documentate per manutenzione e riparazione, entro il limite del 15% del canone;
  • la possibilità di detrarre l’eventuale eccedenza nei due esercizi successivi.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, il reddito è determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è ubicato il fabbricato. La circolare precisa che, rispetto alla disciplina precedente, per i vani catastali può essere attribuita la minore tariffa prevista per le classi meno pregiate delle categorie A5 o A6 esistenti nella stessa zona censuaria dello stesso Comune, indipendentemente dal classamento catastale effettivo delle singole unità dell’edificio vincolato.

Adeguamento degli archivi e delle procedure operative

Le innovazioni richiedono una profonda revisione delle procedure amministrative e informatiche. In particolare, gli archivi fiscali locali devono essere ristrutturati e integrati con:

  • le nuove rendite catastali;
  • tutti gli ulteriori elementi richiesti dalla nuova normativa.

È inoltre necessario un completo ridisegno delle procedure automatizzate relative:

  • all’afflusso dei dati concernenti i fabbricati tramite mod. 1/M;
  • alla elaborazione della dichiarazione dei redditi dei fabbricati.

Nelle more dell’adeguamento dei sistemi, le Sedi Regionali devono predisporre le iniziative per l’applicazione delle disposizioni, con particolare attenzione alla annotazione, all’imputazione all’unità immobiliare di competenza e alla documentazione delle spese sostenute per manutenzione, riparazione e altri motivi relativi all’immobile. Devono inoltre provvedere all’invio dei modelli 1/M nei termini già indicati.

Punti principali

Compilazione e restituzione dei modelli 1/M

I tabulati 1/M devono essere completati con tutti gli elementi di reddito e compilati con estrema cura, in conformità alle circolari richiamate. Se i dati non coincidono con quelli dell’archivio fiscale locale, le rettifiche vanno indicate in rosso con annotazione a margine dei dati di reddito. La copia dei modelli, completa degli elementi richiesti, deve essere restituita alla Direzione Generale entro il termine già previsto dalla circolare del 16 luglio 1986 n. 424 PA/148, punto III, lett. b.1).

Terreni edificabili: plusvalenze da cessione a titolo oneroso

La legge n. 413/1991 modifica l’art. 81 del T.U.I.R. prevedendo che costituiscano in ogni caso plusvalenze tassabili come redditi diversi le somme realizzate dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. La plusvalenza imponibile è data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo del terreno, comprensivo del prezzo di acquisto, degli altri costi inerenti, della rivalutazione secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e dell’INVIM. Per i terreni acquisiti per successione o donazione, il costo di acquisto coincide con il valore dichiarato o definito negli atti e denunce, aumentato degli ulteriori costi e delle imposte indicate. Le SAP devono trasmettere un elenco dettagliato con dati identificativi dell’area, somme percepite e costo rivalutato.

Terreni espropriati o occupati: indennità e altre somme

Per le indennità e somme percepite in relazione a procedimenti espropriativi, la circolare distingue tra somme che generano solo plusvalenza e somme imponibili per intero. Rientrano nella prima categoria l’indennità di esproprio, le somme da cessioni volontarie nel procedimento e le somme dovute per acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime, purché riferite a terreni destinati a opere pubbliche, infrastrutture urbane nelle zone omogenee A, B, C, D o interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare. Costituiscono invece reddito per intero l’indennità di occupazione e gli interessi sulle somme sopra indicate. Per somme corrisposte tra il 31 dicembre 1988 e il 31 dicembre 1991, se l’incremento di valore non è stato assoggettato a INVIM, si applica il regime della sola plusvalenza o quello dell’intera somma secondo la natura dell’attribuzione. Anche in questo caso le SAP devono inviare un elenco dettagliato con titolo, importi, anno di percezione e indicazione dell’INVIM.

Fabbricati rurali: nuove regole catastali

La legge interviene sull’accatastamento dei fabbricati rurali, facendo venire meno l’obbligo di denuncia al Catasto Edilizio Urbano per le abitazioni utilizzate dagli addetti alla coltivazione dei terreni agricoli di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. Resta invece l’obbligo di iscrizione al Catasto Edilizio Urbano, entro il 31 dicembre 1993, per le costruzioni o porzioni di costruzioni oggi iscritte al Catasto terreni come rurali ma destinate ad abitazione di persone e quindi a uso diverso da quello agricolo previsto dalla norma richiamata.

Fabbricati: nuova determinazione del reddito dal 1993

Dal 1993 la normativa modifica in modo sostanziale il calcolo del reddito imponibile dei fabbricati. È introdotto un abbattimento forfettario del 10% sul canone di affitto e, in aggiunta, la deduzione delle spese effettivamente sostenute e documentate per manutenzione e riparazione fino al limite del 15% del canone, con possibilità di riportare l’eventuale eccedenza nei due esercizi successivi. Per gli immobili di interesse storico o artistico il reddito si determina applicando la minore tariffa d’estimo prevista per le abitazioni della zona censuaria in cui è ubicato il fabbricato; per i vani catastali può essere utilizzata la tariffa più bassa delle categorie A5 o A6 della stessa zona censuaria, indipendentemente dal classamento catastale effettivo.

Adempimenti organizzativi e adeguamento delle procedure

Le innovazioni richiedono la ristrutturazione degli archivi fiscali locali, che dovranno essere integrati con le nuove rendite catastali e con tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina, nonché il completo ridisegno delle procedure automatizzate relative all’afflusso dei dati sui fabbricati (mod. 1/M) e alla elaborazione della dichiarazione dei redditi dei fabbricati. In attesa dell’adeguamento dei sistemi, le Sedi Regionali devono attivarsi per l’applicazione delle disposizioni, curando in particolare l’annotazione, l’imputazione all’unità immobiliare competente e la documentazione delle spese per manutenzione, riparazione e altri motivi, oltre a provvedere all’invio dei modelli 1/M nei termini indicati.

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