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Circolare

Circolare numero 40 del 13-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di condono previste dall’art. 53 della legge 413/1991 per controversie e violazioni relative alle imposte indirette, con esclusione dell’IVA. Vengono distinti i diversi regimi applicabili alle controversie di valutazione, agli atti registrati entro specifiche date, alle altre controversie pendenti, alle violazioni già commesse, agli accertamenti ancora impugnabili e ad alcune fattispecie particolari connesse alla rendita catastale. Sono inoltre indicate le condizioni per accedere alla definizione, i termini per la presentazione delle domande, gli importi da versare, gli effetti processuali della domanda e le istruzioni contabili per l’imputazione degli oneri.

Definizione agevolata di controversie e violazioni in materia di imposte indirette

Definizione agevolata delle violazioni e controversie in materia di imposte indirette

La circolare esamina l’art. 53 della legge 413/1991, che introduce una serie di ipotesi di definizione agevolata delle controversie e delle violazioni in materia di imposte indirette, con esclusione dell’IVA. Il provvedimento distingue più fattispecie, ciascuna con presupposti, termini, criteri di calcolo dell’imposta e effetti specifici.

Ambito oggettivo della definizione agevolata

La disciplina riguarda, in via generale, le imposte indirette diverse dall’IVA e, in particolare, le controversie e violazioni relative a:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria;
  • imposta catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • INVIM;
  • altre tasse e imposte indirette sugli affari non rientranti nel perimetro del paragrafo I.

La circolare chiarisce che le regole variano a seconda della natura della controversia o della violazione, del momento in cui essa è insorta e dello stato del procedimento alla data di entrata in vigore della legge.

Controversie di valutazione

Per le controversie di valutazione relative alle imposte elencate, la definizione è ammessa senza applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie non ancora corrisposte, mediante il pagamento di un importo calcolato in base a criteri predeterminati.

Le condizioni richieste sono:

  • pendenza della controversia al 30 settembre 1991, senza pronuncia non più impugnabile già intervenuta;
  • presentazione o spedizione, anche per raccomandata A/R, della domanda in carta semplice e in duplice esemplare all’ufficio competente e all’organo giurisdizionale presso il quale pende il ricorso;
  • presentazione della domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 2 marzo 1991, essendo il 1° marzo festivo;
  • indicazione in domanda delle generalità del contribuente, del domicilio, degli estremi dell’atto, della denuncia o dichiarazione e del codice fiscale;
  • pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione dell’avvenuta liquidazione.

La mancata osservanza delle condizioni relative alla domanda o al pagamento determina la decadenza dal beneficio.

Criterio di determinazione dell’importo

La controversia si estingue con il pagamento di un importo pari al 60% della maggiore imposta accertata, diminuito del 25% dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione, con un minimo comunque non inferiore al 20% della maggiore imposta accertata.

La circolare riporta un esempio numerico nel quale, a fronte di un’imposta dovuta in dichiarazione di lire 20 milioni e di un’imposta accertata di lire 35 milioni, la maggiore imposta è pari a lire 15 milioni; il 60% di tale importo è lire 9 milioni, al netto della riduzione di lire 5 milioni corrispondente al 25% dell’imposta dichiarata, per un importo finale dovuto di lire 6 milioni, superiore al minimo di lire 3 milioni.

La definizione comporta inoltre l’eliminazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie non ancora corrisposte, nonché delle altre sanzioni non penali, a condizione che il tributo dovuto sia stato o venga corrisposto e che siano osservate le formalità previste.

Atti registrati entro il 20 aprile 1991 e denunce/dichiarazioni pregresse

Un distinto regime è previsto per:

  • atti pubblici e scritture private autenticate formati entro il 31 marzo 1991 e registrati entro il 20 aprile 1991;
  • scritture private non autenticate formate entro il 31 marzo 1991 e registrate entro il 20 aprile 1991;
  • denunce e dichiarazioni relative alle imposte indicate nel paragrafo I, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia avvenuta non oltre il 30 settembre 1991.

In tali casi, l’imposta può essere liquidata, su domanda, sulla base del valore o dell’incremento imponibile dichiarato aumentato del 25%, senza soprattasse e pene pecuniarie.

Le condizioni indicate dalla circolare sono:

  • assenza, alla data del 30 settembre 1991, di avviso di accertamento notificato;
  • presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste;
  • pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della liquidazione.

La circolare precisa inoltre che l’incremento imponibile complessivamente assoggettato a imposta non può essere inferiore al 25% del valore finale dichiarato.

Altre controversie pendenti e sanzioni per tardiva registrazione

Per le controversie pendenti aventi ad oggetto questioni diverse da quelle di valutazione, ma riferite alle imposte del paragrafo I, la definizione agevolata avviene con il pagamento del 50% dell’imposta liquidata dall’ufficio, senza soprattasse e pene pecuniarie.

Sono richieste le medesime condizioni formali e temporali previste per le altre ipotesi:

  • controversia pendente al 30 settembre 1991;
  • assenza di pronuncia definitiva non impugnabile;
  • domanda presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla liquidazione.

