Sentenza del 20/09/2019 n. 11880 - Comm. Trib. Prov. Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro complementare n. 2017/ORA0096, pari a 48.786,44 euro, relativo alla cessione del 100% delle quote della società zzzzz in liquidazione. Secondo i ricorrenti, l'Ufficio aveva illegittimamente riqualificato la cessione delle partecipazioni sociali come cessione di azienda, applicando l'imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi degli artt. 23 e 51 del TUR, invece dell'imposta in misura fissa già versata al momento della registrazione.
La decisione
I tre procedimenti sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. Il giudice ha ritenuto legittima la riqualificazione dell'operazione: la cessione totalitaria delle quote, realizzata con un unico negozio, ha prodotto sostanzialmente il trasferimento della titolarità dell'azienda agli acquirenti. Pertanto, l'imposta di registro è stata correttamente applicata in misura proporzionale. Il ricorso è stato rigettato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni e dei recenti interventi legislativi.
Norme richiamate
Articolo 20 del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
Il giudice ha interpretato la norma nel senso che l'imposta deve essere determinata considerando la natura intrinseca e gli effetti giuridici effettivamente prodotti dall'atto, privilegiando la sostanza sulla forma apparente. Nel caso concreto, la cessione del 100% delle quote è stata ritenuta idonea a realizzare l'effetto sostanziale del trasferimento dell'azienda.
Articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 205/2017
La disposizione ha modificato l'articolo 20 del TUR, limitando la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di valorizzare elementi estranei all'atto sottoposto a registrazione. Il giudice ha ritenuto che tale modifica non fosse decisiva nel caso concreto, poiché l'effetto di trasferimento dell'azienda derivava direttamente dall'unico negozio di cessione totalitaria delle quote, senza necessità di collegare più atti distinti.
Articoli 23 e 51 del D.P.R. 131/1986 (TUR)
Sono stati applicati per giustificare l'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ritenuta dovuta in ragione della qualificazione sostanziale dell'operazione come cessione di azienda e del relativo valore.
Cassazione, sentenze n. 11877/2017 e n. 3562/2017
Le pronunce sono richiamate a sostegno del principio secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, l'atto può essere qualificato in base alla sua portata intrinseca e agli effetti oggettivamente raggiunti, anche quando la forma utilizzata sia diversa.
Cassazione, sentenze n. 10216/2016, n. 1955/2015, n. 14150/2013 e n. 6835/2013
Le pronunce affermano il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e della necessità di considerare il risultato giuridico ed economico unitario dell'operazione, anziché i singoli comportamenti formalmente separati.
Massime di principio
- La cessione del 100% delle quote societarie può essere riqualificata ai fini dell'imposta di registro come cessione di azienda quando, secondo il giudice, l'effetto sostanziale dell'operazione è il trasferimento del controllo e della titolarità economica dell'azienda.
- La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nomen iuris o dalla forma dell'atto, ma può dipendere dagli effetti giuridici oggettivamente prodotti dal negozio.
- La modifica dell'articolo 20 del TUR limita il ricorso a elementi estranei all'atto registrato; tuttavia, tale limite non impedisce di valutare gli effetti che derivano direttamente dall'atto unico sottoposto a registrazione.
- La distinzione tra cessione di quote e cessione di azienda deve essere valutata concretamente, verificando struttura dell'operazione, oggetto effettivo, soggetti coinvolti, trasferimento del controllo e natura degli effetti prodotti.
- In operazioni di acquisizione totalitaria, è opportuno documentare con chiarezza la separazione tra acquisto delle partecipazioni e trasferimento diretto dei beni aziendali, tenendo conto del possibile rischio di riqualificazione e della conseguente applicazione dell'imposta proporzionale.
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