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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/535

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione, del 5 aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei paesi/territori autorizzati al transito di carni fresche verso l’Unione, inserendo Singapore per una specifica operazione logistica che riguarda carni fresche neozelandesi. Introduce inoltre il modello di certificato veterinario "NZ-TRANSIT-SG" da utilizzare per attestare che lo scarico, l’eventuale magazzinaggio e il nuovo carico a Singapore non compromettono i requisiti sanitari richiesti dall’UE. La modifica è fondata sull’equivalenza riconosciuta nell’accordo UE-Nuova Zelanda e sulle garanzie ritenute soddisfacenti dalla Commissione dopo un audit a Singapore.

Modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per autorizzare il transito a Singapore di carni fresche neozelandesi destinate all'Unione, con relativo nuovo modello di certificato veterinario.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda che sono autorizzate all’introduzione nell’Unione e che, prima dell’ingresso nel territorio doganale dell’UE, transitano a Singapore con scarico, eventuale magazzinaggio, nuovo carico e trasporto successivo. Riguarda gli Stati membri in quanto autorità di controllo all’importazione e gli operatori che importano tali partite; non disciplina l’importazione di carni fresche da altri paesi o il transito di prodotti diversi da quelli espressamente indicati. Le misure sono rilevanti ai fini del SEE e si applicano dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con una regola specifica sui certificati rilasciati dopo il 26 aprile 2016.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per il transito a Singapore di carni fresche neozelandesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione interviene sul sistema UE di autorizzazione all’importazione di carni fresche, aggiornando l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010. La finalità è consentire una specifica modalità logistica di transito a Singapore per partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, senza pregiudicare i requisiti di sanità animale e di sanità pubblica richiesti per l’ingresso nell’Unione.

Il provvedimento si inserisce nel quadro della direttiva 2002/99/CE, del regolamento (CE) n. 854/2004 e dell’accordo UE-Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, richiamando il principio per cui l’introduzione nell’Unione è consentita solo da paesi terzi elencati e accompagnata dalla necessaria certificazione veterinaria.

Contesto normativo e motivazione della modifica

La Commissione richiama che la direttiva 2002/99/CE subordina l’introduzione nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano all’esistenza di un elenco di paesi terzi autorizzati e consente di stabilire norme di transito e certificazione. Richiama inoltre l’accordo con la Nuova Zelanda, che prevede garanzie equivalenti a quelle del diritto dell’Unione per le carni fresche neozelandesi, già riconosciute a livello di salute animale e sanità pubblica.

La motivazione concreta della modifica è di natura logistica: la Nuova Zelanda intende utilizzare Singapore come punto di transito per un trasporto più efficiente verso l’Unione, con scarico delle merci dall’aereo, eventuale magazzinaggio in uno stabilimento riconosciuto nell’area doganale dell’aeroporto di Singapore, successivo ricarico e proseguimento via nave portacontainer.

Esito dell’audit e valutazione della Commissione

Secondo il regolamento, l’autorità competente di Singapore ha istituito controlli all’importazione e procedure per garantire che le operazioni di scarico, magazzinaggio, nuovo carico e transito non compromettano le condizioni sanitarie inizialmente soddisfatte in Nuova Zelanda. La Commissione, a seguito di un audit conoscitivo svolto nel marzo 2015, ha ritenuto tali controlli e procedure idonei a offrire garanzie soddisfacenti circa l’integrità e la sicurezza delle partite, in particolare sotto il profilo della salute animale e della sanità pubblica.

Nuovo regime documentale: certificato NZ-TRANSIT-SG

Per rendere tracciabile e verificabile il transito a Singapore viene introdotto il certificato veterinario "NZ-TRANSIT-SG", che deve essere rilasciato dall’autorità competente di Singapore. Il certificato è concepito per attestare che le partite di carni fresche neozelandesi:

  • provengono dalla Nuova Zelanda e sono autorizzate a essere introdotte nell’Unione;
  • sono destinate all’Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario neozelandese previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1901;
  • durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai requisiti applicabili;
  • sono rimaste separate da prodotti di origine animale non idonei all’importazione nell’Unione;
  • risultano idonee all’importazione nell’Unione.