Per le controversie aventi a oggetto esclusivamente soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunce, pendenti al 30 settembre 1991, la definizione è possibile con il pagamento del 10% di tali sanzioni. Anche in questo caso valgono le stesse condizioni procedurali.

La circolare aggiunge che, se entro il 20 febbraio 1992 non è pervenuto l’invito dell’ufficio a definire la pendenza, il contribuente deve presentare apposita domanda con liquidazione dell’imposta entro il 30 aprile 1992, utilizzando il modulo approvato con decreto ministeriale da pubblicare entro il 31 gennaio 1992.

Violazioni commesse fino all’entrata in vigore della legge

Le violazioni commesse fino al 1 gennaio 1992, relativamente alle imposte del paragrafo I, possono essere definite senza l’applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie non ancora corrisposte, purché:

  • sia presentata apposita domanda;
  • le somme dovute siano pagate entro 60 giorni dalla notificazione della liquidazione;
  • siano espletate le formalità omesse.

La circolare evidenzia, quindi, che la sanatoria richiede non solo il versamento del tributo ma anche la regolarizzazione degli adempimenti eventualmente mancanti.

Accertamenti ancora impugnabili

Le stesse modalità di definizione si applicano anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 413/1991, non siano ancora decorsi i termini per proporre ricorso alla Commissione tributaria competente.

Anche per questi accertamenti è necessaria:

  • la presentazione della domanda nei termini previsti;
  • il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione della liquidazione.

Tasse e imposte indirette sugli affari diverse da quelle del paragrafo I

Per le controversie pendenti e per le violazioni commesse fino al 1 gennaio 1992 relative a tasse e imposte indirette sugli affari diverse da quelle indicate nel paragrafo I, è prevista una definizione agevolata con il pagamento del solo tributo dovuto.

In questo caso non si applicano:

  • soprattasse;
  • pene pecuniarie non ancora corrisposte;
  • altre eventuali sanzioni non penali.

Restano però richiesti il versamento del tributo e l’adempimento delle formalità. La domanda deve essere presentata all’ufficio competente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e deve contenere le generalità del contribuente, il domicilio, gli estremi dell’atto o della denuncia/dichiarazione e il codice fiscale.

Se la liquidazione è effettuata direttamente dal contribuente, alla domanda va allegata la prova dell’avvenuto versamento; negli altri casi, il pagamento va eseguito entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o della richiesta dell’ufficio inviata a mezzo raccomandata A/R.

Fattispecie catastali con attribuzione tardiva della rendita

La circolare dedica un’ipotesi specifica alle controversie di valutazione relative a registro, successione e donazione e INVIM, quando l’accertamento di valore derivi dalla mancata o tardiva presentazione della domanda per l’attribuzione della rendita catastale ai sensi dell’art. 12 del DL 70/1988.

In tali casi, la definizione può avvenire assumendo come valore quello corrispondente alla rendita catastale attribuita, rivalutata ai sensi dell’art. 52 del DPR 131/1986, senza soprattasse e penalità ma con i soli interessi.

La condizione essenziale è la presentazione all’Ufficio del Registro dell’istanza prevista dall’art. 12 del DL 70/1988 entro il 30 aprile 1992.

Effetti della domanda e regole generali

Le domande di definizione agevolata sono irrevocabili e producono effetti nei confronti di tutti i coobbligati, anche se presentate da uno solo di essi.

La presentazione della domanda comporta:

  • la sospensione del giudizio in corso;
  • l’estinzione del giudizio solo a seguito del pagamento delle imposte dovute.

La circolare specifica inoltre che:

  • le imposte dovute per effetto della definizione non sono gravate da interessi di mora, salvo il caso di cui al paragrafo VII;
  • la definizione non dà diritto al rimborso di maggiori imposte, sanzioni o interessi già versati prima dell’entrata in vigore della legge.

Per le ipotesi dei paragrafi I e II, in relazione alle successive applicazioni dell’INVIM, il valore iniziale si assume, a seconda dei casi, come:

  • valore dichiarato aumentato della metà del maggior valore accertato ai fini di registro e successioni e donazioni;
  • valore dichiarato aumentato del 25%.

Disposizioni operative e contabili

Le strutture interessate devono effettuare gli opportuni conteggi e valutare, con il supporto degli Uffici Legale e Tecnico locali, l’opportunità di avvalersi della definizione agevolata per le controversie pendenti e le violazioni commesse, dando comunicazione delle eventuali domande presentate.

Gli oneri derivanti dalla definizione agevolata devono essere imputati come segue:

  • al conto IPC (IPD-IPE-IPF) 31/06, a seconda della gestione cui l’immobile appartiene, se si tratta di tributi connessi ad atti relativi a stabili da reddito;
  • al conto GPA 31/45, se i tributi si riferiscono a stabili destinati a uffici oppure a tributi diversi non riguardanti né stabili da reddito né stabili da uffici.

Appendice normativa richiamata

In appendice sono riportate disposizioni del DL 70/1988 e del DPR 131/1986 in materia di rendita catastale, limiti di non rettificabilità dei valori ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM, e disciplina delle istanze di attribuzione della rendita. Tali riferimenti servono a inquadrare la fattispecie particolare richiamata nel paragrafo VII, relativa alla mancata o tardiva presentazione della domanda di attribuzione della rendita catastale.

