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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/874

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/874 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il precedente regime di emergenza che sospendeva le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria. L’intervento amplia l’elenco dei codici NC interessati, includendo ulteriori categorie di fagioli secchi, e proroga la sospensione fino al 30 giugno 2019. La misura è motivata dalla persistente presenza di diclorvos e dall’insufficiente attuazione, da parte della Nigeria, di misure di gestione del rischio idonee a garantire la conformità alla normativa alimentare dell’Unione.

Modifica del regime di sospensione delle importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria, estendendone l'ambito ai codici NC aggiuntivi e prorogandone la durata.

Ambito di applicazione

Si applica ai fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati ai codici NC 0713 35 00, 0713 39 00 e 0713 90 00. Riguarda le importazioni nell'Unione europea di tali prodotti alimentari, in ragione del rischio per la salute umana connesso alla contaminazione da diclorvos. La misura si applica dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 30 giugno 2019. È rilevante per gli operatori che importano o commercializzano tali merci, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Modifica della sospensione delle importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/874 della Commissione interviene sul precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, adottato in via urgente ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. La misura nasce dalla constatazione di un grave rischio per la salute umana connesso alla presenza di diclorvos in fagioli secchi importati dalla Nigeria e mira a prolungare il divieto in attesa di adeguate misure di gestione del rischio da parte del paese terzo.

Contesto e motivazione

I considerando evidenziano che il divieto iniziale, limitato ai fagioli secchi dichiarati al codice NC 0713 39 00, era stato adottato per i numerosi casi di contaminazione con diclorvos, sostanza attiva non autorizzata, a livelli superiori alla dose acuta di riferimento provvisoriamente stabilita dall’EFSA. Dopo l’entrata in vigore della sospensione, il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi ha segnalato ulteriori notifiche riguardanti fagioli secchi nigeriani classificati ai codici NC 0713 35 00 e 0713 90 00, anch’essi contaminati da diclorvos. La Commissione rileva inoltre che la presenza del contaminante persiste e che lo stato di attuazione, da parte della Nigeria, di un piano d’azione relativo alla difesa fitosanitaria integrata e ai livelli massimi di residui di antiparassitari non consente di ritenere prossima la piena conformità alla normativa alimentare dell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i fagioli secchi originari della Nigeria classificati ai codici NC 0713 35 00, 0713 39 00 e 0713 90 00. Si tratta di una misura di emergenza concernente le importazioni nell’Unione di un prodotto alimentare specifico, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Il testo non prevede deroghe o esclusioni ulteriori.

Modifiche al regolamento (UE) 2015/943

Sul piano sostanziale, il regolamento modifica due disposizioni del precedente atto di esecuzione:

  • l’articolo 1 è sostituito per estendere il divieto ai tre codici NC indicati, includendo quindi anche i fagioli secchi nigeriani prima non ricompresi nel perimetro originario della sospensione;
  • l’articolo 5 è sostituito per stabilire che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 giugno 2019.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici che importano fagioli secchi dalla Nigeria, la conseguenza è la permanenza del blocco all’immissione in circolazione nell’Unione dei prodotti rientranti nei codici NC interessati, per un ulteriore periodo di tre anni rispetto alla scadenza precedente. La ratio della proroga è consentire alla Nigeria di attuare misure appropriate di gestione del rischio e fornire le garanzie richieste dalla normativa UE in materia di sicurezza alimentare.

Natura giuridica della misura

Il regolamento ribadisce la propria obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, confermando che la disciplina opera senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito materiale del divieto

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 è sostituito per includere, oltre ai fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati al codice NC 0713 39 00, anche quelli dichiarati ai codici NC 0713 35 00 e 0713 90 00. La sospensione delle importazioni si applica quindi a tutti i fagioli secchi nigeriani ricompresi in tali codici.

Proroga della durata della misura urgente

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 è sostituito per prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi fino al 30 giugno 2019. Rispetto alla scadenza precedente del 30 giugno 2016, la sospensione è quindi prorogata di tre anni.

Base giuridica e ratio della misura

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, che consente misure urgenti quando alimenti importati da un paese terzo possano comportare un grave rischio per la salute umana. La misura è giustificata dalla presenza di diclorvos in fagioli secchi importati dalla Nigeria e dall’esigenza di consentire l’adozione di misure appropriate di gestione del rischio da parte del paese terzo.

Natura vincolante e applicazione diretta

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareimportazionisalute pubblicacontrolli ufficiali

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