Regolamento (UE) 2016/875
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/875 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Tali valori sono fissati in allegato per specifici codici NC e origini paesi terzi, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Poiché il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, il regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati dai codici NC indicati nell'allegato, provenienti dai paesi terzi elencati per ciascun prodotto. I valori sono utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/875 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da usare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le modalità applicative per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano anche dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che i prodotti interessati sono quelli indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contenuto precettivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli elencati nell'allegato del regolamento. La tabella allegata riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC, con indicazione delle origini ammesse per ciascun prodotto. Sono presenti, tra gli altri, valori per i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00, riferiti a paesi terzi specifici e al codice "ZZ" per le altre origini.
Entrata in vigore ed efficacia nell'ordinamento degli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto della fissazione dei valori forfettari
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Si tratta dei valori da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito temporale ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criterio di determinazione e base normativa
I considerando richiamano che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 fissa, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, i criteri per la determinazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. È inoltre richiamato che il valore è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Tabella dei valori per codice NC e origine
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00, distinti per origine (codici paese come IL, MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, PE, US, ZA e ZZ). Il codice ZZ è definito come "altre origini".
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