Regolamento (UE) 2016/873
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/873 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008, ridefinendo le zone protette dell’Unione rispetto a numerosi organismi nocivi. Alcune zone vengono revocate perché gli organismi sono ormai insediati, altre sono confermate senza limiti temporali e altre ancora sono riconosciute solo in via temporanea fino al 30 aprile 2018, in attesa di ulteriori indagini monitorate dalla Commissione. La misura mira a riflettere l’evoluzione della situazione fitosanitaria e a preservare la continuità degli scambi nel mercato interno.
Modifica dell’elenco delle zone protette dell’Unione in materia fitosanitaria contenuto nel regolamento (CE) n. 690/2008.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, incidendo sulla qualificazione di determinate aree geografiche come "zone protette" nei confronti di specifici organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Riguarda in particolare territori nazionali, regioni, province, comuni, distretti e altre unità amministrative di Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Slovenia, Estonia e Regno Unito, nonché parti territoriali come Azzorre, Madera, Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole del Canale. Alcune designazioni sono senza limite temporale, altre sono riconosciute solo fino al 30 aprile 2018; il regolamento si applica dal 1o maggio 2016 per garantire continuità giuridica.
Modifica del regolamento (CE) n. 690/2008 relativo alle zone protette fitosanitarie
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/873 della Commissione aggiorna l’elenco delle zone protette dell’Unione europea alla luce dell’evoluzione della situazione fitosanitaria in vari Stati membri. Il provvedimento si fonda sulla direttiva 2000/29/CE e sulle richieste presentate da diversi Stati membri; i considerando evidenziano la necessità di adeguare le designazioni in funzione dell’assenza, dell’insediamento o dell’eradicazione di specifici organismi nocivi, nonché di garantire continuità giuridica negli scambi dal 1o maggio 2016.
Finalità e meccanismo della modifica
La misura sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008, che elenca le zone della Comunità riconosciute come "zone protette" rispetto a determinati organismi nocivi. L’aggiornamento ha una duplice funzione: da un lato, revocare o restringere il riconoscimento laddove il parassita o il patogeno risulti ormai insediato; dall’altro, confermare o prorogare le zone indenni, talvolta con carattere definitivo, talvolta con durata limitata fino al 30 aprile 2018 in attesa di ulteriori verifiche monitorate dalla Commissione.
Zone protette revocate o ridimensionate
Diversi considerando attestano il venir meno dei presupposti per il mantenimento della qualifica di zona protetta in alcune aree. In Portogallo, alcuni comuni della regione di Ribatejo e Oeste non sono più riconosciuti come zona protetta rispetto a Bemisia tabaci (popolazioni europee), mentre il territorio portoghese perde anche la protezione nei confronti di Dryocosmus kuriphilus e del Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. Sempre in Portogallo, la contea di Odemira nell’Alentejo non è più zona protetta rispetto al virus Citrus tristeza (ceppi europei).
Per la Spagna, la comunità autonoma di Madrid viene esclusa dalla qualifica di zona protetta rispetto a Erwinia amylovora per mancanza di interesse economico; inoltre, l’Andalusia e specifici distretti della provincia di Lleida risultano ormai insediati dall’organismo e vengono pertanto esclusi. In Italia, i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo cessano di essere parte della zona protetta rispetto a Erwinia amylovora; analogamente, per il Regno Unito, alcune aree dell’Irlanda del Nord (tra cui Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, Carrigenagh e Dunmurry Cross) non sono più riconosciute come parti della zona protetta contro il medesimo organismo.
La Finlandia chiede e ottiene la cessazione della qualifica di zona protetta rispetto al tomato spotted wilt virus, poiché non è in grado di impedirne l’introduzione ripetuta nel territorio.
Zone protette confermate senza limiti temporali
Alcune zone restano riconosciute come indenni senza limite temporale. La Grecia è confermata come zona protetta nei confronti di Dendroctonus micans, Gilpinia hercyniae, Gonipterus scutellatus, Ips amitinus, Ips cembrae e Ips duplicatus, sulla base di informazioni aggiornate che attestano l’assenza degli organismi sul territorio. L’Irlanda e il Regno Unito ottengono un riconoscimento senza scadenza per Dryocosmus kuriphilus; l’Irlanda viene confermata anche per Thaumetopoea processionea. Il Regno Unito è confermato senza limite temporale per Ceratocystis platani, e l’Isola di Man nel Regno Unito per Cryphonectria parasitica. In Italia, le regioni Puglia e Sardegna sono confermate come zone protette rispetto a Grapevine flavescence dorée MLO.
