Circolare numero 45 del 14-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come calcolare il contributo sanitario per i pensionati che lavorano alle dipendenze di terzi, distinguendo tra pensioni soggette o non soggette a trattenute per cumulo, presenza di una o più pensioni e casi con pensioni erogate da altri enti. Vengono indicati i limiti di reddito rilevanti, le aliquote applicabili (0,9% e 0,4%), le procedure automatizzate e i codici operativi da trasmettere al sistema centrale. Sono inoltre disciplinati i rimborsi per il 1991, le modalità di richiesta da parte degli interessati, i controlli delle sedi e gli adempimenti per il 1992 e anni successivi, con allegati di domanda e attestazione.
Criteri di determinazione e rettifica del contributo sanitario per pensionati che svolgono lavoro dipendente
Criteri per il contributo sanitario dei pensionati lavoratori dipendenti
La circolare disciplina la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuto dai pensionati che svolgono attività lavorativa dipendente, a seguito delle difficoltà applicative emerse nell’interpretazione dell’art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le indicazioni riguardano sia la sistemazione delle posizioni per periodi successivi al 31 dicembre 1990, sia gli adempimenti per il 1992 e per gli anni successivi.
Ambito di applicazione e criteri generali
Il criterio fondamentale è che, ai fini del contributo sanitario, va considerato l’importo della pensione effettivamente erogato al pensionato. Nei casi in cui la pensione sia soggetta al divieto di cumulo con la retribuzione, deve essere preso a riferimento soltanto l’importo cumulabile con il lavoro dipendente, poiché la pensione si considera erogata nella misura risultante dopo la trattenuta operata dal datore di lavoro.
Se il trattamento pensionistico di fatto erogato non supera 18 milioni annui, non deve essere applicato alcun contributo sanitario, salvo il caso di titolari di più trattamenti pensionistici il cui importo complessivo superi tale limite. Quando invece l’importo supera 18 milioni, per individuare fasce e tetti contributivi occorre considerare il totale tra pensione effettivamente erogata e retribuzioni assoggettate a contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Titolari di un solo trattamento pensionistico
Per il pensionato titolare di una sola pensione soggetta a trattenute per lavoro, la rideterminazione del contributo avviene solo su domanda dell’interessato, da presentare con il modello allegato 1 e corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro secondo l’allegato 2. Le sedi, previa verifica, procedono alla rettifica del contributo sanitario e della certificazione riportata nel tagliando �c2�abCOMUNICAZIONI PER IL PENSIONATO�c2�bb del mod. 0 bis M, con possibilità di rimborso delle somme trattenute in eccedenza tramite procedura automatizzata.
Per le pensioni non soggette a trattenute per lavoro, il calcolo segue criteri analoghi, ma prendendo a riferimento l’intero importo della pensione. Anche in questo caso la rettifica è subordinata a domanda dell’interessato, da redigere con il modello allegato 3 e accompagnata dalla dichiarazione del datore di lavoro secondo l’allegato 4.
Aliquote applicabili per l’anno 1991
La circolare individua le aliquote in funzione dell’ammontare delle retribuzioni assoggettate a contribuzione nell’anno 1991:
- se le retribuzioni non superano 40 milioni, si applica lo 0,90% sulla quota di pensione cumulabile con la retribuzione che, sommata a quest’ultima, non superi 40 milioni, e lo 0,40% sull’ulteriore quota fino al limite di 60 milioni;
- se le retribuzioni sono superiori a 40 milioni e inferiori a 100 milioni, si applica lo 0,40% sulla sola quota di pensione che, cumulata con la retribuzione, non superi 100 milioni;
- se le retribuzioni sono pari o superiori a 100 milioni, non è dovuto alcun contributo sanitario.
La circolare riporta anche casi esemplificativi per guidare la determinazione dell’imponibile e del contributo, con rimborsi o azzeramento del prelievo a seconda delle combinazioni tra pensione e retribuzione.
Titolari di più pensioni a carico dell’Istituto
Per chi percepisce più trattamenti pensionistici dall’Istituto, il calcolo va effettuato considerando complessivamente le pensioni e le retribuzioni assoggettate a contribuzione, sempre distinguendo tra importi soggetti o meno a trattenute per lavoro. Se le procedure automatizzate hanno emesso certificazioni separate per ciascuna pensione, la rettifica deve essere operata sulla pensione interessata dalla variazione dell’imponibile o del contributo. Se invece è stata emessa una sola certificazione, la rettifica va riferita alla pensione cui la certificazione si riferisce, anche se diversa da quella in relazione alla quale è stata operata la trattenuta per lavoro.
Titolari di pensioni dell’Istituto e di altri enti
Quando il pensionato percepisce trattamenti sia dall’Istituto sia da altri enti, le sedi devono prima determinare l’importo delle pensioni dell’Istituto al netto delle trattenute per lavoro e confrontarlo con quello degli altri enti. Il conguaglio del contributo sanitario spetta, in linea generale, all’ente che eroga il trattamento di importo più elevato; per alcuni casi particolari, come ex dipendenti della Banca d’Italia, dell’Ufficio Italiano Cambi e del Credito Italiano, è consentito che il conguaglio sia effettuato dall’ente che eroga il trattamento meno elevato.
