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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29172/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Immobiliare Eva S.a.s. convenne Mini Casa S.r.l. e Bonora Giovanni per ottenere il riconoscimento della propria proprietà esclusiva di due aree cortilive (titoli del 1982 e 1983) e la nullità di frazionamenti e di atti del 1996 e 1997, ritenuti posti in essere dall'arch. Bonora senza il consenso della proprietaria. In primo grado il Tribunale di Modena respinse la domanda; in appello la Corte di Appello di Bologna prima esclusì la comproprietà (sent. 455/2015, confermata dalla Cassazione) e poi, con la sentenza impugnata (507/2020), accertò la proprietà esclusiva di Immobiliare Eva S.a.s. ma rigettò la domanda di chiusura di due aperture e la richiesta di risarcimento per difetto di prova. In Cassazione la ricorrente dedusse tre motivi: (1) omessa riproposizione in precisazione delle conclusioni della domanda di chiusura delle aperture (contestando una presunta pronuncia su domanda abbandonata); (2) omissione di pronuncia e contraddittorietà sulla nullità degli elaborati planimetrici e degli atti del 1996/1997; (3) omissione di pronuncia in relazione alle stesse nullità. La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile il primo motivo ma in parte fondati il secondo e il terzo, rilevando che, pur essendo stato accertato in favore della ricorrente il diritto di proprietà esclusiva (circostanza che rende inopponibili a quest'ultima gli atti con cui Mini Casa asseritamente acquistò diritti), la Corte d'appello non si era pronunciata sulla domanda di nullità dei frazionamenti catastali posta nei confronti del Bonora, sulla quale invece la ricorrente aveva interesse autonomo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto, nei limiti indicati, il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata soltanto in relazione alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, perché questa valuti nel merito la domanda di nullità delle operazioni catastali realizzate dall'arch. Bonora senza il consenso di Immobiliare Eva S.a.s., decidendo altresì sulle spese. La pronuncia di accertamento della proprietà esclusiva non è stata annullata dalla Cassazione; invece è stato ordinato al giudice di merito di pronunciarsi sulla nullità dei frazionamenti catastali e sulle relative conseguenze.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Riferita al regime delle conclusioni e delle prove; utilizzata nel contesto dell'esame della mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni e della necessità di verificare la rinuncia o l'abbandono espresso.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamata fra le norme sul processo civile con riferimento alla disciplina delle conclusioni e del dibattimento; usata a supporto dell'analisi procedurale sulla coltivazione delle domande.

  • art. 99 c.p.c.

    Norma sull'onere della prova; evocata nel contesto del rigetto delle domande di rimozione delle aperture e di risarcimento per carenza di prova sia in fatto (an) sia in termini di quantum.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata in relazione al dovere del giudice di decidere su tutte le questioni proposte e al controllo di legittimità sulla completezza della pronuncia di merito (omissione di pronuncia).

  • art. 2907 c.c.

    Norma relativa all'onere probatorio in tema di possesso e di fatto; invocata nel quadro della valutazione probatoria sulle aperture e sul risarcimento.

  • art. 360 c.p.c. primo comma nn. 3,4,5

    Fondamento dell'impugnazione per motivi di nullità della motivazione, violazione di norme processuali e omissione di pronuncia: la Corte ha usato tali parametri per valutare la doglianza sull'omessa decisione sulle nullità catastali e sugli atti.

  • art. 91 c.p.c.

    Riferita alle spese del giudizio e alla rilevanza della decisione sulle domande accessorie nella determinazione delle spese; menzionata nelle censure relative all'omessa decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamata in relazione al principio secondo cui il giudice deve motivare la decisione e valutare le prove; invocata nella censura di valutazione e motivazione.

  • art. 100 c.p.c. (giurisprudenza interpretativa)

    Il principio interpretato dalla giurisprudenza (richiamato nella motivazione) richiede specificità, utilità e attualità dell'interesse ad agire; la Corte lo ha usato per escludere che la mancata riproposizione delle conclusioni equivalga automaticamente ad abbandono della domanda senza prova di rinuncia o perdita di interesse.

Massime di principio

  • La mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di una domanda formulata in precedenza non equivale automaticamente a rinuncia: occorre valutare la condotta processuale complessiva e l'esistenza di un interesse concreto e attuale ad agire; senza elementi che inducano a ritenere l'abbandono, non si può presumere rinuncia.
  • L'accertamento della proprietà esclusiva di un soggetto rende inopponibili a quest'ultimo i titoli di terzi che pretendano diritti sulle stesse particelle, ma non assorbe automaticamente la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle operazioni catastali: il giudice deve pronunciarsi anche su tale nullità quando il ricorrente abbia interesse autonomo alla delibazione.
  • Il giudice d'appello deve decidere esplicitamente su tutte le questioni sollevate dalle parti o motivare perché alcune risultano assorbite o irrilevanti; la mera affermazione generica di 'assorbimento' può determinare vizio di omessa pronuncia e giustificare la cassazione parziale.
  • Per ottenere rimozione di opere o risarcimento del danno è necessario fornire prova sia del fatto (an) sia del quantum; l'assenza di prova su uno di questi profili giustifica il rigetto della domanda.
  • In caso di errori o omissioni di motivazione relativi a questioni decisive (es. nullità di frazionamenti catastali), la Corte di Cassazione può cassare e rinviare la causa al giudice di merito perché esamini specificamente quegli aspetti, anche lasciando in piedi le altre statuizioni non contrastate.

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