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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/924

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/924 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Allgäuer Sennalpkäse (DOP)]

Normativa europea32016R0924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Allgäuer Sennalpkäse" come DOP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione ha adottato il provvedimento dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Germania e in assenza di opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Allgäuer Sennalpkäse" come denominazione di origine protetta (DOP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica e al prodotto caseario "Allgäuer Sennalpkäse", presentato dalla Germania ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto l'iscrizione nel registro delle DOP/IGP rende la denominazione protetta a livello unionale. Non disciplina altri prodotti né contiene esclusioni specifiche oltre alla qualificazione del prodotto come formaggio della classe 1.3 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Iscrizione di "Allgäuer Sennalpkäse" come DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/924 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Allgäuer Sennalpkäse" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L'atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e prende atto dell'assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Germania.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione della denominazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione secondo l'articolo 51 del medesimo regolamento, non residuavano ostacoli alla registrazione della denominazione.

Effetto della registrazione

L'articolo 1 dispone l'iscrizione di "Allgäuer Sennalpkäse" come DOP. La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento 1151/2012.

Entrata in vigore e portata dell'atto

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico di un regolamento UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, assicurando tutela uniforme della denominazione registrata in tutto il territorio dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L'articolo 1 iscrive nel registro la denominazione "Allgäuer Sennalpkäse" come denominazione di origine protetta (DOP), attribuendole protezione unionale.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dalla Germania era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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