Circolare numero 39 del 12-2-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il principio delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui la disciplina introdotta dalla legge n. 74/1987 non ha effetto retroattivo: la nuova normativa si applica solo ai decessi avvenuti dopo il 12 marzo 1987. Di conseguenza, le domande di pensione ai superstiti presentate dall'ex coniuge in caso di morte del pensionato o assicurato precedente a tale data devono essere respinte e le prestazioni già liquidate annullate, senza recupero delle rate già pagate fino al provvedimento di annullamento. Resta invece applicabile, per i casi anteriori al 12 marzo 1987 e in assenza di coniuge superstite, l'art. 9, comma 2, della legge n. 898/1970 nel testo modificato dalla legge n. 436/1978, che consente al Tribunale di attribuire al coniuge divorziato una quota della pensione o degli altri assegni spettanti al coniuge superstite. La circolare richiama anche il principio per cui tale prestazione ha natura sostanzialmente previdenziale e può comprendere perequazione automatica e tredicesima mensilità; se il Tribunale riconosce con effetto retroattivo il nuovo titolo, le somme già corrisposte come pensione ai superstiti si imputano ad anticipazione.
Pensione ai superstiti al coniuge divorziato: non retroattività della legge n. 74/1987 e applicazione dell'art. 9, comma 2, l. n. 898/1970
Pensione ai superstiti al coniuge divorziato e non retroattività della l. n. 74/1987
La circolare recepisce l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di pensione ai superstiti spettante al coniuge divorziato, precisando che la disciplina introdotta dalla legge n. 74/1987 non è retroattiva. Il riferimento temporale decisivo è il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge, rispetto alla quale va distinta la disciplina applicabile ai casi di decesso del pensionato o assicurato.
Principio giurisprudenziale e superamento degli indirizzi precedenti
Le sentenze delle Sezioni Unite n. 5939 e 5940 del 22.2.1991/25.5.1991 hanno risolto un contrasto giurisprudenziale interno alla I Sezione Civile, affermando che la nuova disciplina può operare solo per fatti successivi alla sua entrata in vigore. La circolare prende atto che tale principio sovverte il precedente orientamento che aveva ammesso l'applicazione retroattiva della legge n. 74/1987 e impone l'adeguamento dei comportamenti dell'Istituto.
Effetti operativi sulle domande e sulle pensioni già liquidate
Le domande di pensione ai superstiti presentate dall'ex coniuge in relazione a decessi avvenuti prima del 12 marzo 1987 devono essere respinte. Le pensioni ai superstiti già liquidate sulla base del precedente orientamento devono essere annullate dalle sedi competenti, con comunicazione motivata agli interessati. L'Istituto deve invece astenersi dal recuperare le rate già corrisposte fino alla data del provvedimento di annullamento.
Disciplina applicabile ai decessi anteriori al 12 marzo 1987
Per i casi anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 74/1987, in assenza di un coniuge superstite, continua a trovare applicazione l'art. 9, comma 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 2 della legge n. 436/1978. La norma consente al Tribunale di attribuire, in tutto o in parte, al coniuge divorziato la pensione e gli altri assegni che sarebbero spettati al coniuge superstite.
Natura e contenuto della prestazione riconosciuta dal Tribunale
La circolare richiama la sentenza n. 5938 del 22.2/25.5.1991, con cui le Sezioni Unite hanno chiarito che la prestazione prevista dall'art. 9, comma 2, ha natura sostanzialmente previdenziale, pur essendo determinata con provvedimento costitutivo del giudice in base alle condizioni economiche dell'ex coniuge dopo la morte dell'obbligato all'assegno divorzile. Per la quota determinata dal giudice, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo al decesso, e spettano anche la perequazione automatica e la tredicesima mensilità.
Coordinamento tra annullamento della pensione e successiva decisione del Tribunale
Qualora il coniuge divorziato destinatario dell'annullamento della pensione ai superstiti ottenga dal Tribunale il riconoscimento della prestazione ex art. 9, comma 2, con decorrenza retroattiva, le somme già percepite a titolo di pensione ai superstiti devono essere considerate anticipazioni delle somme spettanti in forza del nuovo titolo giudiziale.
Punti principali
Principio di non retroattività della legge n. 74/1987
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenze n. 5939 e 5940 del 22.2.1991/25.5.1991, hanno affermato che la disciplina della legge n. 74/1987 in materia di pensione di reversibilità al coniuge divorziato non si applica retroattivamente. Il discrimine è individuato nel 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge: la nuova disciplina opera solo se la morte del dante causa è successiva a tale data.
Riesame delle circolari precedenti e adeguamento dell'Istituto
Il nuovo orientamento giurisprudenziale supera quello precedente, che riteneva applicabile retroattivamente la legge n. 74/1987, e incide sui criteri applicativi già contenuti nelle circolari n. 53644 AGO del 9 novembre 1987 e n. 84 del 26 marzo 1991. L'Istituto, dovendo conformarsi ai principi delle Sezioni Unite, deve adeguare i propri comportamenti operativi.
Domande di pensione ai superstiti per decessi anteriori al 12 marzo 1987
Le domande presentate da ex coniugi di assicurati o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 74/1987 devono essere respinte. Per le pensioni già liquidate in base alla precedente impostazione, le sedi devono procedere all'annullamento, comunicandolo motivatamente agli interessati.
Trattamento delle somme già erogate
La circolare dispone di astenersi dal recupero delle rate percepite fino alla data del provvedimento di annullamento della pensione ai superstiti già liquidata. In caso di successivo riconoscimento giudiziale di una prestazione sul diverso titolo previsto dall'art. 9, comma 2, tali rate possono essere considerate anticipazioni delle somme dovute in base al nuovo provvedimento del Tribunale.
Applicazione dell'art. 9, comma 2, legge n. 898/1970
Per i decessi anteriori al 12 marzo 1987, in assenza di un coniuge superstite, la posizione dell'ex coniuge resta regolata dalla normativa previgente: art. 9, comma 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 2 della legge n. 436/1978. Tale disposizione consente al Tribunale di attribuire, in tutto o in parte, al coniuge divorziato la pensione e gli altri assegni che sarebbero spettati al coniuge superstite.
Natura della prestazione riconosciuta dal Tribunale
La sentenza n. 5938 del 22.2/25.5.1991 qualifica la prestazione ex art. 9, comma 2, come prestazione patrimoniale con funzione analoga all'assegno di divorzio e natura sostanzialmente previdenziale. La sua determinazione avviene con provvedimento costitutivo del giudice, in relazione alle circostanze del caso concreto e alle condizioni economiche del coniuge divorziato dopo la morte dell'ex coniuge obbligato.
Decorrenza e voci comprese nella prestazione
Per la quota determinata dal giudice, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge obbligato. Alla prestazione spettano anche la perequazione automatica dell'assegno pensionistico e ulteriori voci accessorie, come la tredicesima mensilità.
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