Riconoscimenti temporanei fino al 30 aprile 2018 e ulteriori indagini
Per varie specie il regolamento mantiene il riconoscimento solo in via provvisoria fino al 30 aprile 2018, subordinandolo a ulteriori indagini monitorate da esperti sotto l’autorità della Commissione. È il caso delle Azzorre per Globodera pallida e Globodera rostochiensis, dell’Irlanda, di Malta e del Regno Unito per Paysandisia archon, dell’Irlanda, delle Azzorre e del Regno Unito per Rhynchophorus ferrugineus, del Regno Unito per Thaumetopoea pityocampa, del Regno Unito per Candidatus Phytoplasma ulmi e del Regno Unito, con esclusione di alcune unità amministrative locali, per Thaumetopoea processionea.
Anche alcune parti territoriali degli Stati membri restano protette solo fino a tale data: ad esempio il Regno Unito per Xanthomonas arboricola pv. pruni, l’Irlanda per Ceratocystis platani, le Azzorre per Globodera pallida e Globodera rostochiensis, e varie porzioni del territorio britannico e irlandese per Thaumetopoea processionea.
Disciplina dettagliata dell’Erwinia amylovora
Una parte significativa dell’allegato è dedicata al fire blight (Erwinia amylovora), con una mappatura territoriale estremamente puntuale. L’allegato distingue tra territori definitivamente riconosciuti come protetti e territori o sub-aree esclusi dal riconoscimento, in funzione dell’insediamento del patogeno o della persistenza dell’indennità. Sono citati, tra gli altri, Estonia, Spagna, Francia (Corsica), Italia, Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito, Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia, con indicazione di regioni, province, contee, comuni, distretti e townlands. Per l’Italia, il riconoscimento resta per ampie aree del territorio ma non per alcune province e comuni espressamente elencati; per la Slovacchia e per altri Stati vengono individuate eccezioni territoriali altrettanto specifiche.
Entrata in vigore, decorrenza e valore giuridico
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi retroattivamente dal 1o maggio 2016. La retrodatazione è motivata dal considerando relativo alla necessità di assicurare continuità giuridica e di evitare perturbazioni degli scambi, dato che alcune zone erano state riconosciute fino al 30 aprile 2016. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 sia sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento, aggiornando l’elenco delle zone protette dell’Unione e degli organismi nocivi rilevanti.
Revoca o riduzione di talune zone protette per organismi ormai insediati
Sono eliminate o ridimensionate alcune qualificazioni di zona protetta quando gli organismi nocivi risultano ormai insediati: ad esempio comuni della regione di Ribatejo e Oeste in Portogallo per Bemisia tabaci (popolazioni europee), il Portogallo per Dryocosmus kuriphilus, parti della Spagna e dell’Italia per Erwinia amylovora, alcune aree dell’Irlanda del Nord, la contea di Odemira (Portogallo) per Citrus tristeza virus, e la Finlandia per il tomato spotted wilt virus. In questi casi la qualifica viene soppressa per l’area interessata.
Riconoscimenti senza limite temporale per territori confermati indenni
Sono confermati senza scadenza i territori che, sulla base delle ulteriori informazioni fornite dagli Stati membri, continuano a risultare indenni dagli organismi interessati: Grecia per Dendroctonus micans, Gilpinia hercyniae, Gonipterus scutellatus, Ips amitinus, Ips cembrae e Ips duplicatus; Irlanda e Regno Unito per Dryocosmus kuriphilus; Irlanda per Thaumetopoea processionea; Regno Unito per Ceratocystis platani; Isola di Man nel Regno Unito per Cryphonectria parasitica; Puglia e Sardegna per Grapevine flavescence dorée MLO.
Riconoscimenti temporanei fino al 30 aprile 2018
Per diverse zone protette il riconoscimento è confermato solo fino al 30 aprile 2018, in attesa di ulteriori indagini monitorate da esperti sotto l’autorità della Commissione. Ciò riguarda, tra le altre, Azzorre per Globodera pallida e Globodera rostochiensis; Irlanda, Malta e Regno Unito per Paysandisia archon; Irlanda, Azzorre e Regno Unito per Rhynchophorus ferrugineus; Regno Unito per Thaumetopoea pityocampa e Candidatus Phytoplasma ulmi; Regno Unito e, per alcune parti territoriali, Irlanda del Nord e altre unità locali per Thaumetopoea processionea; Regno Unito per Xanthomonas arboricola pv. pruni; Irlanda per Ceratocystis platani.
Aggiornamento dettagliato delle zone protette per Erwinia amylovora
L’allegato ridefinisce in modo analitico le aree riconosciute come zone protette o escluse rispetto a Erwinia amylovora, con indicazione puntuale di Stati, regioni, province, comuni e distretti. Sono confermate o escluse porzioni territoriali in Spagna, Italia, Irlanda, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Lituania e altri Stati, distinguendo tra riconoscimenti permanenti e riconoscimenti temporanei fino al 30 aprile 2018.
Entrata in vigore e applicazione retrodata all’1 maggio 2016
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o maggio 2016, per garantire continuità giuridica ed evitare perturbazioni degli scambi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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