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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/872

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione dell’isoproturon, in quanto la valutazione scientifica non ha confermato il soddisfacimento dei criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. In conseguenza, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 30 settembre 2016. È inoltre previsto un eventuale periodo di tolleranza, da concedersi solo nei limiti dell’articolo 46 del medesimo regolamento e comunque non oltre il 30 settembre 2017.

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon e adeguamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva isoproturon e, per riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento vincola gli Stati membri quanto al ritiro delle autorizzazioni nazionali e alla gestione di eventuali periodi di tolleranza; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1o luglio 2016. Non pregiudica la presentazione di una nuova domanda relativa all’isoproturon ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Mancato rinnovo dell’approvazione dell’isoproturon

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 interviene nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari e dispone che l’approvazione della sostanza attiva isoproturon non sia rinnovata. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto della valutazione scientifica svolta a livello europeo, che non ha confermato il soddisfacimento dei criteri di approvazione.

Contesto normativo e iter di valutazione

L’isoproturon era stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2002/18/CE ed è quindi considerato sostanza approvata ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione sarebbe scaduta il 30 giugno 2016. Una domanda di rinnovo era stata presentata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1141/2010; il fascicolo era stato ritenuto completo, la relazione di valutazione del rinnovo era stata trasmessa all’EFSA e alla Commissione e l’EFSA aveva poi formulato le proprie conclusioni il 5 agosto 2015.

Motivi del mancato rinnovo

Dalla valutazione scientifica è emerso che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, è altamente probabile un’esposizione delle acque sotterranee a metaboliti rilevanti dell’isoproturon superiore al limite parametrico di 0,1 μg/l previsto per l’acqua potabile. Sono stati inoltre individuati un rischio elevato a lungo termine per uccelli e mammiferi selvatici e un rischio elevato per organismi acquatici. Sulla base di tali elementi non è stato possibile accertare il rispetto dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Deroga e profili di pericolosità

Il regolamento precisa che la deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 7, non può trovare applicazione. Ciò è dovuto alle preoccupazioni ambientali richiamate dall’EFSA e al fatto che non è stato dimostrato il mancato superamento di specifici criteri dell’allegato II, punti 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 e 3.8.2. È inoltre ricordato che l’isoproturon è classificato come cancerogeno di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che, nel contesto della peer review, è stata proposta anche la classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 2.

Conseguenze pratiche per gli Stati membri e il mercato

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti isoproturon entro il 30 settembre 2016. Se è concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e in ogni caso cessare al più tardi il 30 settembre 2017. Il regolamento sottolinea che resta possibile presentare una nuova domanda relativa all’isoproturon ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento quadro.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate

Per dare attuazione al mancato rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo nell’allegato, parte A, la riga 28 dedicata all’isoproturon. In tal modo la sostanza esce formalmente dall’elenco delle sostanze attive approvate a livello unionale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1o luglio 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva isoproturon non è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto non è stato accertato che i criteri di approvazione dell’articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.

Motivazione tecnico-scientifica

La valutazione dell’EFSA ha evidenziato rischi non accettabili: probabile superamento del limite di 0,1 μg/l nelle acque sotterranee per metaboliti rilevanti, rischio elevato a lungo termine per uccelli e mammiferi selvatici e rischio elevato per organismi acquatici. È richiamata anche la classificazione dell’isoproturon come cancerogeno di categoria 2 e la proposta di classificarlo come tossico per la riproduzione di categoria 2.

Esclusione della deroga dell’articolo 4, paragrafo 7

La deroga prevista dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non si applica, sia per le criticità emerse sia perché non è stato dimostrato che non siano soddisfatti taluni criteri dell’allegato II, punti 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 e 3.8.2.

Misure transitorie nazionali

Gli Stati membri devono revocare entro il 30 settembre 2016 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti isoproturon, concedendo il tempo necessario per l’adeguamento del mercato e delle autorizzazioni nazionali.

Periodo di tolleranza

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e scadere comunque non oltre il 30 settembre 2017.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 28 relativa all’isoproturon, con conseguente aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1o luglio 2016 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attivesalute e ambientemercato interno

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