Se la somma delle pensioni non supera 18 milioni, non si applica alcun contributo e l’eventuale rimborso delle trattenute operate da altri enti deve essere richiesto a questi ultimi. Se la somma supera il limite, la circolare distingue i casi in cui la pensione dell’Istituto è superiore o inferiore a quella degli altri enti e fornisce esempi di calcolo per determinare l’importo dovuto dall’Istituto e quello eventualmente da recuperare presso l’altro ente.
Adempimenti per il 1992 e codici operativi
Per il 1992 e gli anni successivi, le sedi devono attenersi alle istruzioni della parte prima, ma per i pensionati che svolgono continuativamente attività lavorativa dipendente e che presentano apposita domanda devono segnalare al sistema centrale codici operativi specifici. La circolare elenca i codici 4, 5, 6, 7, 8 e 9:
- codice 4: contributo sull’intera pensione con aliquota 0,4% e limite massimo di lire 240.000 annue;
- codice 5: contributo sulla sola quota cumulabile con la retribuzione con aliquota 0,4% e limite massimo di lire 240.000 annue;
- codice 6: nessun contributo sulla quota cumulabile;
- codice 7: nessun contributo sull’intera pensione;
- codice 8: contributo sulla sola quota cumulabile con aliquota 0,9% fino a 40 milioni e 0,4% oltre 40 milioni fino a 100 milioni;
- codice 9: contributo sull’intera pensione con le stesse aliquote del codice 8.
Le sedi devono prima stampare i duplicati dei mod. 0 bis M relativi al 1992, per rilevare le trattenute per lavoro e individuare la quota di pensione cumulabile con la retribuzione. La circolare avverte che i codici operativi non consentono sempre una determinazione perfettamente esatta del contributo e che, ove necessario, occorrerà procedere a rettifica successiva.
Pensioni soggette a trattenute per lavoro: istruzioni operative per il 1992
Se la quota di pensione cumulabile con la retribuzione non supera 18 milioni annui, le sedi devono segnalare il codice 6 con decorrenza 01/92; le procedure automatizzate calcolano l’imponibile sulla sola quota cumulabile e non applicano il contributo. Se la quota cumulabile supera 18 milioni, le sedi devono stimare le retribuzioni annue 1992 moltiplicando le mensilità dichiarate per l’importo imponibile previdenziale della busta paga allegata alla domanda.
In base alla retribuzione annua presuntiva:
- se è pari o superiore a 100 milioni, si usa il codice 6 e non si applica contributo;
- se è inferiore a 100 milioni e pari o superiore a 40 milioni, si usa il codice 5 e si applica lo 0,4% sulla quota cumulabile, con tetto massimo di lire 240.000 annue;
- se è inferiore a 40 milioni, si usa il codice 8 e si applicano le aliquote dello 0,9% fino a 40 milioni e dello 0,4% oltre tale soglia fino a 100 milioni.
Pensioni non soggette a trattenute per lavoro: istruzioni operative per il 1992
Quando la pensione non è soggetta a trattenute per lavoro e l’importo supera 18 milioni annui, la sede deve comunque stimare le retribuzioni annue presunte per il 1992 con gli stessi criteri indicati sopra. In funzione del risultato:
- con retribuzione presuntiva pari o superiore a 100 milioni, si segnala il codice 7 e non si applica contributo;
- con retribuzione presuntiva inferiore a 100 milioni ma pari o superiore a 40 milioni, si segnala il codice 4 e si applica lo 0,4% sull’intera pensione, con limite massimo di lire 240.000 annue;
- con retribuzione presuntiva inferiore a 40 milioni, si segnala il codice 9 e si applicano le aliquote dello 0,9% e dello 0,4% secondo le fasce di imponibile.
Più pensioni e combinazioni con altri enti per il 1992
Per i titolari di più pensioni erogate dall’Istituto, la sede deve sommare le pensioni o le quote cumulabili con il lavoro. Se la somma non supera 18 milioni, va usato il codice 6 per tutte le pensioni. Se supera il limite, si procede alla stima della retribuzione presuntiva 1992 e si utilizzano i codici 6, 5 o 8 a seconda delle soglie di 100 milioni e 40 milioni, con la possibilità di impiegare codici diversi dal 5 o dall’8 nei casi in cui la somma delle pensioni cumulabili con la retribuzione e delle retribuzioni superi i rispettivi limiti, chiedendo chiarimenti alla Direzione Centrale per le Pensioni.
Per i titolari di più pensioni erogate dall’Istituto e da altri enti, le sedi devono operare in modo analogo, ma segnalando al sistema centrale solo i dati relativi alle pensioni erogate dall’Istituto.