Il certificato contiene anche una parte dedicata alle attestazioni di transito, in cui si richiedono indicazioni sul controllo documentale e di identità all’arrivo a Singapore, sull’eventuale controllo materiale, sullo stoccaggio in stabilimento riconosciuto, sulla supervisione del nuovo carico, nonché sulla sigillatura del container da parte delle autorità doganali e dell’autorità competente di Singapore fino all’arrivo al primo posto d’ispezione frontaliero dell’UE.

Integrazione con TRACES e certificazione elettronica

Il regolamento si coordina con il sistema informatico veterinario integrato TRACES, richiamato dalla decisione 2003/24/CE. In coerenza con le disposizioni sull’uso di certificati elettronici per la Nuova Zelanda, il modello "NZ-TRANSIT-SG" deve essere inserito in TRACES. Al momento dell’ingresso nell’Unione, la partita deve essere accompagnata sia dal certificato veterinario neozelandese sia dal certificato "NZ-TRANSIT-SG" rilasciato nel sistema TRACES dall’autorità competente di Singapore.

Soggetti e merci interessati

La disciplina riguarda esclusivamente carni fresche originarie della Nuova Zelanda che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell’Unione e che transitano a Singapore. Il modello di certificazione copre, tra le altre, carni fresche di:

  • bovini domestici, ovini domestici, suini domestici e solipedi domestici;
  • talune carni di animali non domestici di allevamento e in libertà, con esclusioni e specificazioni indicate nel testo del certificato.

Il certificato chiarisce inoltre che per carni fresche si intendono tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, di animali idonee al consumo umano.

Condizione temporale sui certificati

L’articolo 2 stabilisce una condizione pratica essenziale per l’importazione: gli Stati membri possono autorizzare l’introduzione delle merci solo se il certificato rilasciato da Singapore e il certificato veterinario della Nuova Zelanda sono stati emessi dopo il 26 aprile 2016. Si tratta di una previsione transitoria/di delimitazione temporale da verificare puntualmente in sede doganale e sanitaria.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento di Singapore nell’elenco dei transiti autorizzati

Modifica l’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 inserendo la voce relativa a Singapore tra i paesi terzi/territori autorizzati per il transito nell’Unione di partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinate all’UE e scaricate, nuovamente caricate e transitate con o senza magazzinaggio a Singapore.

Introduzione del certificato veterinario NZ-TRANSIT-SG

Modifica l’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 inserendo il nuovo modello di certificato veterinario "NZ-TRANSIT-SG", destinato esclusivamente alle operazioni di transito a Singapore di carni fresche neozelandesi che restano idonee all’importazione nell’Unione.

Condizione documentale per l’accettazione all’ingresso nell’UE

Le partite possono essere autorizzate dagli Stati membri solo se il certificato rilasciato dall’autorità competente di Singapore e il certificato veterinario rilasciato dall’autorità competente della Nuova Zelanda sono stati rilasciati dopo il 26 aprile 2016.

Contenuto sostanziale del certificato NZ-TRANSIT-SG

Il certificato attesta, tra l’altro, che le carni provengono dalla Nuova Zelanda, sono destinate all’Unione, sono accompagnate dal certificato neozelandese previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate secondo i requisiti applicabili, e sono rimaste separate da prodotti non idonei all’importazione nell’UE.

Garanzie sul transito a Singapore

Il modello richiede attestazioni specifiche su arrivo nell’area doganale dell’aeroporto di Singapore, controlli documentali, di identità e, se del caso, materiali, magazzinaggio in stabilimento riconosciuto, nuovo carico in container refrigerato e sigillatura da parte delle autorità doganali e dell’autorità competente di Singapore fino al primo posto d’ispezione frontaliero dell’UE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli veterinaricommercio di prodotti di origine animaleimportazione di merci

Testo integrale

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