Regolamento (UE) 2016/528
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/528 della Commissione, del 4 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica data, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato che associa a ciascun codice NC i corrispondenti paesi terzi di origine e l'importo espresso in EUR/100 kg. Il provvedimento ha applicazione immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi negli Stati membri.
Fissazione periodica dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini del prezzo di entrata
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, classificati secondo i codici NC indicati e originari dei paesi terzi elencati per ciascun prodotto. I valori forfettari servono alla determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/528 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel sistema di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili.
Quadro normativo di riferimento
La base giuridica è rinvenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il considerando rilevante chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono determinati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella per codice NC, origine da paese terzo e valore forfettario in EUR/100 kg. I prodotti interessati comprendono, tra gli altri, alcune voci di pomodori, cipolle/ortaggi specificati dal codice NC, aglio, agrumi, uva da tavola e mele, con valori differenziati in base all'origine dichiarata.
Origini e codici paese
Per ciascun prodotto sono indicati i codici dei paesi terzi di origine rilevanti, come IL, MA, SN, TR, EG, TN, ZA, BR, CL, CN, US, AR, oltre al codice ZZ, che l'allegato definisce come 'altre origini'. La nomenclatura dei paesi richiama il regolamento (UE) n. 1106/2012, che aggiorna la nomenclatura dei paesi e territori ai fini delle statistiche del commercio estero.
Entrata in vigore e effetti pratici
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, evidenziando l'urgenza legata al calcolo quotidiano dei valori forfettari. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale, risultando quindi immediatamente rilevante per gli operatori doganali e per i soggetti che importano i prodotti interessati.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice paese terzo di origine.
Ambito oggettivo e allegato tecnico
L'allegato elenca i prodotti interessati, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con i rispettivi valori forfettari per i paesi terzi indicati. Il codice 'ZZ' è precisato come corrispondente ad 'altre origini'.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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