Controlli e verifiche successive
Sulla base delle domande e dell’archivio centrale delle pensioni, le sedi devono eseguire controlli sul diritto all’integrazione al trattamento minimo, alla maggiorazione sociale e ai trattamenti di famiglia, nonché sul diritto alle pensioni di invalidità. Se necessario, devono procedere alla ricostituzione delle pensioni o alla sospensione del pagamento delle pensioni di invalidità. Devono inoltre verificare il corretto comportamento dei datori di lavoro nell’applicazione delle trattenute per lavoro e adottare i conseguenti provvedimenti.
Allegati e modelli di domanda
La circolare allega modelli di richiesta e attestazione per la gestione dei rimborsi e delle rettifiche:
- allegato 1: domanda di rimborso del contributo sanitario per il 1991 per pensionato assoggettato a trattenute per lavoro;
- allegato 2: attestazione del datore di lavoro sulle trattenute operate in applicazione del divieto di cumulo;
- allegato 3: domanda di rimborso per pensionato non assoggettato a trattenute per lavoro;
- allegato 4: attestazione delle retribuzioni assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale;
- allegato 5: domanda di rettifica del contributo sanitario per il 1992 da parte di pensionato che svolge attività lavorativa dipendente in modo continuativo.
Nel modello per il 1992 il pensionato si impegna anche a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro 30 giorni e a versare in unica soluzione l’eventuale contributo ancora dovuto.
Punti principali
Criteri generali di calcolo del contributo sanitario
Per i pensionati che svolgono attività lavorativa dipendente, il contributo sanitario va determinato tenendo conto dell’importo effettivamente erogato della pensione e, nei casi previsti, anche delle retribuzioni soggette a contribuzione previdenziale e assistenziale. Se la pensione di fatto erogata non supera 18 milioni annui, non si applica alcun contributo, salvo il caso di titolari di più trattamenti pensionistici complessivamente superiori al limite. Per gli importi superiori a 18 milioni, si applicano le fasce e le aliquote indicate dalla circolare, con riferimento ai limiti di 40 milioni e 100 milioni di retribuzioni annue.
Pensioni soggette o non soggette a trattenute per lavoro
Per le pensioni soggette a divieto di cumulo con la retribuzione, l’imponibile per il contributo sanitario è la sola quota di pensione cumulabile con il lavoro. Per le pensioni non soggette a trattenuta, si considera l’intero importo della pensione. La rettifica degli importi è effettuata solo su domanda dell’interessato, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro. Le sedi provvedono alla rideterminazione del contributo e all’eventuale rimborso dell’eccedenza tramite procedura automatizzata.
Aliquote e limiti applicabili ai titolari di una sola pensione
Se le retribuzioni annue 1991 non superano 40 milioni, si applica lo 0,9% sulla quota di pensione che, sommata alla retribuzione, non supera 40 milioni, e lo 0,4% sull’ulteriore quota fino al limite di 60 milioni. Se le retribuzioni sono maggiori di 40 milioni ma inferiori a 100 milioni, si applica lo 0,4% sulla sola pensione che, sommata alla retribuzione, non superi 100 milioni. Se le retribuzioni sono pari o superiori a 100 milioni, non è dovuto alcun contributo sanitario.
Pluralità di pensioni e rapporti con altri enti
Quando il pensionato percepisce più trattamenti a carico dell’Istituto, oppure trattamenti dell’Istituto e di altri enti, la base imponibile va determinata considerando la situazione complessiva delle pensioni e delle retribuzioni. Il conguaglio del contributo sanitario spetta in linea generale all’ente che eroga il trattamento pensionistico di importo più elevato. La circolare distingue i casi in cui l’Istituto ha la pensione maggiore o minore rispetto agli altri enti e fornisce regole operative per il calcolo e per l’eventuale rimborso da richiedere agli enti diversi dall’Istituto.
Adempimenti per il 1992 e codici operativi
Per il 1992 e gli anni successivi, le sedi devono attenersi alle istruzioni della parte prima, ma possono utilizzare codici operativi da trasmettere al sistema centrale per automatizzare il calcolo del contributo. Sono previsti i codici 4, 5, 6, 7, 8 e 9, riferiti all’assoggettamento sull’intera pensione o sulla sola quota cumulabile, oppure alla non applicazione del contributo, con distinzioni fondate sui limiti di 18, 40 e 100 milioni e sull’aliquota dello 0,4% o 0,9%.
Controlli, rimborsi e allegati
Le sedi devono effettuare controlli anche per verificare il diritto all’integrazione al trattamento minimo, alla maggiorazione sociale, ai trattamenti di famiglia e alle pensioni di invalidità, procedendo se necessario alla ricostituzione o alla sospensione del pagamento. Sono inoltre richiamati i controlli sui datori di lavoro circa le trattenute operate. In allegato sono forniti i modelli di domanda e di attestazione per il rimborso del contributo relativo al 1991, nonché il modello per la richiesta di rettifica del contributo per il 1992 in caso di attività lavorativa continuativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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