Punti principali

Controversie di valutazione

Per le controversie di valutazione relative a imposte di registro, ipotecarie, catastali, successione e donazione e INVIM su alienazioni, la definizione agevolata è possibile senza soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, mediante pagamento di un importo calcolato sul maggiore tributo accertato. La domanda deve riguardare controversie pendenti al 30 settembre 1991, essere presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e contenere i dati identificativi essenziali del contribuente e dell’atto; il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla notificazione della liquidazione. L’importo dovuto è pari al 60% della maggiore imposta accertata, diminuita del 25% dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione, con minimo pari al 20% della maggiore imposta accertata.

Atti registrati entro il 20 aprile 1991 e denunce/dichiarazioni pregresse

Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate formati entro il 31 marzo 1991 e registrati entro il 20 aprile 1991, nonché per le denunce e dichiarazioni relative alle imposte indicate nel paragrafo I con presupposto verificatosi entro il 31 marzo 1991 e presentate non oltre il 30 settembre 1991, è ammessa la liquidazione a domanda sulla base del valore o incremento imponibile dichiarato aumentato del 25%, senza soprattasse e pene pecuniarie. È necessario che non sia stato notificato avviso di accertamento alla data del 30 settembre 1991, che la domanda sia presentata nei termini e che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della liquidazione. È precisato che l’incremento imponibile complessivamente assoggettato a imposta non può essere inferiore al 25% del valore finale dichiarato.

Altre controversie pendenti e sanzioni per tardiva registrazione

Le controversie pendenti aventi ad oggetto questioni diverse da quelle di valutazione, relative alle imposte indicate nel paragrafo I, possono essere definite con il pagamento del 50% dell’imposta liquidata dall’ufficio, senza soprattasse e pene pecuniarie. La domanda deve rispettare le stesse condizioni formali e temporali previste per le altre fattispecie e il pagamento deve seguire la notificazione della liquidazione. Per le controversie aventi a oggetto soltanto soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunce, pendenti al 30 settembre 1991, è prevista la definizione con pagamento del 10% di tali sanzioni, con le medesime condizioni procedurali. Se entro il 20 febbraio 1992 non è pervenuto l’invito dell’ufficio a definire la pendenza, la domanda con liquidazione dell’imposta va presentata entro il 30 aprile 1992 su modulo ministeriale.

Violazioni commesse fino all’entrata in vigore della legge

Le violazioni commesse fino al 1 gennaio 1992 relative alle imposte indicate nel paragrafo I possono essere definite senza soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che la domanda sia presentata nei termini, che le somme dovute siano pagate entro 60 giorni dalla liquidazione e che siano espletate le formalità omesse. La definizione opera quindi come sanatoria delle irregolarità pregresse, subordinata all’adempimento del tributo e degli obblighi accessori eventualmente mancanti.

Accertamenti ancora impugnabili

Le modalità di definizione si applicano anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 413/1991, non siano ancora decorsi i termini per proporre ricorso alla competente Commissione tributaria. Anche in questo caso è richiesta la domanda di definizione nei termini e il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione entro 60 giorni dalla notifica.

Tasse e imposte indirette sugli affari diverse da quelle del paragrafo I

Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino al 1 gennaio 1992 relative alle tasse e imposte indirette sugli affari diverse da quelle elencate nel paragrafo I, è prevista la definizione con il solo pagamento del tributo dovuto, senza soprattasse, pene pecuniarie e altre sanzioni non penali, purché siano adempiute le formalità richieste. La domanda va presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Se il tributo è liquidato dal contribuente, alla domanda deve essere allegata la prova del versamento; negli altri casi, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o della richiesta dell’ufficio.

Fattispecie catastali con rendita attribuita tardivamente

Le controversie di valutazione relative a registro, successione e donazione e INVIM, in caso di accertamento di valore conseguente alla mancata o tardiva presentazione della domanda di attribuzione della rendita catastale, possono essere definite assumendo un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell’art. 52 del DPR 131/1986, senza soprattasse e penalità ma con i soli interessi. La definizione è subordinata alla presentazione all’Ufficio del Registro dell’istanza prevista dall’art. 12 del DL 70/1988 entro il 30 aprile 1992.

Regole generali, effetti della domanda e imputazione contabile

Le domande di definizione sono irrevocabili e producono effetti nei confronti di tutti i coobbligati, anche se presentate da uno solo. La loro presentazione sospende il giudizio in corso, che si estingue solo con il pagamento delle imposte dovute. Le imposte dovute non sono gravate da interessi di mora, salvo la fattispecie del paragrafo VII, e la definizione non dà diritto al rimborso di imposte, sanzioni o interessi già versati prima dell’entrata in vigore della legge. Gli oneri devono essere imputati al conto IPC (IPD-IPE-IPF) 31/06 per tributi connessi ad atti relativi a stabili da reddito e al conto GPA 31/45 per tributi riferiti a stabili destinati a uffici o ad altri tributi non connessi a stabili da reddito.

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