Regolamento (UE) 2016/871
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva amitrolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva amitrolo, in quanto la valutazione scientifica non ha dimostrato il rispetto dei criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Ne consegue l’obbligo per gli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono entro il 30 settembre 2016. È inoltre previsto che l’eventuale periodo di tolleranza non possa andare oltre il 30 settembre 2017 e che l’amitrolo sia espunto dall’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva amitrolo e conseguente adeguamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri, ai titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e, indirettamente, agli operatori del settore dei prodotti fitosanitari contenenti amitrolo nell’Unione europea. Riguarda la sostanza attiva amitrolo e i prodotti fitosanitari che la contengono, incidendo sul rinnovo dell’approvazione UE, sulla revoca delle autorizzazioni nazionali e sull’eventuale periodo di tolleranza. È rilevante nel territorio dell’Unione ed è altresì pertinente ai fini del SEE. Non disciplina altre sostanze, se non per la modifica dell’elenco UE di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Mancato rinnovo dell’approvazione dell’amitrolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 interviene nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari per disporre il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva amitrolo. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e sul procedimento di riesame/rinnovo previsto dalla normativa di settore, a seguito delle conclusioni scientifiche dell’EFSA e delle valutazioni della Commissione.
Contesto e motivazione della decisione
L’amitrolo era già stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto della disciplina transitoria, figurava nell’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini, con i fascicoli supplementari richiesti, ed è stata oggetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore e dell’EFSA. Tuttavia, il 19 giugno 2014 l’EFSA ha comunicato conclusioni negative: per gli impieghi rappresentativi esaminati, risultava altamente probabile un superamento del limite di 0,1 μg/l nelle acque sotterranee per un metabolita rilevante, oltre a un rischio elevato per operatori, lavoratori e astanti.
Valutazione dei criteri di approvazione
Sulla base dei rischi individuati, la Commissione ha ritenuto che non fosse dimostrato il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno un prodotto fitosanitario contenente amitrolo. Di conseguenza, non è stato possibile rinnovare l’approvazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il regolamento richiama anche la classificazione dell’amitrolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come tossico per la riproduzione di categoria 2 e con effetti tossici su organi endocrini; pur menzionando il possibile inquadramento come interferente endocrino, il testo precisa che non è stato necessario verificare la trascurabilità dell’esposizione, poiché i rischi già individuati erano sufficienti a escludere l’approvazione.
Esclusione della deroga e osservazioni del richiedente
La Commissione esclude l’applicazione della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento segnala inoltre che, nonostante le osservazioni presentate dal richiedente e la loro valutazione da parte della Commissione, non è stato possibile dissipare le perplessità sulla sostanza.
Effetti sulle autorizzazioni nazionali e periodo di tolleranza
Per consentire l’adeguamento degli Stati membri e del mercato, il regolamento impone la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti amitrolo entro il 30 settembre 2016. È poi disciplinato l’eventuale periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009: se concesso, deve essere il più breve possibile e in ogni caso terminare entro il 30 settembre 2017.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
In coerenza con il mancato rinnovo, il regolamento dispone la soppressione della riga 14 dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, relativa all’amitrolo. In questo modo la sostanza viene rimossa dall’elenco delle sostanze attive approvate a livello UE.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il 1o luglio 2016. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo precisa infine che il regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa all’amitrolo ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva amitrolo non è rinnovata. La decisione si fonda sull’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che i criteri di approvazione dell’articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.
Motivazioni scientifiche e regolatorie
La valutazione EFSA ha evidenziato un rischio elevato per operatori, lavoratori e astanti, nonché una probabile esposizione delle acque sotterranee a un metabolita rilevante oltre il limite di 0,1 μg/l. È richiamata anche la classificazione dell’amitrolo come tossico per la riproduzione di categoria 2 e con effetti tossici su organi endocrini, con indicazioni sulla possibile riclassificazione in categoria 1B.
Misure transitorie nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti amitrolo entro il 30 settembre 2016, così da consentire un periodo di adeguamento amministrativo e di mercato.
Periodo di tolleranza
Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e in ogni caso scadere non oltre il 30 settembre 2017.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 14 relativa all’amitrolo, con conseguente esclusione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il 1o luglio 2016 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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